Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17171 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 21/07/2010), n.17171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.S., F.D., M.M.,

P.E. e T.F.;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 29

ottobre 2007, nella causa iscritta al n. 357/2007 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. GOLIA Aurelio, che nulla ha osservato.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa del ricorrente:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 29 ottobre 2007, con il quale la Corte di appello di Firenze ha condannato detto Ministero al pagamento in favore di S. S., P.E., T.F. e M. M. della somma di Euro 6.000,00 ciascuno, oltre alle spese processuali, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti al TAR Toscana;

1.1. gli intimati non hanno svolto difese;

Osserva:

2. il Ministero ricorrente censura il decreto impugnato, dolendosi di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali, pur non avendo contestato la pretesa dei ricorrenti e pur trovandosi nell’impossibilità di soddisfare la loro pretesa prima della pronuncia del decreto che accerti la sussistenza dei requisiti per l’indennizzo;

3. il ricorso appare manifestamente infondato; in tema di spese processuali e con riferimento al processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non ricorre un generale esonero dall’onere delle spese a carico del soccombente, in quanto, in virtù del richiamo operato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4, si applicano le norme del codice di rito. Dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non discende infatti un obbligo a carico del legislatore nazionale di conformare il processo per equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione medesima, e si deve altresì escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle libertà” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (Cass. 2007/14053);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al precedente punto 3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il Ministero ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente medesimo nella memoria depositata; ritenuto in particolare che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nel quale trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese (Cass. 2009/16542; 2009/21371), con la conseguenza che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità e che parte obbligata a rimborsare all’altra le spese anticipate nel processo è quella che, anche col comportamento assunto fuori dal processo stesso, vi abbia comunque dato causa (Cass. 2004/20335; 2006/25141), tenuto anche conto che la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese o di esonero della parte soccombente dall’obbligo di rifondere alla controparte le spese processuali e che, nella specie, nulla avrebbe impedito all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo di indennizzo su di essa gravante;

B1) rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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