Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1717 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. un., 27/01/2020, (ud. 14/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25341/2012 R.G. proposto da:

BAU-BAST G.M.B.H., in persona del legale rappresentante p.t.

B.M., rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Deboni e Tommaso

De Dominicis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via G. Avezzana, n. 31;

– ricorrente –

contro

CERAMICHE DAYTONA S.P.A., in persona dell’amministratore unico p.t.

V.G., rappresentata e difesa dagli Avv. Rolandino

Guidotti e Pietro Cavasola, con domicilio eletto in Roma, via A.

Depretis, n. 86;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1285/11,

depositata il 25 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Ceramiche Daytona S.p.a. convenne in giudizio la Bau- B. Flie-sencenter, con sede in (OMISSIS), per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo di forniture di merce effettuate negli anni compresi tra il 1992 ed il 1995 in virtù di un contratto di distribuzione e vendita in esclusiva stipulato il 26 luglio 1991, ed avente ad oggetto la rivendita in Austria e Germania di tegole per coperti prodotte dall’attrice.

Premesso che erano insorte contestazioni in ordine alla qualità della merce fornita, l’attrice riferì di essere stata a sua volta convenuta in giudizio dalla Bau- B. dinanzi all’Autorità giudiziaria austriaca, la quale, tuttavia, con tre distinte decisioni aveva declinato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta.

Si costituì in giudizio la Bau- B. G.m.b.H., in qualità di avente causa della convenuta, ed eccepì il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, opponendo nel merito l’avvenuto pagamento della merce fornita e l’inadempimento dell’attrice; eccepì inoltre la compensazione tra il credito fatto valere da quest’ultima e quello relativo ai danni subiti da essa convenuta, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della Ceramiche Daytona al risarcimento.

1.1. Con sentenza del 19 gennaio 2005, il Tribunale di Modena dichiarò il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, indicando quale giudice competente il Tribunale di Ried im Innkreis (A).

2. L’impugnazione proposta dalla Ceramiche Daytona è stata accolta dalla Corte d’Appello di Bologna, che con sentenza del 25 ottobre 2011 ha rigettato il gravame incidentale proposto dalla Bau- B., rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Modena.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l’applicabilità dell’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, rilevando che non era stata fornita la prova dell’avvenuta instaurazione del giudizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore, dal momento che l’originale dell’atto di citazione prodotto dall’attrice recava esclusivamente la data di trasmissione della richiesta di notifica alla competente autorità austriaca e quella di ricezione della stessa, e non anche quella di effettuazione della notifica. Ha ritenuto quindi sussistente la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3 osservando che in materia contrattuale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in altro Stato contraente dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio dev’essere eseguita, e rilevando che nella specie l’obbligazione doveva essere eseguita in Modena. Ha ritenuto conseguentemente assorbite le questioni riguardanti la validità della clausola contrattuale di proroga della giurisdizione e la vincolatività delle decisioni pronunciate dall’Autorità giudiziaria austriaca, precisando comunque che le stesse, nell’escludere la giurisdizione del giudice austriaco in virtù della ritenuta invalidità della predetta clausola, non avevano positivamente indicato l’autorità giudiziaria competente in quella italiana.

3. Avverso la predetta sentenza la Bau- B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La Ceramiche Daytona ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, ed illustrato anche con memoria.

La causa è stata assegnata alla Prima Sezione civile, che con ordinanza del 5 aprile 2019 ha ritenuto inapplicabile l’art. 360 c.p.c., comma 3, rimettendo pertanto gli atti al Primo Presidente, il quale ne ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui il ricorso, notificato il 5 novembre 2012, dovrebbe considerarsi tardivo, non trovando applicazione nella specie il termine annuale di cui all’art. 326 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, anteriore alla sostituzione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), ma il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, in virtù della notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 10 dicembre 2011 unitamente all’atto di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Modena.

Ai fini dell’operatività del termine breve, è infatti necessario che la notificazione della sentenzia costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l’impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante: tale univoca manifestazione di volontà, nel caso di rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 353 c.p.c. o art. 354 c.p.c., non è certamente desumibile dalla mera inclusione di copia della sentenza nell’atto di riassunzione, la cui notificazione, a meno che non sia accompagnata da specifiche indicazioni testuali, nella specie non sussistenti, non può ritenersi di per sè sintomatica di un intento acceleratorio, e risulta pertanto inidonea a segnare il dies a quo del termine in questione (cfr. Cass., Sez. III, 15/06/2016, n. 12290; Cass., Sez. I, 25/02/2011, n. 4690).

2. E’ parimenti infondata l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di una valida procura ad litem, sollevata in relazione all’avvenuto conferimento del mandato con scrittura autenticata da un notaio austriaco, ma non munita dell’apostille prevista dalla Convenzione sull’abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, adottata all’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata con L. 20 dicembre 1966, n. 1253.

Nei rapporti tra Italia ed Austria, trova infatti applicazione l’art. 14 della Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell’Aja sulla procedura civile del 1 marzo 1954, firmata a Vienna il 30 giugno 1975 e ratificata con L. 2 maggio 1977, n. 342, il quale esclude la necessità dell’apostille, disponendo che gli atti pubblici formati in uno dei due Stati da un tribunale, un’autorità amministrativa o un notaio e provvisti del sigillo d’ufficio, e quelli privati la cui autenticità sia attestata da un tribunale, un’autorità amministrativa o un notaio hanno il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, di quelli formati o redatti nell’altro Stato, senza che risulti necessaria alcuna legalizzazione o formalità analoga.

3. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 66 e 67 del Regolamento CE n. 44/2001, sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità di tale Regolamento, in virtù della mancata dimostrazione dell’avvenuta instaurazione del giudizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore, la sentenza impugnata non ha considerato che la notificazione dell’atto di citazione doveva aver avuto luogo in data successiva a quella (11 marzo 2002) in cui, come da essa stessa rilevato, la relativa richiesta era pervenuta all’autorità austriaca competente. Premesso inoltre che dal fascicolo trasmesso in copia da quest’ultima si evince che l’atto di citazione era stato notificato il 15 marzo 2002 e la relativa attestazione era stata trasmessa al Tribunale di Modena il 21 marzo 2002, afferma comunque che, in assenza della prova della notifica, posta a carico dell’attrice, non vi era alcuna ragione di escludere l’applicabilità dell’art. 23 del Regolamento CE.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, della L. n. 218 del 1995, art. 3 e degli artt. 5 e 17 della Convenzione di Bruxelles, osservando che, anche a voler ritenere inapplicabile il Regolamento CE, la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, operante in virtù della Convenzione di adesione del 29 novembre 1996, resa esecutiva dalla L. 26 gennaio 1999, n. 24, in quanto la clausola convenzionale di proroga del foro comportava la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria austriaca.

5. Con il terzo motivo, la ricorrente insiste per l’applicazione dell’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 ed in subordine dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, ribadendo che, in presenza di un valido accordo scritto di proroga della competenza, quest’ultima doveva ritenersi attribuita in via esclusiva al foro di Ried im Innkreis. Afferma che a tal fine dovevano considerarsi irrilevanti le decisioni dell’Autorità giudiziaria austriaca invocate dalla attrice, le quali, oltre ad essere state prodotte tardivamente ed in copia semplice, senza che ne fosse stato richiesto il riconoscimento neppure in via incidentale, non spiegavano efficacia di giudicato in ordine alla competenza dell’Autorità giudiziaria italiana, non potendo formare oggetto di riconoscimento, in quanto aventi natura meramente processuale, ed essendo state pronunciate in un giudizio caratterizzato da un petitum e una causa petendi diversi. Aggiunge che l’efficacia di giudicato delle predette decisioni non è ricollegabile neppure al principio del riconoscimento automatico operante nello spazio giudiziario Europeo, il quale, comportando l’estensione agli altri Stati dei medesimi effetti che il giudicato spiega nell’ordinamento di origine, non può trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che l’ordinamento processuale austriaco subordina la predetta efficacia all’identità dell’oggetto del giudizio, della pretesa azionata e della fattispecie concreta.

6. Con il quarto motivo, la ricorrente ribadisce la competenza dell’Autorità giudiziaria austriaca, ai sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento CE n. 44/2001, osservando che, anche a voler ritenere invalida la convenzione di proroga della competenza, dovrebbe ugualmente escludersi la giurisdizione italiana, occorrendo fare riferimento al luogo in cui essa ricorrente ha la propria sede, in applicazione del criterio del foro generale del convenuto o di quello del luogo in cui doveva essere materialmente consegnata la merce. Sostiene che a tal fine deve considerarsi ininfluente la mancata indicazione di tale luogo nel testo contrattuale, così come l’indicazione “franco partenza” riportata nelle fatture, avente l’unico effetto di porre le spese di trasporto a carico dell’acquirente.

7. Con il quinto motivo, la ricorrente chiede, in caso di accoglimento del ricorso, la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed ha compensato le spese del giudizio di appello.

8. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente, ciascuno dei predetti motivi reca in premessa la chiara individuazione delle affermazioni della sentenza impugnata che la ricorrente ha inteso censurare, cui fa seguito lo svolgimento di puntuali argomentazioni volte ad inficiarne il fondamento logico-giuridico, anche mediante il richiamo di atti normativi e precedenti giurisprudenziali. Può ritenersi dunque soddisfatto il requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, il quale postula che il ricorrente non si limiti a contestare la sentenza impugnata attraverso il generico richiamo a norme e principi di diritto o la mera denuncia di vizi logici, ma individui esattamente le statuizioni censurate, illustrando in modo intelligibile ed esauriente le violazioni di legge o le carenze motivazionali dedotte (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298; Cass., Sez. III, 25/09/2009, n. 20652; 27/06/2007, n. 14832). Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la mancata trascrizione delle decisioni straniere invocate a confutazione dell’efficacia di giudicato delle sentenze pronunciate dall’Autorità giudiziaria austriaca, trattandosi di precedenti giurisprudenziali suscettibili di acquisizione anche d’ufficio, nell’ambito dell’accertamento della legge straniera cui il Giudice è tenuto a procedere anche in sede di legittimità, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 14. Quanto poi all’esposizione dei fatti di causa, estremamente particolareggiata, è sufficiente rilevare che la sovrabbondanza della stessa, pur contrastando con le caratteristiche di sommarietà imposte dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non impedisce di cogliere con immediatezza gli aspetti salienti della vicenda sostanziale e processuale, risolvendosi pertanto nella mera inosservanza dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, la cui violazione, non essendo normativamente sanzionata, in tanto può giustificare la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, in quanto pregiudichi la comprensione delle questioni sollevate, rendendo oscuro lo svolgimento dei fatti e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (cfr. Cass., Sez. V, 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez. II, 20/10/2016, n. 21297; Cass., Sez. lav., 6/08/2014, n. 17698).

9. Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono peraltro fondati.

Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto dell’avvenuta produzione dell’originale dell’atto di citazione in primo grado, recante la data di trasmissione della richiesta di notificazione alla competente Autorità austriaca (13 febbraio 2002) e l’attestazione della ricezione della stessa da parte di quest’ultima (avvenuta l’11 marzo 2002), ha escluso l’applicabilità dell’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, ritenendo non provato che il giudizio fosse stato instaurato successivamente alla sua entrata in vigore (1 marzo 2002), a causa della mancata dimostrazione della data di effettuazione della notifica. La circostanza che la richiesta di notificazione, ancorchè spedita in data anteriore a quella di entrata in vigore del Regolamento, fosse pervenuta a destinazione in data successiva, avrebbe dovuto infatti indurre la Corte d’appello a ritenere che il giudizio fosse stato sicuramente introdotto sotto la vigenza del Regolamento: in tal senso deponeva la duplice considerazione che la notifica doveva necessariamente essere stata effettuata in data successiva a quella di ricezione della richiesta, e che la stessa si era perfezionata, essendosi la convenuta ritualmente costituita in giudizio.

Non merita consenso, al riguardo, la tesi sostenuta dalla controricorrente, secondo cui, ai fini dell’individuazione della data d’instaurazione del giudizio, deve tenersi conto non già della data di consegna dell’atto di citazione alla convenuta, ma di quella in cui la richiesta di notificazione è stata presentata all’ufficiale giudiziario italiano: il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, in virtù del quale gli effetti della notificazione si producono per il notificante alla data di presentazione della relativa richiesta all’ufficiale giudiziario e per il destinatario a quella di consegna dell’atto, opera infatti esclusivamente nel caso in cui dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze o altri impedimenti a carico dell’una o dell’altra parte, e non può quindi trovare applicazione nella determinazione della pendenza della lite rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, la quale coincide necessariamente con il momento in cui il procedimento di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio si completa, attraverso la consegna al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo (cfr. Cass., Sez. Un., 19/04/2013, n. 9535). In contrario, non vale richiamare l’art. 30 n. 2 del Regolamento CE n. 44/2001, ai sensi del quale, se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quest’ultimo si considera adito quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, a meno che successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure necessarie affinchè l’atto fosse depositato presso il giudice: gli effetti di tale disposizione risultano infatti espressamente limitati alla materia disciplinata dalla sezione in cui la stessa è inserita, ovverosia alla litispendenza ed alla connessione, mentre ad ogni altro fine trova applicazione, in assenza di diverse disposizioni, la legge nazionale del giudice dinanzi al quale il processo si svolge (c.d. lex fori), nella specie rappresentata dalla disciplina generale del codice di rito italiano, la quale, in riferimento ai giudizi introdotti con atto di citazione, fa coincidere la pendenza della lite con la consegna dell’atto al destinatario.

L’accertamento in via logica della pendenza della lite alla data di entrata in vigore del Regolamento CE è di per sè sufficiente a giustificare l’applicazione della relativa disciplina, rendendo irrilevante la circostanza che la prova della data di perfezionamento della notificazione dell’atto di citazione sia stata fornita soltanto in questa sede, attraverso la produzione di copia del fascicolo relativo al procedimento notificatorio rilasciata dall’Autorità austriaca, non consentita dall’art. 372 c.p.c., non trattandosi di documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso.

9.1. L’applicabilità del Regolamento CE n. 44/2001 impone a sua volta di tener conto, nell’individuazione del Giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dall’attrice, della clausola di proroga della competenza inserita nel contratto stipulato tra le parti, ai sensi della quale la cognizione delle relative controversie era attribuita al Tribunale di Ried im Innkreis, e quindi all’Autorità giudiziaria austriaca. In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il foro convenzionale deve considerarsi infatti esclusivo, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, e quindi prevalente sia su quello del domicilio del convenuto, previsto in via generale dall’art. 2, che su quello speciale del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio doveva essere adempiuta, previsto dall’art. 5, n. 1 del medesimo Regolamento (cfr. Cass., Sez. Un., 31/07/2018, n. 20349; 8/03/2012, n. 3624; 20/02/2007, n. 3841).

L’assenza di contestazioni in ordine alla portata della predetta clausola, il cui tenore letterale risulta peraltro estremamente chiaro, dispensa da qualsiasi considerazione in ordine alla sua interpretazione, relativamente alla quale è appena il caso di rilevare l’infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa della controricorrente, secondo cui si tratterebbe di una questione non proponibile in sede di legittimità, in quanto implicante la ricostruzione della volontà delle parti, e quindi un’indagine di fatto rimessa in via esclusiva al giudice di merito: l’identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all’ordinamento italiano dà infatti luogo ad una questione di carattere processuale, in ordine alla quale questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, e può quindi procedere alla verifica non solo della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l’applicazione della predetta disciplina, e quindi anche all’interpretazione della volontà delle parti, se del caso attraverso l’esame diretto degli atti (cfr. Cass., Sez. Un., 26/01/1968, n. 242).

Infondata è altresì l’eccezione sollevata dalla controricorrente, secondo cui l’applicabilità della clausola di proroga della competenza dovrebbe ritenersi preclusa in virtù del giudicato formatosi in ordine alla sua inefficacia, per effetto delle sentenze pronunciate nel giudizio precedentemente svoltosi tra le medesime parti dinanzi all’Autorità giudiziaria austriaca, e conclusosi con la declinatoria della giurisdizione in favore del Giudice italiano. Non occorre in questa sede affrontare specificamente le questioni sollevate dalla ricorrente in ordine all’irrituale produzione in giudizio delle predette sentenze, depositate per la prima volta in appello e soltanto in copia semplice, nonchè in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della relativa efficacia nell’ordinamento italiano. E’ infatti sufficiente rilevare che, nonostante l’identità delle parti, alle stesse non potrebbe in alcun caso essere riconosciuta autorità di giudicato in ordine alla giurisdizione, in quanto riguardanti una domanda oggettivamente diversa da quella proposta nel presente giudizio: la controversia promossa dalla Bau- B. dinanzi all’Autorità giudiziaria austriaca, pur traendo anch’essa origine dal contratto di vendita stipulato tra le parti, aveva infatti ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa dei vizi della merce fornita, e nell’ambito della stessa la Ceramiche Daytona non aveva avanzato una domanda di pagamento, ma si era limitata ad eccepire la compensazione tra il credito fatto valere dall’attrice e il corrispettivo di forniture non pagate, la cui coincidenza con quelle di cui è stato chiesto il pagamento nel presente giudizio non risulta in alcun modo dimostrata. Non risulta pertinente, in contrario, il richiamo della difesa della controricorrente alla L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 3, dal momento che tale disposizione, nel dichiarare inefficace la deroga convenzionale della giurisdizione italiana ove il giudice o gli arbitri indicati declinino la propria giurisdizione, postula evidentemente che tra il giudizio promosso dinanzi a questi ultimi e quello dinanzi al giudice presso il quale la domanda venga successivamente riproposta sia configurabile un’identità sia soggettiva che oggettiva. In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, queste Sezioni Unite hanno avuto d’altronde modo di escludere ripetutamente l’efficacia del giudicato formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti, affermando che, anche nel caso in cui esso riguardi il medesimo rapporto, ma coinvolga effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel successivo processo, non è possibile, in base allo stesso, affermare o negare a priori la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, in quanto, dovendo il criterio di collegamento sussistere al momento dell’instaurazione del giudizio, esso può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi (cfr. Cass., Sez. Un., 17/07/2008, n. 19600; 19/07/2006, n. 16461; Cass., Sez. I, 12/11/1994, n. 9554).

Quanto infine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità giudiziaria austriaca ad escludere l’operatività della proroga di competenza, costituite dall’incertezza sussistente in ordine all’effettiva riconducibilità della stessa al consenso delle parti, alla luce dell’eccepita apposizione della relativa clausola al contratto in epoca successiva alla sua sottoscrizione, occorre rilevare che la relativa questione, pur non potendo ritenersi preclusa dal giudicato, per le già esposte considerazioni, non è stata ritualmente sollevata nel presente giudizio: l’assunto della controricorrente, lasciando intendere che la aggiunta della clausola abbia avuto luogo ad opera della sola ricorrente ed in assenza di qualsiasi accordo in ordine alla giurisdizione, adombra infatti un’ipotesi di riempimento absque pactis, in riferimento al quale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità di contestare il contenuto della scrittura in via di mera eccezione, richiedendo invece la proposizione della querela di falso, che nella specie non risulta formulata. Qualora infatti si affermi che il riempimento della scrittura ha avuto luogo al di fuori di qualsiasi accordo delle parti, l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, sì da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento da chi l’ha sottoscritto, e deve quindi essere fatta valere nelle forme di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c.; la mera contestazione della corrispondenza tra quanto dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare è invece sufficiente quando il sottoscrittore si limiti a dolersi dell’avvenuto riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito (contra pacta), configurandosi tale fattispecie come inadempimento del mandato ad scribendum, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2013, n. 21600; Cass., Sez. III, 12/09/2011, n. 18654; 1/09/2010, n. 18989).

10. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice italiano, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui la controricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte riguardante il regolamento delle spese processuali.

11. L’oggettiva incertezza della situazione determinata dalle precedenti decisioni dell’Autorità giudiziaria straniera giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese relative ai tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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