Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17172 del 10/07/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 17172 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 19224-2009 proposto da:
PASINI RICCARDO, in proprio e in nome e per conto
dello STUDIO DR. LABANTI, DR. PASINI E COMMERCIALISTI
ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SILIPO DOMENICO giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –

2012
45

contro

FALLIMENTO FAI SRL 01374010369, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RUOZZI EDGARDO giusta delega a margine

Data pubblicazione: 10/07/2013

del ricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 337/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 23/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.

consiglio del 18/05/2012 dal Presidente Relatore Dott.

R.g. 19224/2009

Rilevato in fatto

che Riccardo Pasini, in proprio e in nome e per conto dello
Studio Dr. Labanti, Dr. Pasini e Commercialisti Associati

d’appello di Bologna in data 23 gennaio 2009 con la quale è
stata confermata la sentenza del tribunale di Modena che
aveva ammesso lo studio associato al passivo del Fallimento
Fai s.r.l. per la somma di C 35.000,00 in chirografo,
rigettando la richiesta collocazione privilegiata del
credito, e compensando integralmente fra le parti le spese
del giudizio;
che il ricorrente denuncia: a) violazione dell’articolo 2751
bis n.2 c.c.; b) vizio di motivazione; che il Fallimento FAI
s.r.l. resiste con controricorso;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex
art. 380 bis c.p.c.;
che il ricorrente ha presentato memoria;
Ritenuto in diritto

che, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei
confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e
prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366-

ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte

bis, c.p.c., inserito dall’art. 6, d.1g. 2 febbraio 2006, n.
40 (abrogato dall’art. 47, lett. d), della legge 18 giugno
2009, n. 69, applicabile, per espressa previsione dell’art.
58 della stessa legge alle controversie nelle quali il

il 4 luglio 2009), a tenore del quale

“Nel casi previsti

dall’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4),
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
di inammissibilità, con la ,formulazione di un quesito di
diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5),
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione. “;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte la
norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse
del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella
cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di
enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il
principio di diritto applicabile alla fattispecie,
costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del
caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non
può consistere in un’enunciazione di carattere generale e

provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo

astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in
esame, né in una mera richiesta di accoglimento del motivo o
nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla

lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni
di rispondere ad esso con l’enunciazione di una

regola iuris,

che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere
applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata; inoltre, la formulazione della censura ex n. 5
dell’art. 360 c.p.c., deve contenere un momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che
rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione
mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla
documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza
rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità;
che nella specie il motivo non si conclude con la
formulazione del quesito di diritto né con la sintesi delle
censure alla motivazione e che, pertanto, il ricorso può
essere discusso in camera di consiglio;

fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di

che

il

ricorso,

pertanto,

deve

essere

dichiarato

inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza;

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese, con C 3.700,00 (di cui e
200,00 per esborsi) oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della struttura
centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi il 18
maggio 2012

P.Q.M.

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