Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17171 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/01/2008 r.g.n. 3633/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza de 29.1.2008, accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto da D.R.M. e, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava l’INPS a pagare alla predetta gli interessi anatocistici sull’importo dell’indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa al lavoro dopo il parto del (OMISSIS), confermando nei resto la decisione di primo grado e compensando per l’intero le spese dell’appello.

Riteneva la Corte territoriale che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la causa petendi ed il petitum della controversia fossero identici a quello di precedente procedimento conclusosi con la condanna dell’INPS, in favore della D.R., alla liquidazione dell’indennità di maternità, pronunzia suscettibile di esecuzione, onde rilevava che, non avendo la D.R., neanche nella presente causa, azionato la pretesa ad una somma determinata, doveva rigettarsi il gravame come proposto, laddove meritava accoglimento la doglianza riguardante il riconoscimento dei diritto agli interessi anatocistici richiesti dalla appellante con il ricorso introduttivo, ma non presi in considerazione dal Tribunale di Trani.

Propone ricorso per cassazione la D.R., affidando l’impugnazione a due motivi.

L’INPS, che ha depositato delega in calce alla copia del ricorso notificata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la D.R. deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, rilevando che la Corte territoriale aveva, nei dispositivo, precisato che gli interessi anatocistici erano stati attribuiti sull’importo dell’indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro dopo il parto del (OMISSIS), senza precisare che gli stessi decorrevano dalla domanda giudiziale e che erano da computare sulla sorte capitale rivalutata. Nei quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., chiede se la condanna, come disposta, sia equivalente a quella richiesta od in violazione delle norme richiamate.

Con il secondo motivo denunzia la violazione è falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113, 115 e 324 c.p.c.;..nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, evidenziando che la sentenza n. 289/2001 del Tribunale, di Bari è;palesemente di condanna generica, in quanto nella stessa si individua solo il tipo di prestazione riconosciuta e che deve ritenersi erronea l’affermazione del giudice d’appello secondo cui alcuni parametri erano desumibili dalla legge, atteso che l’accertamento della posizione assicurativa non era avvenuto nei precedente giudizio e non poteva ritenersi, pertanto, che la sentenza fosse suscettibile di esecuzione, donde l’interesse di essa ricorrente ad agire per ottenere la quantificazione del credito, non essendo stati accertati nel precedente giudizio i parametri idonei a consentire la quantificazione e ad agire in executivis. Domanda, pertanto, se una sentenza di condanna al pagamento dell’indennità di maternità per astensione facoltativa, contenente la sola indicazione della data;

del parto e non altro elemento relativo alla posizione assicurativa della ricorrente, . privi il creditore de diritto di richiedere giudizialmente la quantificazione del proprio eredito, ovvero se la decisione della Corte d’appello sia in violazione delle norme richiamate, negando al creditore, in ipotesi di risposta negativa al quesito, l’interesse ad agire, non decidendosi su una domanda legittima ed accogliendosi eccezioni mai formulate.

Quanto al primo motivo, posto che gli interessi anatocistici, a norma di quanto disposto dall’art. 1283 c.c., sono dovuti sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale, non v’è ragione di ritenere che la omessa specificazione della relativa decorrenza configuri la violazione denunziata, osservandosi che l’ulteriore rilievo è ugualmente infondato, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, con sentenza 12.5.2008 n. 11673 – da cui non v’è alcun motivo di discostarsi – secondo cui gli interessi anatocistici vanno riconosciuti anche in relazione alle prestazioni previdenziali nei limiti consentiti dall’art. 1283 c.c., nulla disponendo l’art. 429 c.p.c. in materia di anatocismo e conseguendone, pertanto, che solo gli interessi sulla somma capitale, ai netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi (cfr., in tali termini, sent. Cass cit., che ha evidenziato come, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ., gli interessi sulla soia sorte capitale – e non già sui ratei progressivamente rivalutati – sono produttivi a loro volta di interessi).

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, che attiene al negato (dalla Corte d’appello) interesse della ricorrente ad agire per conseguire un titolo esecutivo dopo una condanna generica. Va ribadito in proposito (Cass. sez. lav., 1 giugno 2005, n, 11677) che la sentenza di condanna del convenuto ai pagamento, in favore del creditore ricorrente, di una certa prestazione costituisce valida.

Titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se invece la sentenza di condanna non consenta, di determinare le pretese economiche del creditore in base al contenuto del titolo stesso in quanto per la determinazione esatta dell’importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio (v., in tali termini, anche Cass 2 aprile 2009 n. 8067).

Nella specie la precedente pronunciaci condanna dell’INPS a corrispondere alla ricorrente la indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa era stata ritenuta dalla Corte d’appello idonea alla liquidazione del trattamento riconosciuto alla predetta, essendo stato evidenziato che il giudice dei lavoro, nella sentenza esaminata, n. 289 del 17.1.2001, aveva precisato il tipo di prestazione sopra indicato, l’evento indennizzato (parto del 1 giugno 1992) e che gli altri parametri beh potevano essere desunti dalla legge e dalla posizione assicurativa della d.R.. Nè la ricorrente ha contestato specificamente che le argomentazioni della sentenza impugnata non trovassero riscontro nei contenuto della sentenza ritenuta preclusiva rispetto ad analoga domanda, neanche essa – peraltro -contenente puntuali conclusioni con riferimento ai quantum, la qual cosa conforta, al contrario, proprio il difetto di interesse rilevato, tenuto conto che non era contestato il periodo di astensione facoltativa. e che .effettivamente la posizione assicurativa era facilmente conoscibile ed idonea ad .azionare il titolo, in sede esecutiva.

Il ricorso In conclusione è rigettato, laddove nulla va statuito sulle spese di lite del presente giudizio, non avendo l’istituto intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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