Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1717 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BRUXELLES 59, presso lo studio dell�avvocato FERIOZZI

ANTONIO, rappresentato e difeso dall�avvocato FILIPPI RICCARDO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell�avvocato ZAZZA

ROBERTO, rappresentato e difeso dall�avvocato CAMMUSO SALVATORE con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/2005 della CORTE D�APPELLO di NAPOLI,

Terza Sezione Civile, emessa il 02/02/2005;depositata il 04/02/2005;

R.G.N.5494/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 9 maggio 1998 C.C. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, C.R..

Premesso che con contratto (OMISSIS) il C.R. le aveva promesso in vendita una azienda commerciale di sua proprieta� avente a oggetto l�attivita� di panificazione per il corrispettivo di L. 15 milioni – di cui 8 corrisposti al momento della stipula del contratto stesso a titolo di caparra penitenziale – che essa concludente aveva piu� volte invitato il C.R. a stipulare l�atto definitivo di cessione di azienda entro il 31 gennaio 1998 ma lo stesso si era reso inadempiente e aveva ceduto l�attivita� a terzi, l�attrice ha chiesto che l�adito tribunale dichiarasse il recesso del C.R. dagli obblighi assunti con condanna dello stesso al pagamento della somma di L. 16 milioni, quale doppio della caparra penitenziale, oltre interessi e rivalutazione.

Solo in via subordinata (al mancato accoglimento della domanda principale) l�attrice ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione della detta somma a titolo di caparra confirmatoria.

Costituitosi in giudizio C.R. ha resistito alla avversa domanda, facendo presente di avere in piu� occasioni sollecitato la C.C. alla stipula del definitivo ma che questa aveva fatto presente di non avere le disponibilita� economiche del caso per il pagamento del saldo si� che nel mese di marzo aveva intrapreso trattative per la cessione a terzi della azienda gia� oggetto del preliminare stipulato con la C.C..

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 283 del 2002 l�adito tribunale ha rigettato la domanda, compensate le spese.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente C.C., nel contraddittorio di C.R. che, costituitosi in giudizio, ha resistito alla avversa impugnazione chiedendone il rigetto, la Corte di appello di Napoli con sentenza 2 – 4 febbraio 2005 in accoglimento dell�appello e della domanda attrice ha dichiarato illegittimo il recesso operata da C.R. dal contratto concluso con la C.C. ed ha condannato il primo al pagamento in favore di questa ultima della somma di Euro 8.263,31, pari al doppio della caparra, oltre interessi dalla domanda, compensate le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale ultima sentenza, notificata il 20 aprile 2005, ha proposto ricorso affidato a tre motivi C.R., con atto 15 giugno 2005 e date successive.

Resiste, con controricorso notificato il 22 luglio 2005 e date successive C.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I giudici di secondo grado ritenuta come, del resto, gia� il tribunale, ancorche� lo stesso fosse pervenuto a una conclusione diversa della lite la attendibilita� del solo teste M., commercialista del C.R., ha evidenziato – in primis – come tale teste – contrariamente agli assunti del C.R. – avesse escluso che la C.C. si fosse dichiarata non disponibile alla stipula del definitivo per mancanza di liquidita�, avendo lo stesso teste dichiarato che la C.C. mi rispose che non era disponibile a stipulare il definitivo perche� non aveva rinvenuto un locale idoneo per l�esercizio dell�attivita� commerciale.

Una tale circostanza – hanno ancora evidenziato i giudici di appello – non puo� rendere giustificato e legittimo il recesso dal contratto operato dal C.R..

Precisato che il recesso e� giustificato solo quanto l�inadempimento dell�altra parte sia grave e colpevole, la sentenza impugnata ha ritenuto – infatti – che nella specie tali caratteristiche non sussistono.

Alla luce dei seguenti rilievi:

– il termine del 31 gennaio 1998, previsto nel preliminare, per la stipula dell�atto definitivo, non puo� essere considerato essenziale ne� per natura ne� per volonta� delle parti, come si desume dalla circostanza che le stesse parti hanno previsto che il termine potesse essere prorogato, sia pure per cause non imputabili alle parti e dalla circostanza che era stata corrisposta come caparra confirmatoria piu� della meta� del prezzo pattuito e che, pertanto, era piu� interesse dell�acquirente stipulare quanto prima il definitivo e che nessun interesse particolare aveva il venditore, salvo quello di incassare il saldo, a stipulare il definitivo entro il 31 gennaio 1998, ne� sono state mai prospettate particolari esigenze in tale senso si� che una stipula successiva alla data fissata non avrebbe fatto venire meno quella utilita� economica tenuta presente nella stipulazione del preliminare;

– per come si e� accertato, del resto, la promissaria acquirente non si era rifiutata di stipulare, ma aveva dichiarato solo di non poterlo fare per non avere rinvenuto un locale idoneo, il suo quindi, non era un rifiuto definitivo, bensi� solo momentaneo;

– bene, pertanto, il C.R. avrebbe potuto pazientare e non attivarsi subito a cercare altro acquirente, andando addirittura in perdita (cedendo l�azienda a un prezzo inferiore, rispetto a quello convenuto con la C.C.);

– correttezza e buona fede avrebbero dovuto consigliare non un frettoloso recesso, quanto l�invio di una diffida ad adempiere con assegnazione di un preciso termine, decorso il quale il preliminare si sarebbe risolto di diritto;

– ancorche� la diffida ad adempiere e� solo una facolta� per la parte non inadempiente, nella specie, tenuto presente della non essenzialita� del termine, della entita� della ricevuta caparra confirmatoria, delle ragioni addotte per non stipulare il definitivo, della insussistenza in capo al venditore di particolari esigenze, una diffida avrebbe eliminato ogni incertezza e cristallizzato l�inadempimento e la gravita dello stesso a carico della C. C..

2. Il ricorrente censura la riassunta sentenza denunziando, nell�ordine:

– da un lato, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in conseguenza della violazione ed errata interpretazione dell�art. 1385 c.c., comma 3, e dell�art. 1455 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto che quello della C.C. non era un rifiuto definitivo, ma solo momentaneo primo motivo;

– dall�altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, della sentenza di secondo grado nella parte in cui statuisce che nessun interesse particolare aveva il venditore, salvo quello di incassare il saldo, a stipulare il definitivo entro il 31 gennaio 1998, per cui una stipula successiva alla data fissata non avrebbe fatto venire meno quella utilita� economica tenuta presente nella stipulazione del preliminare secondo motivo;

– da ultimo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in conseguenza della violazione ed errata interpretazione dell�art. 1385 c.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di secondo grado affermato che esso concludente avrebbe dovuto indirizzare alla controparte una diffida ad adempiere la quale avrebbe eliminato ogni incertezza e cristallizzato l�inadempimento e la gravita dello stesso a carico della C.C. terzo motivo.

3. I riassunti motivi, tutti intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, non possono trovare accoglimento perche� per piu� aspetti inammissibili.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Come riferito sopra, parte ricorrente denunzia, sia con il primo motivo che con il terzo, che i giudici di appello sono incorsi – sotto diversi concorrenti profili – in �omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione� �in conseguenza della violazione ed errata interpretazione�, da un lato �dell�art. 1385 c.c., comma 3 e dell�art. 1455 c.c.� primo motivo, dall�altro, �dell�art. 1385 c.c., comma 2� terzo motivo �ex art. 360 c.p.c., n. 3�.

Accertato nonostante la impropria formulazione dei due motivi sopra ricordati che il ricorrente lamenta, con questi, oltre che vizi della motivazione sotto il profilo di cui all�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche �violazione o falsa applicazione di norme di diritto� (a norma dell�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., nel testo applicabile ratione temporis) osserva la Corte che nella parte de qua i due motivi devono essere dichiarati inammissibili.

Si osserva, infatti – ribadendo quanto assolutamente pacifico presso una piu� che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice – che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e� esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura e� possibile, in sede di legittimita�, sotto l�aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l�una e l�altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e� segnato, in modo evidente, dalla circostanza che solo questa ultima censura e non anche la prima e� mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonche� Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato l�art. 1385 c.c., commi 2 e 3, e dell�art. 1455 c.c. indicati nella intestazione dei vari motivi, in realta�, da un lato, si a-stiene dall�indicare quale sia la interpretazione, in diritto, data dai giudici del merito alle richiamate disposizioni e quale, invece, quella corretta alla luce dell�insegnamento di questa Corte e della dottrina, dall�altro, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi�, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

3.2. I motivi sopra esposti, peraltro, sono inammissibili anche nella parte in cui censurano la sentenza impugnata a norma dell�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sotto diversi concorrenti profili.

3.2.1. In primis si osserva che a norma dell�art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo applicabile nella specie ratione temporis essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa anteriormente al 2 marzo 2006, si� che non trovano applicazione le sopravvenute disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 40 del 2006 le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l�altro �per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia�.

E� palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe� diversi punti decisivi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente �illogica�, nonche� �contraddittoria�, e, ancora, �insufficiente� e� evidente che e� onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell�art. 111 Cost.

e del principio inderogabile della terzieta� del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente.

Posto che nella specie, dopo la generica affermazione esposta nella rubrica del motivo (illogicita�, contraddittorieta� ed insufficiente motivazione della sentenza) nella parte dedicata alla illustrazione del motivo non e� in alcun modo precisato in quale �punto decisivo� la motivazione sia illogica, in quale con-traddittoria, in quale, infine, insufficiente e� palese – gia� sotto tale profilo – la inammissibilita� del motivo.

3.2.2. Contemporaneamente, giusta quanto assolutamente incontroverso, presso una giurisprudenza piu� che consolidata di questa Corte regolatrice (da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente) il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l�individuazione della ratio decidendi, e cioe� l�identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Sempre alla luce di quanto non controverso in giurisprudenza, si osserva che il ricorso per Cassazione – per il principio di autosufficienza (cfr. art. 366 c.p.c.) – deve contenere in se� tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresi�, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita� di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845).

Non controversi i principi che precedono, e� palese che qualora si deduca – come nella specie – che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione e� censurabile sotto il profilo di cui all�art. 360 c.p.c., n. 5, per essere sorretta da una contraddittoria motivazione e� onere del ricorrente, a pena di inammissibilita�, trascrivere, nel ricorso, le espressioni tra loro contraddittorie ossia inconciliabili contenute nella parte motiva della sentenza impugnata che si elidono a vicenda e non permettono, di conseguenza, di comprendere quale sia la ratio decidendi che sorregge la pronunzia stessa.

Poiche� nella specie parate ricorrente pur denunziando nella intestazione del motivo in esame �contraddittoria motivazione� si e� astenuto, totalmente – nella successiva parte espositiva – dal trascrivere le proposizioni presenti nella sentenza impugnata tra loro contraddittorie, e� evidente che nella parte de qua il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

3.2.3. Da ultimo, infine, si osserva che il motivo di ricorso per Cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell�art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita� nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita� razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non puo�, invece, essere inteso – come ora pretende il ricorrente incidentale – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si puo� proporre un preteso migliore e piu� appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, specie in motivazione, nonche� Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Nella specie, per contro, tutti i vari motivi m cui si articola il ricorso si risolvono nella pretesa di leggere le risultanze di causa attribuendo alle stesse una valenza diversa da quella loro attribuita dai giudici di secondo grado, e, quindi, nella sollecitazione di un terzo grado del giudizio di merito.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita� liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi� deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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