Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1717 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21792-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Avv. S.P., rappresentata e difesa da se medesima,

elettivamente domiciliata nel suo studio in ROMA, LARGO SOMALIA, 67;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 25/05/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 22 luglio 2016, la seguente relazione ex art. 380 – bis c.pc v.:

“L’Avv. S.P. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi relativi all’attività dalla stessa svolta quale difensore in favore di G.R.M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di divisione immobiliare tra coniugi.

Il Tribunale di Tivoli, sezione civile, con ordinanza in data 25 maggio 2015, ha accolto l’opposizione e ha elevato l’importo della liquidazione da Euro 905,80 a Euro 5.000. Il Tribunale ha altresì condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.000. Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale il Ministero della giustizia ha proposto ricorso, con atto notificato il 10-22 settembre 2015, sulla base di un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso.

11 ricorso – che denuncia inesistenza della motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. – appare manifestamente fondato.

Infatti, l’ordinanza impugnata è affidata ad un modulo a stampa (“vista l’istanza di liquidazione; visto il parere di conformità del competente COA; viste le tariffe attualmente in vigore; visto il procedimento di liquidazione opposto; vista la disciplina in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato; operata la riduzione al 50% rispetto alle tariffe di legge; vista la ordinanza del 7.3.2013 della Corte di giustizia europea”) e a una formula generica di stile (“considerato che le tariffe in vigore prevedono una diversa quantificazione per il valore della causa, e considerata la complessità media”), ma non consente di comprendere le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad accogliere l’opposizione e a ritenere inadeguato l’importo di Euro 905,80 e corretto quello, superiore, di Euro 5.000.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto.

Letta la memoria di parte controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c.;

che non sussistono, innanzitutto, le ragioni di “inammissibilità – improcedibilità” del ricorso sollevate dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa;

che, infatti, per un verso è corretto il mezzo di impugnazione utilizzato, posto che, in materia di spese di giustizia, l’ordinanza resa all’esito del procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta quale difensore d’ufficio, non è – per espressa previsione normativa (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15) – appellabile, e quindi è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.;

che, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della controricorrente, il ricorso per cassazione dell’Avvocatura erariale è formulato nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 360 e 366 c.p.c., recando uno specifico motivo di ricorso con cui è denunciata la nullità dell’ordinanza impugnata per inesistenza della motivazione, e quindi la violazione, da parte del giudice del merito, della previsione di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2;

he, quanto al fondo del ricorso, il Collegio ritiene che i rilievi mossi dalla difesa della controricorrente alla relazione ex art. 380 – bis c.p.c., non colgano nel segno;

che, infatti, come condivisibilmente censurato dal Ministero ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata è priva di un suo contenuto autonomo, sostanziandosi nel mero utilizzo di un modulo prestampato, del tutto generico ed utilizzabile per ogni tipo di decisione in controversia vertente in materia di liquidazione di compensi per spese di giustizia, e riempito in alcune sue parti a penna ma senza concreta indicazione delle specifiche ragioni della decisione;

che va fatta pertanto applicazione del principio – recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza 3 novembre 2016, n. 22232) -secondo cui la motivazione è solo apparente, e la decisione è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture;

che il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata;

che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Tivoli, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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