Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17173 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3067/2016 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via di M.

Saponara n. 70, presso lo studio dell’avvocato Montanaro Loredana,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mungo Stefano,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

n. 92, presso lo studio dell’avvocato Pietrolucci Andrea,

rappresentato e difeso dagli avvocati De Lucia Carmela, Giorgio

Daniela Anna, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di separazione personale consensuale, omologata, con sentenza non definitiva del 28 novembre 2013, il Tribunale di Imperia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto da G.C. e da M.D. in data (OMISSIS), disponendo per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza. Con successiva sentenza definitiva n. 138/2015, il Tribunale di Imperia poneva a carico del M. l’obbligo di corrispondere alla G. un assegno divorzile nella misura di Euro 150,00 mensili, da adeguarsi automaticamente in base agli indici Istat.

2. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 95/2015, notificata il 27 novembre 2015, in accoglimento del gravame proposto dal M., revocava l’assegno divorzile liquidato dal Tribunale a favore della G., che condannava al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. La Corte territoriale, pure in presenza di una situazione reddituale del marito superiore di quella della moglie, accertava che, nondimeno, anche quest’ultima non era affatto priva dei mezzi di sussistenza, essendo titolare di “un’attività lavorativa in proprio”, nonchè proprietaria di un immobile e di un’autovettura. La Corte accertava, altresì, che il matrimonio aveva avuto una breve durata (circa tre anni), e che non era stata neppure “acclarata alcuna specifica entità di apporto, personale ed economico, fornito dalla moglie durante il matrimonio”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso G.C. nei confronti di M.D., affidato a due motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, G.C. denuncia, sotto diversi profili, la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, in nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte d’appello non abbia accertato – sulla base delle risultanze istruttorie riprodotte nel motivo di ricorso – quale fosse l’effettivo tenore di vita mantenuto dalla coppia in costanza di matrimonio. La G. lamenta, poi, che il giudice del gravame abbia omesso la comparazione tra le “condizioni della richiedente all’epoca del rapporto di coniugio e la situazione successiva alla disgregazione del rapporto familiare”, non potendo revocarsi in dubbio – a suo avviso – che nel rapporto di coniugio “fosse insorta in capo alla G. l’aspettativa della futura acquisizione di un reddito sempre più elevato”. La Corte avrebbe, poi, erroneamente valutato, nella fase di accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto, elementi come l’attività lavorativa svolta dalla istante, la breve durata del matrimonio e la mancanza di un dimostrato apporto della medesima alla formazione del patrimonio familiare, che avrebbero dovuto essere considerati solo nella successiva fase della determinazione dell’assegno di divorzio.

1.2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

1.2.1. Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede, invero, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre diversamente dall’assunto della ricorrente – attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

1.2.2. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882; Cass., 09/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603).

1.2.3. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, la Corte d’appello – sebbene abbia operato un erroneo riferimento alla mancanza di un evidente decremento delle condizioni patrimoniali della G. rispetto a quelle sussistenti in costanza di matrimonio – ha accertato che l’odierna ricorrente ha creato un’attività lavorativa imprenditoriale, laddove la medesima aveva in passato svolto l’attività di semplice apprendista dipendente. Inoltre, il giudice di appello ha accertato che la G. è divenuta proprietaria di un immobile, che il matrimonio è durato molto poco (circa tre anni) e che non risulta accertato alcun specifico apporto della istante alla formazione del patrimonio familiare. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che siffatte statuizioni siano conformi alla norma della L. n. 898 del 1970, art. 5, ed alla lettura che ne ha – di recente dato l’indirizzo nomofilattico succitato.

Per il resto, il primo motivo di ricorso si concreta in una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie neppure invocato dalla ricorrente – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

1.2.4. Il secondo motivo, che si sostanzia nella denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile.

1.2.4.1. In tema di valutazione delle prove, invero, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità; sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e neppure una violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12/10/2017, n. 23940).

E neppure una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 27/12/2016, n. 27000; Cass., 17/01/2019, n. 1229).

1.2.4.2. Nel caso concreto, la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – già inammissibile poichè proposta sub specie del vizio di violazione di legge, anzichè del vizio motivazionale nei limiti suindicati – è vieppiù inammissibile poichè si concreta nella sostanziale richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, riprodotto nel ricorso, relativo alla ricostruzione – operata con insindacabile, se non sotto il, non censurato, profilo motivazionale nonchè alla valutazione e comparazione delle situazioni reddituali dei due coniugi operata dal giudice di merito. La censura in esame è, pertanto, inammissibile.

1.3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve, di conseguenza, essere rigettato.

2. La ricorrente va condannata, pertanto, alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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