Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17171 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17171 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 4650-2011 proposto da:
SCALZO GIUSEPPPE SCLGPP32C06C352M, ALECCI TERESA,
SCALZO FABIO, SCALZO DOMENICO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI PRISCILLA 35, presso lo
studio dell’avvocato MARCELLO GIANFRANCO, che li
rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

COMUNE DI SQUILLACE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 174/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO del 22.12.09, depositata il 25/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 10/07/2013

consiglio del 03/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Marcello Gianfranco
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

relazione scritta.

Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla

R.g. 4650/2011
Rilevato in fatto

che Giuseppe Scalzo, Teresa Alecci, Fabio Scalzo, Domenico
Scalzo, propongono ricorso per cassazione nei confronti della

2010, la quale ha dichiarato improponibile la domanda di
determinazione dell’indennità di cui all’art. 39 D.P.R. 327/2001
per la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, non
avendo i ricorrenti provato di aver rispettato il termine di
decadenza per l’opposizione alla determinazione di detta
indennità effettuata dal Comune di Squillace con delibera del 22
febbraio 2002;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art.
380 bis c.p.c. del seguente tenore:”// Consigliere relatore, dr.
Giuseppe SALME’ ,letti gli atti depositati;rileva I ricorrenti
propongono ricorso per cassazione nel confronti della sentenza
della Corte d’Appello di Catanzaro del 25 febbraio 2010, la
quale ha dichiarato improponibile la domanda di
determinazione dell’indennità di cui all’art. 39 D.P.R. 327/2001
per la rei terazione di un vincolo preordinato all’esproprio, non
avendo i ricorrenti provato di aver rispettato il termine di
decadenza per l’opposizione alla determinazione di detta
indennità effettuata dal Comune di Squillace con delibera del 22
febbraio 2002; 1.1 I ricorrenti propongono ricorso per

sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 25 febbraio

violazione e falsa applicazione dell’art. 39, commi l e 2,
D.P.R. 327/2001 e per violazione della normativa in tema di
prescrizione e decadenza, nonché per omessa ed insufficiente
motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

consiste nel non avere valutato l’atto deliberativo del Comune
di Squillace del 22.03.2004, n. 1196, allegato anche alla CTU
e affisso nell’albo pretorio il 19.04.2004: da tale ultima data
inizierebbe a decorre il termine di trenta giorni di cui all’art.
39, termine ampiamente rispettato, essendo stato l’atto di
citazione notificato il 26.04.2004, a soli otto giorni dalla
pubblicazione nell’albo pretorio dell’atto di stima del Comune
di Squillace. Pertanto, la corte avrebbe errato nel considerare
improponibile la domanda, peraltro, senza indicare i termini
della presunta decadenza dell’azione e omettendo di valutare
l’intera documentazione prodotta; Non ha svolto difese il Comune
intimato. Osserva n ricorso risulta inammissibile, in quanto:
a) il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte
d’Appello avrebbe errato nel dichiarare l’ improcedibilità della
domanda senza considerare l’atto deliberativo del Comune di
Squillace n. 1196 del 22.03.2004, affisso nell’albo pretorio
in data 19.04.2004, nonché senza esaminare attentamente la
relazione peritale alla quale tale atto era stato allegato,
non è autosufficiente, non avendo i ricorrenti adempiuto
all’onere di indicare specificamente il contenuto del documento

Ritengono che l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello

al quale si riferiscono al fine di permettere il controllo in
ordine alla decisività dei fatti da provare;b) anche il secondo
motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti censurano la sentenza
della Corte d’Appello per omessa ed insufficiente motivazione ed,

apoditticamente l’ improponibilità dell’atto di citazione, senza
indicare i termini della presunta decadenza dell’azione”, deve
ritenersi inammissibile per assoluta genericità.”
Ritenuto in diritto

Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni
della relazione e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile – prima sezione – il 3 luglio 2012.

in particolare, per il fatto di essersi “limitata ad affermare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA