Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17172 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12828/2019 R.G. proposto da:

B.C., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Anna Proserpio, (PEC anna.proserpio.busto.pecavvocati.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4625/2018

depositata il 25/10/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il richiedente con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione nel (Ndr: testo originale non comprensibile).

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra, quanto alla domanda di protezione sussidiaria in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3 e n. 5 sulla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con riferimento ai parametri normativi di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente sia quanto alla propria identità sia quanto alle circostanze narrate, ritenute generiche sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito omesso di esaminare il documento allegato sub. A) al ricorso per cassazione e prodotto nel giudizio di primo grado, consistente nell’atto di polizia n. 9/2015 del 17 luglio 2015;

– il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

– quanto al profilo relativo alla mancata determinazione dell’identità del richiedente, osserva la Corte come invero non sia configurabile il vizio di omesso esame di una questione, connessa ad una prospettata tesi difensiva, quando debba ritenersi che la stessa sia stata esaminata e decisa implicitamente (come è avvenuto nel caso di specie, ove la corte distrettuale ha affrontato la sola questione della credibilità del racconto del migrante e, dopo averla risolta in senso negativo – non tanto per la carenza di prova della sua identità, ma piuttosto per la mancata dimostrazione della veridicità del racconto e per l’assenza di idonea giustificazione dell’assenza di documenti identificativi – ha ritenuto in sostanza che la stessa rivestisse carattere assorbente e rendesse superfluo l’esame della questione relativa all’identità del migrante);

– riguardo al profilo del denunciato omesso esame, l’inammissibilità deriva dalle considerazioni che seguono;

– va intanto premesso e ribadito il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana, che concerne – come anche recentemente precisato da questa Corte – solamente gli atti processuali in senso proprio di cui all’art. 122 c.p.c. Così Cass. 12525/2015 ha statuito, con affermazione qui condivisa e per quanto di rilevanza, che anche nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 c.p.c., di cui si può fare a meno allorchè non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre al di fuori di queste ipotesi è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera. Secondo un principio già in nuce in Cass. 6093/2013, la cit. decisione ha così concluso “che, al di fuori di queste ipotesi,… il Giudice… non può, in mancanza peraltro di specifiche contestazioni della parte avversa (nella specie non evidenziate), decidere la causa ritenendo d’ufficio come non acquisiti agli atti i documenti redatti in lingua straniera, ma ha l’obbligo di procedere alla nomina di un traduttore”;

– pertanto, a fronte della produzione di documenti come quello in parola, non oggetto di contestazioni ad opera del Ministero, non costituito, sussisterebbe l’obbligo per il giudice di nominare un traduttore, risultando del tutto inidonea la traduzione operata dall’avvocato che produce il documento de quo;

– in concreto, però, tal adempimento risulta inutile poichè il documento in parola non è decisivo ai fini della risoluzione della controversia, alla luce della decisione sul secondo motivo di ricorso;

– il secondo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all’esame dei fatti e delle circostanze; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 4 con riferimento alla mancata cooperazione istruttoria; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e art. 14 con riferimento all’individuazione dei responsabili del danno grave e alla definizione di danno grave; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 con riferimento ai criteri applicabili all’esame della domanda e alla procedura di esame, per avere in sintesi la Corte di merito omesso ogni indagine in ordine alle conseguenze che il rientro in (OMISSIS) potrebbe comportare per il ricorrente in considerazione della sua posizione di indagato in un procedimento penale che prevede per il colpevole la condanna alla reclusione in carcere stante le caratteristiche del sistema giudiziario e delle carceri di quel Paese;

– il motivo è fondato;

– effettivamente, parte ricorrente riferisce a pag. 12 del ricorso di aver eccepito le ragioni ostative al rientro del richiedente, illustrandole ed indicandole come formulate e documentate in sede di ricorso di primo e secondo grado, nel rispetto del principio di autosufficienza del motivo; a fronte di tali eccezioni era onere della Corte territoriale prender in esame tali profili, che invece sono stati completamente trascurati dal giudice dell’appello;

– invero, il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle cd. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione;

– nel caso che ci occupa, il rimando – operato nel provvedimento impugnato – alla considerazione in forza della quale “dalle fonti risulta che nel paese vi sia uno stato di crisi politica ma non di conflitto” (pag. 5 primo capoverso della sentenza impugnata) costituisce indicazione del tutto generica, non idonea a specificare quale fonte, in concreto, è stata utilizzata dal giudice di merito nella sua valutazione di tal situazione e quindi non sufficiente ad assicurare il controllo sull’attendibilità di essa e soprattutto sulla sua effettiva ricomprensione nel novero di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, richiamato comma; nè altrove in motivazione è dato ritrovare riferimenti alle fonti di cui si è detto;

– conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;

– il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione della protezione “umanitaria” senza motivazione e senza valutare la sussistenza della condizione di “vulnerabilità” del richiedente;

– detto motivo, stante la decisione sul secondo motivo, è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per l’ulteriore corso, che deciderà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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