Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17173 del 10/07/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17173 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 10766-2011 proposto da:
MAMBUCA
CARMINE
MMBCMN40M02C069V)
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso
lo studio dell’avvocato MADDALENA TAGLIAMONTE (Studio
CECILIA), rappresentato e difeso dall’avvocato
BORRIELLO GENNARO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
Data pubblicazione: 10/07/2013
– ricorrente contro
2012
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
yrt
- controrícorrente avverso la sentenza n. 387/2005 del TRIBUNALE di
SALERNO – Sezione Distaccata di EBOLI, depositata il
09/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
GIUSEPPE SALME’;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giacomo Gonzi (per
delega avv. Gennaro Borriello) che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva rispetto alla
relazione scritta.
consiglio del 18/05/2012 dal Presidente Relatore Dott.
A.4. 107C6/2011
Rilevato in fatto
che Carmine Mambuca ricorre avverso la sentenza del tribunale
di Salerno – sezione distaccata di Eboli- del 9 novembre
all’ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria per
illecito valutario, chiedendo di essere rimesso in termini
per proporre l’impugnazione perché la sentenza sarebbe stata
emessa a seguito di rimessione sul ruolo, non comunicata alle
parti, dopo essere stata sospesa, come sarebbe certificato
dalla cancelleria in data 12 dicembre 2007;
la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in diritto
che, secondo l’orientamento di questa Corte (cass. n.
17926/2003), al termine di decadenza annuale di cui all’art.
327 c.p.c. non è applicabile la disciplina ordinaria della
rimessione in termini ma quella speciale di cui all’ultimo
comma della citata disposizione;
che nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui
all’art. 327, ult. comma c.p.c. risultando dallo stesso testo
della sentenza impugnata che la parte ricorrente era presente
all’udienza di discussione del 18 luglio 2005 e che il
2005, con la quale è stata rigettata la sua opposizione
dispositivo è stato comunicato ai procuratori costituiti il 9
novembre 2005;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese con e 2.000,00 oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della struttura
centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi il 18
maggio 2012
che le spese seguono la soccombenza;