Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17169 del 10/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 6724/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/12/2006 r.g.n. 3679/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;
Udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine, rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 ottobre 2006 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del 27 gennaio 2005 del Tribunale di Civitavecchia con la quale era stata rigettata la domanda proposta da B.A. nei confronti dell’I.N.P.S. e volta ad annullare il provvedimento con il quale lo stesso I.N.P.S. aveva richiesto la restituzione della somma di L. 2.600.000 che assumeva percepita sulla pensione in godimento. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza, per quanto rileva in questa sede, affermando l’inapplicabilità al caso in esame, della L. n. 412 del 1991, art. 13 secondo cui la sanatoria prevista dalla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 52, comma 2 opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale provvedimento del quale venga data formale comunicazione all’interessato e che sia viziato da errore imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato, norma sostituita interamente dalla L. n. 662 del 1996, art. 1.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il B. articolato su due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 116 e 132 cod. proc. civ. e L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare deduce che sarebbe stato erroneamente disapplicata la disciplina di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 36 vigente al momento della decisione ed applicabile retroattivamente, secondo cui non si fa luogo al recupero laddove il pensionato, come nel caso in esame, abbia percepito nell’anno 2000 un reddito inferiore ad Euro 8.263,31. Il ricorrente deduce di avere comprovato il proprio reddito con documentazione prodotta unitamente al ricorso in appello, ma ignorata dal giudice del gravame.
I motivi sono infondati. Il difensore del ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo alla L. n. 662 del 1996 che il collegio ritiene manifestamente infondata in base alle considerazioni che seguono. Invero questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 30 del 2000), nel dirimere contrasto giurisprudenziale sorto circa la portata delle disposizioni dei commi 260 e seguenti ha affermato che le stesse sostituiscono per intero e retroattivamente la precedente normativa, così disciplinando ex novo l’indebito versamento delle prestazioni pensionistiche. La stessa Corte, nell’affrontare il problema della conformità di tale disciplina del 1996 agli artt. 3 e 38 Cost., ha ritenuto che il legislatore non abbia violato i parametri costituzionali, avendo operato un bilanciamento dei contrapposti interessi, degli enti erogatori e degli assicurati, avendo salvaguardato le esigenze vitali di questi ultimi con la previsione, dell’attenuazione del debito di restituzione e della gradualità del recupero. La circostanza che la norma in questione si riferisca a fatti passati e ne sospenda transitoriamente alcuni effetti, ponendo altresì alcune clausole di salvaguardia, non contrasta, ad avviso della Corte di Cassazione, con alcuna norma della Costituzione e non impone alcuna interpretazione adeguatrice. Tali considerazioni conservano la loro validità e sono condivise da questo Collegio anche in seguito ai giudizi di costituzionalità promossi da alcuni giudici di merito, all’esito dei quali la Corte Costituzionale ha pronunciato le ordinanze n. 249 del 2002 e n. 143 del 2004.
Sgombrato il campo dall’eccezione di incostituzionalità, va esaminato il merito del ricorso che è infondato. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principi affermati da questa Corte in ordine alla applicabilità alla fattispecie della disciplina della L. n. 662 del 1996 (comma 260), che sostituisce, per gli indebiti previdenziali anteriori al 1 gennaio 1996, per intero ed in via transitoria la precedente disciplina di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 52 derogatorie dell’art. 2033 cod. civ.. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, essendosi l’INPS limitato a depositare solo la procura e non avendo svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011