Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17171 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10089/2019 R.G. proposto da:

O.C., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Stefano Caroti, (PEC

stefanocaroti.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 781/2019

depositata il 20/02/2019, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il richiedente con atto affidato, in concreto, a quattro motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione (che inizia a pag. 7 del ricorso) si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la Corte di merito reso motivazione carente in ordine al mancato riconoscimento della protezione internazionale;

– il motivo è inammissibile;

– lo stesso infatti si limita a enunciare il vizio denunciato, per poi riportare ampi stralci della sentenza impugnata, senza svolgere alcuna critica alle affermazioni ivi riportate; pertanto il motivo non aggredisce la ratio decidendi della sentenza che quindi resiste all’impugnazione;

– il secondo motivo (il cui svolgimento inizia a pag. 10 del ricorso) si incentra sulla mancata concessione della protezione c.d. “sussidiaria”, e critica la sentenza meneghina per non avere la Corte di merito considerato come il “danno grave” richiesto ai fini in parola sia anche quello subito da privati, ove lo Stato del richiedente non sia, in concreto, in grado di evitarlo; nel presente caso si tratterebbe dei parenti della vittima di un incidente stradale provocato dal richiedente, tra i quali un potente uomo politico;

– il motivo è inammissibile;

– esso infatti non risponde ai requisiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto non evidenzia alcun fatto il cui esame sia stato omesso: nella fattispecie il fatto della protezione statuale contro la minaccia del privato è stato considerato e valutato dal giudice, mentre il ricorrente neppure indica come e in che termini egli avrebbe innescato nel dibattito processuale l’argomento dell’inefficacia della protezione statuale e tantomeno motiva la sua rilevanza nel caso concreto;

– il terzo motivo di ricorso (il cui incipit è a pag. 12 del ricorso) censura la gravata sentenza per avere la Corte meneghina ritenuto erroneamente insussistente nell'(OMISSIS), luogo di provenienza del richiedente, la situazione di “minaccia grave e individuale alla vita” legittimante la concessione della protezione c.d. “sussidiaria”;

– il motivo è privo di fondamento;

– il ricorrente deduce infatti genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS), attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata dalla Corte territoriale, facendo riferimento alle minacce di morte a suo dire ricevute. La Corte territoriale, richiamando specifiche fonti di conoscenza e riassumendone il contenuto, ha escluso che la zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) sia caratterizzata da violenza diffusa e indiscriminata o da conflitti armati. Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e sono sindacabili solo mediante il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;

– per quanto si è detto la motivazione del decreto impugnato è quindi sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014; conforme tra le tante Cass. n. 22598/2018), così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa ed alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”;

– motivo di ricorso deduce sotto un primo profilo la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 16 e art. 19, comma 1; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c.art. 118 disp. att. C.p.c. e sotto un secondo profilo la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’omessa valutazione di fatti decisivi accertati nella istruttoria;

– ambedue i profili del motivo in oggetto sono evidentemente inammissibili;

– il ricorrente infatti si limita a enunciarne il contenuto, senza svolgere alcuna considerazione atta a illustrare le ragioni dell’impugnazione sotto questi profili e il suo collegamento con la ratio decidendi, che conseguente resta immune da censure;

– pertanto, il ricorso è rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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