Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17173 del 12/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.12/07/2017), n. 17173
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21337-2011 proposto da:
D.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
VITOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONA
RUBINI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS
S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, ENRICO
MITTONI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 07/03/2011 R.G.N. 242/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’estinzione del ricorso ai
fini delle spese;
udito l’Avvocato VITOLO MASSIMO;
udito l’Avvocato SCIPLINO ESTER per delega verbale avvocato SGROI
ANTONINO;
udito l’avv. Gilardi Francesca per delega verbale avv. Rubini Simona.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 20/2011 ha respinto l’appello proposto da D.A. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro della stessa città che aveva respinto l’opposizione a verbale di accertamento redatto il 28 dicembre 2007 a seguito del quale l’opponente era stato iscritto d’ufficio nella gestione commercianti. La Corte ha condiviso la decisione di primo grado che aveva confermato l’accertamento ispettivo relativo all’attività concretamente svolta dall’opponente che era risultata quella di produttore di quarto gruppo in area assicurativa.
Avverso tale pronuncia ricorre in cassazione D.A. con tre motivi. Resiste l’Inps con controricorso. Prima dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata ai procuratori dell’Inps.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel giudizio in cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. la rinunzia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c..
La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo, a prescindere dalla accettazione, purchè risulti perfezionata nel termine previsto dall’art. 390 c.p.c. e, cioè, a condizione che la controparte ne abbia avuto comunque conoscenza prima dell’inizio della udienza pubblica; gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati invece soltanto ad ottenere l’adesione delle altre parti ed evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. 05/02/2016, n. 2317; 26/02/2015, n. 3971; 29/07/2014 nr. 17187; 10 giugno 2014 n. 13052).
2. Nella fattispecie di causa le spese, in assenza di accettazione, devono essere poste a carico del rinunziante, in base al principio della soccombenza virtuale.
3. I tre motivi di ricorso propongono congiuntamente censure di violazione di norme di diritto e di vizio della motivazione.
4. Quanto al primo motivo, la parte sottopone a questa Corte una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie relative all’organizzazione territoriale della società Alleanza Assicurazioni senza individuare vizi specifici della sentenza in punto di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti storici precisamente individuati, come richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.
5. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine all’applicazione del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006.
Tuttavia appare carente la decisività del motivo, in quanto il rilievo dell’iscrizione prevista dal citato Regolamento non può definirsi decisivo nel contesto probatorio tenuto in considerazione dalla sentenza impugnata.
6. Con il terzo motivo si denuncia la violazione della regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. ma in realtà la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui spetta all’Inps di provare i fatti costitutivi della pretesa iscrizione ed ha ritenuto provati i medesimi fatti.
7. Va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio e le spese vanno liquidate in favore del contro ricorrente come da dispositivo,
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, che liquida in Euro 2500,00 per compensi oltre spese accessorie, esborsi nella misura di Euro 200,00 e spese forfettarie nella misura del 15 per cento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017