Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17170 del 10/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17170 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

sul ricorso 29558 – 2010 proposto da:
SAGGINI GIAMPIETRO SGGGPT41R26E463N, SAGGINI PAOLO
SGGPLA49E26E463S anche quali eredi di Duè Iliana,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 26,
presso lo studio dell’avvocato BUCARELLI MONICA
(Studio Barzanò & Zanardo), rappresentati e difesi
dagli avvocati DE FERRARI CARLO, DE FERRARI STEFANO,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

COMUNE DELLA SPEZIA 06211160114 in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato
BARBANTINI M. TERESA, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 10/07/2013

CULJ.

unitamente all’avvocato PULIGA MARCELLO, giusta delega
a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1052/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA del 30.9.09, depositata il 24/10/2009;

consiglio del 03/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’;
udito per il ricorrente l’Avvocato Alessandro Masetti
(per delega avv. Carlo De Ferrari) che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla
relazione scritta.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

R.g. 29558/2010
Rilevato in fatto

che I signori Saggini Paolo e Saggini Giampietro propongono
ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del

Comune relativamente alla prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da occupazione illegittima per il periodo
anteriore al 28.06.1987, ha limitato l’importo di cui alla
condanna di primo grado del comune, riconoscendo la
rivalutazione e gli interessi legali in parziale accoglimento
dell’appello incidentale proposto dai sigg.ri Saggini;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art.
380 bis c.p.c. del seguente tenore: “Il Consigliere relatore, dr.
Giuseppe SALME’, letti gli atti depositati;rileva I signori
Saggini Paolo e Saggini Giampietro propongono ricorso avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Genova del 24 ottobre 2009, la
quale, accogliendo l’appello principale del Comune relativamente
alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da
occupazione illegittima per il periodo anteriore al 28.06.1987,
ha limitato l’importo di cui alla condanna di primo grado del
comune, riconoscendo la rivalutazione e gli interessi legali in
parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dai
sigg.ri Saggini.

24 ottobre 2009, la quale, accogliendo l’appello principale del

La Corte, per quanto qui interessa, ha affermato che, dovendosi
considerare l’illecito costituito dall’occupazione illegittima
come illecito “permanente”, il risarcimento del danno maturato
anteriormente al 28.06.1987, ovvero per il periodo oltre il

(28.06.92), deve ritenersi prescritto; 1.1. I ricorrenti
propongono ricorso per violazione e/o erronea applicazione di
norme di diritto in relazione alle disposizioni in materia di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno da
occupazione illegittima, nonché per insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia. Nello specifico, essi lamentano che la sentenza
impugnata sarebbe fondata su un orientamento di Cass. 25983/2008
non applicabile al caso di specie, e richiamano l’opposto
orientamento di Cass. 20543/2008 in materia di occupazione
appropriativa, secondo il quale “Il termine quinquennale della
prescrizione, per le azioni risarcitorie del danno da occupazione
appropriativa anteriori all’entrata in vigore della 1. n. 458
del 1988 decorre dall’entrata in vigore di quest’ultima legge (3
novembre 1988), non potendo la prescrizione maturare in un
contesto temporale in cui non era normativamente percepibile la
decorrenza e l’istituto riconosciuto dalle sezioni unite della
Cassa zione (sen t . N. 1464/1983) non presentava i tratti della
chiarezza, precisione ed accessibilità’.

Secondo i ricorrenti,

da quanto precede deriverebbe che, essendo stata introdotta la

quinquennio anteriore alla data della citazione in primo grado

domanda giudiziale (28.06.1992) ben prima del decorso del
quinquennio dal 3.11.1988, non sarebbe operante nel caso di
specie alcun tipo di prescrizione; Resiste con controricorso il
Comune della Spezia.

3.

Il ricorso appare manifestamente

(Cass. Civ., sez. I, 28.07.2008, n. 20543) attiene alla specifica
fattispecie di occupazione appropriativa che, in quanto
caratterizzata dall’effettiva e irreversibile trasformazione
del fondo privato da parte della pubblica amministrazione, è cosa
ben diversa dal fenomeno “indeterminato e generico
dell’apprensione sine titulo da parte di un ente pubblico” (così
Cass., sez. un., n. 3940/1988). I signori Saggini Paolo e Saggini
Giampietro propongono ricorso avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Genova del 24 ottobre 2009, la quale, accogliendo
l’appello principale del Comune relativamente alla prescrizione
del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima
per il periodo anteriore al 28.06.1987, ha limitato l’importo
di cui alla condanna di primo grado del comune, riconoscendo
la rivalutazione e gli interessi legali in parziale accoglimento
dell’appello incidentale proposto dai sigg.ri Saggini.Nel caso
di specie, è assolutamente incontroverso che l’occupazione
di cui si è chiesto il risarcimento da parte dei sigg.ri Saggini
è un’occupazione d’urgenza, temporanea e transitoria, divenuta
illegittima perché non conclusasi con l’espropriazione a favore
dell’amministrazione occupante; occupazione alla quale il comune

infondato, in quanto:la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti

non fece seguire alcuna trasformazione né reversibile né
irreversibile del terreno. All’occupazione del Comune che durò
fino al 31.07.1990, infatti, seguì l’occupazione della Salt,
concessionaria Anas, conclusasi con l’acquisto del

bene durante il periodo di occupazione temporanea del Comune, non
può invocarsi nel caso di specie l’orientamento suindicato di
Cass. n. 20543/2008 che attiene ad una fattispecie ben diversa,
quale è appunto l’occupazione appropriativa.il danno da
occupazione illegittima si ricollega ad una condotta
antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae
nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti a partire
dall’iniziale apprensione del bene. In tema di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, secondo
consolidata giurisprudenza di questa Corte, protraendosi la
verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno
e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a
decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è
manifestato per la prima volta, e fino alla cessazione della
condotta dannosa. Sicchè il diritto al risarcimento sorge in modo
continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si
prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui
si verifica (principio enunciato ai sensi dell’art. 360 bis,
primo comma, n. 1., c.p.c. – Cass., Sez. Un., 14.11.2011, n.
23763).Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni rimane

bene . Pertanto, non essendo intervenuta alcuna trasformazione del

colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al
quinquennio precedente la proposizione della domanda o
dell’atto di messa in mora, anche qualora i frutti vengano
richiesti secondo il criterio dell’attribuzione degli

venale dell’immobile (Cass., sez. nn. 5381/2011 e
25983/2008; Cass., sez. III, nn. 19359/2007 e
17985/2007).Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha
ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno per i
cinque anni antecedenti alla notifica della domanda giudiziale.”
Ritenuto in diritto

Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni
della relazione;
che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento
di 2.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre agli accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile – prima sezione – il 3 luglio 2012.

interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore

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