Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17172 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato SALERNO GASPARE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLOCCA GIORGIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, NICOLA VALENTE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/05/2008 R.G.N. 622/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato SALERNO GASPARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine, rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il M. chiedeva al Tribunale di Novara la condanna dell’INPS alla restituzione di quanto da esso istituto trattenuto per divieto totale di cumulo tra pensione erogata dal Fondo Volo e le retribuzioni percepite in costanza di rioccupazione ed i Tribunale adito condannava l’istituto alla restituzione dei ratei mensili della pensione, nei limiti della misura del trattamento minimo e dei 50% della parte eccedente tali trattamenti minimi, pari a complessive L. 65.520.450 per arretrati sino al 1999, oltre che per il periodo successivo.

La Corte di Appello di Torino rigettava il gravame dell’INPS, che proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte dichiarava la necessità di procedere ad un preventivo esame di merito, al fine di stabilire la natura del trattamento di pensione erogato al M. a far data dal 1.4.1997 (pensione di anzianità o di vecchiaia), in quanto, ove si fosse trattato di pensione di anzianità, la regola sarebbe stata quella dei divieto totale di cumulo tra pensione e retribuzione.

Riassunto il giudizio dal M., la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 7.5,2008, qualificata la pensione come di anzianità, respingeva Se domande avanzate dal predetto in primo grado nei confronti dell’INPS. La Corte territoriale accertava che il M. era iscritto al Fondo Volo dall’1.4.1980 presso l’Azienda ATI s.p.a. e che, pertanto, era da escludersi l’applicabilità della L. n. 480 del 1988, art. 6 perchè l’iscrizione era anteriore dall’entrata in vigore di tale legge, laddove occorrendo verificare se, ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 22 alla data del 1.4.1997 il ricorrente avesse o meno una anzianità contributiva di venticinque anni, di cui almeno quindici nel Fondo Volo, tale anzianità era tale per cui la pensione era da ritenersi di anzianità.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il M., con due motivi. Resiste con controricorso l’Istituto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il M. denunzia violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riguardo al combinato disposto con l’art. 384 c.p.c. ed art. 143 c.p.c., concretatasi nella mancata ottemperanza al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione.

In base a quanto stabilito da quest’ultima occorreva, invero, verificare se, alla data di rioccupazione (novembre 1998), e non invece di pensionamento (1.4.1997) di esso ricorrente, la prestazione fruibile fosse stata la pensione di vecchiaia, laddove la Corte di Appello di Genova non aveva considerato, che alla data del novembre 1998 (rioccupazione), l’unica normativa applicabile era quella della L. n. 164 del 1997, la quale aveva solo abolito il divieto totale di cumulo, ed aveva errato nel computo dei requisiti circa i contributi versati al Fondo Volo, oltre che ne totale, perchè non aveva tenuto in considerazione che, anche ove alla data del novembre 1998 fosse stato ancora applicabile la L. n. 859 del 1965, art. 22 anzichè la L. n. 164 del 1997, in ogni caso la pensione non poteva che essere di vecchiaia, considerata la sua età anagrafica di oltre 51 anni.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr, fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile, quanto al motivo in esame, per mancanza del quesito di diritto imposto dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero de motivo previsto da n. 5 della stessa disposizione. Ne primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione dei principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e – sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4- 2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare; in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni, rende il ricorso inammissibile” (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte” (v. Cass. S.U. 26-3- 2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, “poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 1.9444.).

Orbene, nella fattispecie, il ricorrente, che pur ha ampiamente illustrato il motivo di ricorso riguardante asserite violazioni di norme di diritto, non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., onde il motivo deve ritenersi inammissibile.

Con il secondo motivo, il M. lamenta il difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un punto decisivo della controversia e, specificamente, in punto di accertamento della natura giuridica della prestazione previdenziale alla data del novembre 1998- assumendo che il giudizio rescissorio, doveva essere teso ad esaminare una questione di fatto ad una certa data: (natura di trattamento di pensione alla data del novembre 1998), cosa che non era stata fatta, essendo stato omesso al riguardo ogni motivazione ed essendo incorsa, pertanto la sentenza impugnata nel relativo vizio.

All’esito della parte argomentativa, il ricorrente formula quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., domandando se sia fondato, per il giudice del rinvio, in assenza di fatti sopravvenuti dopo la sentenza rescindente o di ius superveniens, giudicare nel merito omettendo del tutto tempi e modi di applicazione enunciati nei principio di diritto come dato e se sia consentito motivare non in ossequio del principio di diritto come enunciato.

Rileva il Collegio che in tal modo il ricorrente non abbia, sia pure in modo sintetico, prospettato in modo adeguato in che termini la dedotta omissione si sia concretizzata, pure a fronte di un esame da parte della corte territoriale della natura della prestazione alla luce della normativa esaminata, e non abbia specificato le ragioni che rendono, a suo giudizio, inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Ed invero, il quesito si presenta affatto generico e non pertinente, rispetto alla concreta fattispecie esaminata, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di do conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudice del merito.

Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche con riguardo a tale motivo.

Nulla va statuito sulle spese di lite, non trovando applicazione il nuovo testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11) in quanto, pur trattandosi di norma processuale di immediata efficacia, l’esplicito riferimento all’atto introduttivo del giudizio e la disposizione di uno specifico onere in capo all’interessato nelle conclusioni dell’atto stesso, con implicita modifica della disciplina dell’atto medesimo (art. 442 e 414 c.p.c.) inducono a ritenere applicabile il nuovo regime soltanto ai ricorsi introduttivi depositati successivamente all’entrata in vigore del citato D.L..

PQM

La Corte così provvede:

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in ROMA, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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