Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17173 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13252/2019 R.G. proposto da:

S.R., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Giacinto Corace, del Foro di Milano (PEC

giacinto.corace.milano.pecavvocati.it) e domiciliate presso

l’avvocato SANTILLI Stefania;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Venezia n. 5434/2018

depositata il 05/12/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il ricorrente con atto affidato a quattro motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6, e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 degli artt. 2 e 3 CEDU, nonchè sull’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 per non avere la Corte territoriale sia non riconosciuto i presupposti per la concessione della domanda di protezione internazionale in quanto ritenuto non credibile il ricorrente, sia escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in (OMISSIS);

– sotto il primo profilo, il motivo è inammissibile;

– la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c);

– tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

– il secondo profilo del motivo in parola è infondato;

– come si evince dalla lettura della sentenza (pagg. 7 – 8), la Corte territoriale non ha omesso di acquisire le informazioni aggiornate sul Paese di origine, ma, tenendo conto di fonti ufficiali, ha esaminato la situazione attuale della zona di provenienza del richiedente, escludendo la sussistenza di un’ipotesi di conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante;

– in particolare, la Corte di appello ha affermato che dalle consultazioni delle fonti ufficiali in (OMISSIS), così come in altre aree del sud della (OMISSIS), non si registrava attualmente una situazione di violenza generalizzata e che la (OMISSIS) non risultava oggetto di specifiche segnalazioni di violenza indiscriminata secondo l’UNHCR. Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito, che ha compiuto un accertamento in fatto non più censurabile in sede di legittimità. Invero, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

– il secondo motivo formula censura per violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) per non avere la Corte di merito compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente nelle aree da esso indicate da eseguirsi in osservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria;

il motivo è infondato;

– la sentenza gravata (pag. 8 primo periodo), ha invero esaminato e riassunto in motivazione fonti informative consultate e il loro contenuto; la censura sotto questo profilo intende unicamente quasi riproporre una diversa valutazione del merito, e si pone ai limiti dell’ammissibilità;

il terzo motivo si incentra sull’omesso esame di fatti decisivi e sulla violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,14 al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 agli artt. 2 e 3 CEDU e anche sulla violazione dei parametri normativi per la definizione di danno grave, per non avere la Corte di merito acquisito informazioni precise sulla condizione in (OMISSIS) degli oppositori all’attuale regime onde verificare la sussistenza del “danno grave” al quale sarebbe esposto il richiedente nel caso di ritorno nel Paese d’origine ove sottoposto al sistema sanzionatorio e carcerario (OMISSIS), ritenuto non rispettoso dei diritti fondamentali;

– quanto al profilo relativo alla condizione del ricorrente di oppositore all’attuale regime, il motivo è inammissibile in quanto privo del tutto di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata;

– quanto al profilo relativo al mancato esame da parte della Corte di merito del sistema giudiziario e carcerario straniero, il motivo è parimenti inammissibile;

– la Corte d’appello, infatti, con giudizio non sindacabile in questa sede ha ritenuto “poco credibile ” il racconto del richiedente asilo (p. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata); sicchè, esclusa l’attendibilità dei fatti narrati dal ricorrente, la Corte d’appello non aveva nessun obbligo di accertare quali fossero le condizioni dei detenuti in Niger o l’efficienza del sistema giudiziario di quel Paese; questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che se l’inattendibilità soggettiva del richiedente è ostativa a qualsiasi approfondimento istruttorio d’ufficio, al fine della concessione del rifugio e della protezione sussidiaria (quanto meno con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (a) e (b) a fortiori quella inattendibilità soggettiva renderà superflua la c.d. “cooperazione istruttoria” officiosa del giudice, al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– il quarto motivo di ricorso denuncia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10, comma 3, e motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione c.d. “umanitaria” e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima, per avere la Corte territoriale omesso di valutare le condizioni di vulnerabilità personale del richiedente nel contesto del paese di origine;

– il motivo è inammissibile;

– il ricorrente veicola sub specie di violazione di regole giuridiche una contestazione afferente la completezza e logicità della motivazione, figura non più prevista come vizio di legittimità; il Collegio di appello ha invece puntualmente esaminato le condizioni socio-politiche della (OMISSIS) (pag. 8 primo periodo) alla luce di fonti informative idonee ed inoltre ha valutato le condizioni di salute del richiedente (pag. 13 primo capoverso) altrettanto puntualmente esprimendosi sulla specifica situazione di vulnerabilità e ritenuta la stessa non avente caratteri tali da consentire il godimento della protezione invocata, in quanto il ricorrente “non dimostra di soffrire di particolari problemi di salute, impossibili o difficili da curare nel Paese d’origine, nè adduce la necessità di assistere dei minori…”;

– orbene, a fronte di una tale motivazione l’impugnante si limita a denunziare vizio di motivazione – come visto non più rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nonchè a contrapporre alla valutazione del Collegio d’appello la propria opinione contraria senza indicare quali ulteriori documenti di carattere medico sottoposti ai giudici del merito non siano stati esaminati;

– conclusivamente, il ricorso è respinto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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