Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17170 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1937/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/01/2008, r.g.n. 3921/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 10.1.2008, accogliendo per quanto di ragione l’appello proposto da C.L. avverso la sentenza del Tribunale di Bari ed in riforma parziale della stessa, condannava l’INPS a corrispondere all’appellante gli interessi anatocistici maturati sugli interessi liquidati dal Pretore di Bari dalla domanda al soddisfo e condannava l’istituto al pagamento di metà delle spese di primo grado, liquidate per l’intero in Euro 632,28, di cui 370,00 per onorario, confermando nel resto la decisione e compensando le spese di lite del secondo grado.

Quanto al secondo motivo di gravame, rilevava la Corte territoriale che il giudice di primo grado, anche in assenza di nota specifica, aveva l’onere di procedere a specifica motivazione delle voci liquidate per consentirne il controllo e che, tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non superava Euro 5.164,57, la determinazione delle spese di giudizio andava operata alla stregua dello scaglione sino ad Euro 15.164,57, laddove non spettava a titolo di diritti la corrispondenza informativa e, per gli onorari, l’assistenza per udienza di trattazione.

Propone ricorso per cassazione la C., notificato il 16.1.2009, affidato a quattro motivi, riferiti sia a violazione e falsa applicazione di norme di legge, che a vizi di motivazione.

L’INPS è rimasto intimato.

Posto quanto sopra, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso stato notificato, in dispregio di quanto sancito dall’art. 327 c.p.c. ne testo anteriore – applicabile ratione temporis – a quello introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile solo ai giudizi instaurati successivamente a tale data. Ed invero, a fronte di sentenza della Corte di Appello depositata in data 10.1.2008, il ricorso per cassazione è stato presentato per la notifica successivamente al 10.1.2009 (il 15.1.2009), e quindi oltre il termine annuale previsto per legge.

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, essendo l’INPS rimasto intimato.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA