Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17169 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8756/2019 R.G. proposto da:

P.I., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Roberto Maiorana (PEC roberto.maiorana.avvocato.pe.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 4041/2018

depositata il 07/09/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione con atto affidato a quattro motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione svolto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 si incentra sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti per avere la Corte di merito omesso completamente di consultare le fonti informative riguardanti la situazione politico/economico/sociale attuale del (OMISSIS);

– il motivo è inammissibile;

– i giudici di merito hanno, motivatamente, ritenuto che il ricorrente fosse un migrante economico (pag. 5 primo capoverso della sentenza gravata), e ciò in base alle stesse dichiarazioni del richiedente (pag. 2 penultimo periodo della sentenza gravata);

– il richiedere ha dichiarato di aver lasciato il (OMISSIS) “per le difficoltà economiche della famiglia” (sentenza impugnata, pag. 2 penultimo periodo); inoltre questi “per affrontare le spese di viaggio aveva contratto un debito… debito che, sostiene, non saprebbe come restituire e di temere per questo per la propria incolumità e per quella dei parenti a causa di possibile ritorsione dei creditori” (sentenza impugnata, pag. 2 ultimo periodo);

– quindi, la doglianza sulla valutazione della situazione personale del ricorrente e del Paese di origine si pone in contrasto con le ragioni di fuga allegate ed è estranea alla ratio decidendi di cui si è detto, avendo la Corte territoriale ritenuto il ricorrente un migrante economico e non essendo affatto censurata la sentenza impugnata sul punto. Tanto comporta l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018);

– il secondo motivo svolto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 denuncia l’omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente, e omessa valutazione delle prove consistenti nella narrazione del ricorrente come esposte in sede di audizione di fronte alla Commissione ut supra e al giudice di primo grado nonchè delle fonti citate e riportate per avere la Corte di merito omesso ogni analisi sulla concedibilità della protezione umanitaria;

– il terzo motivo formula analoga censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 a quella di cui al secondo motivo quale violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; pertanto i due motivi ridetti, in quanto frammentazione di una medesima censura, possono trattarsi congiuntamente;

– in ordine al primo profilo del secondo motivo, lo stesso risulta inammissibile per le stesse ragioni illustrate in sede di decisione del primo motivo, che si intendono qui richiamate;

– quanto al secondo profilo del secondo motivo e al terzo motivo, gli stessi sono infondati;

– la gravata sentenza, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente e come si evince dalla sua lettura, ha invero trattato il tema motivando adeguatamente sul punto (pag. 6 primo e secondo capoverso);

– il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 per avere la Corte di merito motivato in modo apparente e comunque carente;

– il motivo è inammissibile;

– invero, la Corte di merito ha dato adeguatamente conto in motivazione delle ragioni in forza delle quali ha ritenuto meritevoli di rigetto le istanze del richiedente;

– il quinto motivo di ricorso censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la sentenza gravata per non aver illegittimamente concesso al ricorrente la protezione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 erroneamente escludendo la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario, oltre che del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto valutare in tal senso la condizione di estrema difficoltà economica e sociale alla quale in caso di rientro sarebbe esposto il richiedente, che risulta titolare di permesso di soggiorno in Italia e che ivi ha sempre lavorato;

– il motivo è inammissibile;

– la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. n. 3681/2019);

– conclusivamente, il ricorso va rigettato;

– la soccombenza regola le spese;

– sussistono i requisiti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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