Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17170 del 26/06/2019
Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 26/06/2019), n.17170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16458/2018 proposto da:
J.A.L., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Lombardo Odovilio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 159/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del
17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2019 dal cons. Dott. TRIA LUCIA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17 gennaio 2018, rigetta l’appello del cittadino del (OMISSIS) J.A.L. avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna di rigetto dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la sua domanda di protezione internazionale escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. J.A.L. ha domandato la cassazione della suddetta sentenza per un unico motivo denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, del D.Lgs.n. 286 del 1998, artt. 19 e 5 relativi alla disciplina per il riconoscimento del diritto al permesso umanitario, in applicazione del diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost., comma 3, (Cass. n. 26566/2013).
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con atto in data 9/4/2019, sottoscritto dalla parte personalmente nonchè dal difensore avv. Odovilio Lombardo, il sig. J.A.L. ha rinunciato al ricorso;
2. che, pertanto, sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
3. in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;
4. neppure opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 15290/2019).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019