Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17171 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 14/08/2020), n.17171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2865/2019 proposto da:

Generali Italia S.p.a., già INA Assitalia s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Arieta, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Enzo Morrico, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.A.B., quale erede di A.F.G.,

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato

Gianluigi Malandrino, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Romano Vaccarella, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7055/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2020 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza 7055/2018 depositata il 9.11.2018, accogliendo l’appello di A.F.G., già coamministratore del Consorzio Agenzia Generale Ina Assitalia di (OMISSIS), ha proceduto a riformare l’impugnata decisione di primo grado che, a definizione del contenzioso insorto tra l’appellante e le Generali Italia avente ad oggetto l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti da quest’ultima con scrittura in data 16.4.1997, aveva annullato per errore percettivo di rilevanza essenziale il lodo arbitrale pronunciato all’esito dell’arbitrato irrituale promosso dall’ A. a fronte del fatto che, in violazione di quanto convenuto e, segnatamente, del patto in forza del quale le Generali si obbligavano in caso di cessazione del rapporto non per giusta causa ad assegnare all’ A. un’agenzia con un portafoglio non inferiore a trenta miliardi di lire, l’agenzia di Mantova conferita all’ A., cessato il rapporto nel febbraio 1998, non soddisfaceva questa condizione.

1.2. Il giudice distrettuale, smentendo la ricostruzione di quello di primo grado – dell’avviso che gli arbitri erano incorsi nella denunciata ragione di annullamento del lodo in quanto avevano ritenuto, richiamandosi in particolare alla prassi del settore nonchè alla revoca dell’amministratore di società non per giusta causa, che il rapporto si fosse risolto per recesso della mandante e non invece come pacificamente acquisito per comune volontà delle parti – si è detto invece convinto che gli arbitri, muovendo dall’esatto rilievo che l’obbligo assunto da Generali sorgesse nel caso di cessazione dell’incarico, lungi dall’incorrere nell’errore percettivo dichiarato dal primo giudice, dato che i riferimenti alla cessazione unilaterale del rapporto erano finalizzati nel loro ragionamento a sostanziare la qualificazione della controprestazione, avessero dato seguito solo ad un'”attività valutativa, dovendosi intendere che il Collegio arbitrale avesse interpretato, quale volontà delle parti, il trattamento concordemente riservato all’amministratore cessato previsto dal citato art. 8 alla stregua di quello applicato in caso di recesso del mandante”. Peraltro, si osserva ancora in sentenza, il preteso errore difetterebbe in ogni caso di essenzialità poichè, avendo gli arbitri pronunciato, come da mandato, secondo equità, tanto da precisare che l’applicazione di principi di diritto costituito da loro operato era giustificato dalla loro coincidenza con il principio di equità, non può vedersi “l’individuazione dell’essenzialità dell’errore nel ricorso all’equità”. Non ultimo sono poi infondate le ulteriori rimostranze dell’appellata, non essendo stata aggredita la seconda ratio decidendi a mente della quale il primo giudice aveva respinto l’eccezione di nullità del lodo per carenza di mandato negoziale; e non essendosi tenuto conto, quanto all’eccezione di eccesso di mandato, motivata con riferimento al fatto che gli arbitri avrebbero regolato la vicenda riferendosi tanto al pregresso rapporto sociale che al costituito rapporto agenziale, che l’attività imputata agli arbitri era in entrambi i casi frutto di una valutazione, sicchè, traducendosi al più in un error in iudicando, essa non era sindacabile dal giudice ordinario, collocandosi al di fuori dell’errore revocatorio.

1.3. Per la cassazione della predetta decisione le Generali si affidano ad otto motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso R.G.A.B. quale erede e successore processuale di A.G.. Memorie di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1429 c.c. e dei principi giurisprudenziali sull’individuazione dell’errore di fatto e sui criteri di distinzione tra errore percettivo di fatto ed errore di giudizio poichè la Corte d’Appello, ricusando la tesi del primo giudice sul rilievo che gli arbitri avrebbero esercitato un’attività interpretativa della volontà delle parti, sarebbe incorsa nel denunciato errore di diritto per aver tentato di trasformare quello che il primo giudice aveva individuato in un evidente errore di fatto in attività valutativa.

3. Il motivo non ha pregio.

Giova premettere, in quanto costituenti profili di fatto incotroversi, che secondo gli accordi intercorsi tra le parti nell’aprile del 1997, Generali e A., all’epoca coamministratore del Consorzio Agenzia Generale Ina Assitalia di (OMISSIS), avevano convenuto al punto 8 che “nel caso di cessazione dell’incarico, non per giusta causa, verrà assegnata a ciascun amministratore, in un arco di tempo non superiore a sei mesi un’agenzia generale con portafoglio, opportunamente bilanciato, di entità non inferiore a 30 miliardi di lire”. Nel febbraio dell’anno successivo il rapporto veniva “risolto consensualmente” e la relativa scrittura si dava cura di precisare al punto 4 che “la cessazione consensuale del rapporto de quo viene disciplinata dalle disposizioni di cui alla scrittura privata del 16.4.1997”. Gli arbitri, aditi dall’ A. per l’inadempimento di Generali, prendevano atto del fatto che il rapporto si fosse consensualmente risolto e di conseguenza regolavano le pretese dell’ A. in funzione di quanto previsto dagli accordi del 1997.

4. Ora, posto che come si insegna abitualmente nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato soltanto per i vizi che possono vulnerare la manifestazione della volontà negoziale come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso, allorchè si deduca che il lodo sia frutto di errore, occorre che esso, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 c.c., debba essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 c.c. – e cioè, occorre che gli arbitri siano incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati, fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 c.p.c., n. 4 – mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perchè costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari (Cass., Sez. II, 11/06/2019, n. 15665), scrutinando la specie in discorso non si vede in quale falsa percezione della realtà giudicanda siano incorsi gli arbitri se il ragionamento di cui dà prova la loro decisione muove dal pacifico, indiscusso e incontestato presupposto che il rapporto tra Generali ed A. si fosse consensualmente risolto e che altrettanto pacificamente gli accordi tra le parti prevedessero che, in caso di cessazione del rapporto non dovuto a giusta causa, Generali fosse tenuta ad adempiere nei confronti dell’ A. le obbligazioni assunte in base agli accordi convenuti. Quindi avendo gli arbitri pronunciato sulla base di una realtà non deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, le determinazioni che i medesimi hanno assunto a definizione del contenzioso sottopostogli sono manifestamente immuni dall’errore che ne abilita l’impugnazione. Tutt’al più potrebbe imputarsi agli arbitri allorchè, muovendo dall’incontroverso presupposto consistente nell’intervenuta consensuale risoluzione del rapporto, abbiano ritenuto che ciò integrasse l’ipotesi della cessazione del rapporto, con la conseguenza di rendere applicabile le clausole negoziali che ne disciplinavano gli effetti, un errore di valutazione parafrasando il linguaggio di questa Corte, un errore di sussunzione – per aver applicato ad una specie correttamente individuata una norma inappropriata, ma in tal caso si resterebbe nel campo dell’errore di giudizio, che, attenendo all’attività valutativa, come esattamente ritenuto dal decidente, non si prestava a censure sotto lo specifico profilo denunciato in sede di merito, il che vale, di riflesso, a fugare il dubbio che, così ragionando la Corte d’Appello, sia incorsa nell’errore di diritto lamentato.

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso alimentano la convinzione sotto distinte angolazioni che la Corte d’Appello possa aver violato e/o falsamente applicato l’art. 1429 c.c., nell’escludere l’essenzialità dell’errore imputato agli arbitri tanto ritenendo che, avendo essi pronunciato secondo equità, l’equità renda l’errore non essenziale (secondo motivo), quanto astenendosi dal valutare, ai fini di accertare il predetto carattere, l’incidenza dell’errore nel processo di formazione della loro volontà (terzo motivo).

5. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente stante la comunanza della censura, sono inammissibili per una duplice ragione.

Intanto, benchè ne siano pretesto le pagine 4 e 5 dell’impugnata motivazione, la prospettazione ricorrente non è debitamente assistita da un interesse che ne giustifichi il suo esame, posto che una volta escluso, rigettando il primo motivo di ricorso, che gli arbitri siano incorsi in un errore percettivo, cade, di riflesso, ogni ragione di interrogarsi sulla questione oggetto di specifica denuncia con i motivi in esame. E’ infatti appena il caso di ricordare che dovendo raccordarsi, in ragione della natura negoziale che assume il verdetto pronunciato in arbitrato libero, la patologia di esso alla tematica dei vizi della volontà, l’annullamento del negozio viziato da errore richiede che l’errore, oltre che riconoscibile, sia essenziale e poichè, come visto, essenziale nell’impugnazione del lodo irrituale è solo l’errore che si compendia in una svista percettiva immediatamente percepibile, ne consegue che ove si sia escluso, confutando le contrarie ragioni al riguardo enunciate nel primo motivo di ricorso, che il giudizio arbitrale sia stato qui falsato da un errore di fatto, si è pure esclusa l’essenzialità di esso, onde, processualmente, non ricorre l’interesse a richiedere una pronuncia al riguardo.

Va da sè, poi, anche a ragionar diversamente, che la prospettata censura risulta in ogni caso estranea alla ratio decidendi a cui si riporta la decisione impugnata, giacchè, come appunto si apprende dalla motivazione, le considerazioni che la Corte d’Appello declina al riguardo seguono alla più pertinente esposizione delle ragioni per la quale si è negato che il giudizio arbitrale fosse infirmato da errore percettivo e sono sviluppate in via di mera ipotesi a confutazione delle riserve sul punto accampate dall’appellata, dando corpo ad una motivazione ad abundantiam in difetto della quale la contestata decisione manterrebbe pur sempre la sua fondatezza, di talchè, anche sotto questo profilo, non potrebbe non rilevarsi in capo al a ricorrente la mancanza di interesse a dolersene.

6. Il quarto motivo di ricorso eleva a censura dell’impugnata decisione il vizio di omessa pronuncia circa l’eccepita carenza di mandato imputata al verdetto arbitrale in cui sarebbe incorso il decidente del grado ricusando di pronunciarsi sul relativo motivo di appello con la considerazione che esso non avrebbe esaurito la totalità delle rationes sottese al rigetto dell’eccezione pronunciato in primo grado, e ciò malgrado la motivazione al riguardo enunciata dal primo giudice essendo svolta meramente ad abundantiam non integrerebbe un’autonoma ratio decidendi.

7. Il motivo è infondato.

Com’è noto il vizio denunciato è rappresentabile allorchè su una domanda o eccezione di merito vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti formulata in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. E’ di solare evidenza che nel caso che ne occupa ciò di cui si duole la ricorrente non è il fatto che sia mancata una decisione sul punto, ma che la decisione presa non sia inoppugnabile. Il motivo reputa infatti che la decisione presa dalla Corte d’Appello sia inficiata dal vizio denunciato solo in conseguenza del fatto che la ragione indicata dalla Corte d’Appello per astenersi dall’esaminare la doglianza specifica non integri una ragione condivisibile, ma in tal modo smentisce sè stesso poichè implicitamente riconosce, che anche se non gradita, una decisione sull’eccezione oggetto dello specifico motivo di appello vi è comunque stata, onde il lamentato vizio non sussiste.

8. Con il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso è di scena l’eccezione di eccesso di mandato per aver gli arbitri applicato regole relative al rapporto di agenzia ancorchè la vicenda da loro decisa nascesse dal diverso rapporto di coamministrazione. Nell’ordine la Corte d’Appello avrebbe omesso di statuire sul punto, in tal modo, incorrendo ancora una volte nel vizio di omessa pronuncia (quinto motivo); e ritenendo, poi, che abbia costituito attività valutativa degli arbitri quanto dai medesimi affermato in ordine alla prescrizione (sesto motivo), all’individuazione degli obblighi violati dalla preponente (settimo motivo) ed ai criteri di determinazione del danno (ottavo motivo), avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 1429 c.c., ed i principi giurisprudenziali sull’individuazione dell’errore di fatto e sulla distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio ed in pari tempo disatteso la declinata eccezione.

9. Il quinto motivo è infondato per le medesime ragioni che hanno indotto il collegio a rigettare l’analoga doglianza rassegnata con il quarto motivo. Poichè la Corte d’Appello ha interloquito riguardo alla sollevata questione prendendo posizione in relazione alle singole contestazioni in cui essa era stata davanti a sè articolata dall’appellante, nessun addebito può ad essa muoversi sul piano della compiutezza dell’ufficio decisionale.

10. I restanti motivi sono affetti da pregiudiziale inammissibilità che ne preclude l’esame da parte di questa Corte.

Invero la doglianza intesa a censurare il deliberato d’appello per inosservanza delle regole a presidio della rilevabilità dell’errore percettivo non ottempera al precetto della specificità del motivo di ricorso, giacchè, dove si trova esplicitata – ossia nel sesto e settimo motivo, dato che l’ottavo motivo è sul punto silente – essa risulta del tutto generica limitandosi a rimandare agli “stessi errori già più sopra denunciati relativi ai criteri di identificazione dell’errore percettivo di fatto rispetto all’errore valutativo o di giudizio” senza tuttavia premurarsi di spiegare in relazione all’iter motivazionale sviluppato dalla decisione degli arbitri secondo principi di equità, in che modo la regolazione da essi adottata in ordine alle singole questioni qui sollevate possa dirsi frutto di un svista percettiva immediatamente percepibile ed in che modo possa perciò giudicarsi errato il conseguente pronunciamento del giudice d’appello che, negando la sussistenza dell’errore revocatorio, abbia ritenuto il giudizio degli arbitri espressione di un’attività valutativa.

Quanto alla doglianza intesa a censurare invece il rigetto dell’eccezione di eccesso di mandato, ne va rilevato il difetto di autosufficienza e, di riflesso anche quello di specificità, dato che l’illustrazione che di essa ha luogo nel motivo è priva di ogni dettaglio espositivo atto a contestualizzare il contenuto delle singole censure sia in rapporto alla fattispecie devoluta in arbitrato che in rapporto alla formazione del convincimento arbitrale, tanto più che, a fronte di una decisione secondo equità, il decidente dispone di una libertà di giudizio non rigidamente ancorata alle norme di diritto.

11. Il ricorso va dunque respinto.

12. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 15400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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