Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17169 del 10/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17169 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28861-2010 proposto da:
COMUNE DI GATTINARA 00270230022 in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato
PAOLETTI NICOLO’, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MONTI PAOLO, RAZETO GIORGIO,
giusta deliberazione della G.C. n. 64 del 18.5.2010 e
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CARAMELLINO

GIANNI

CRMGNN41A26D938X,

CARAMELLINO

SERGIO CRMSRG45C24D938S, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA NIZZA 11, presso lo studio dell’avvocato
MATTEO SERVA, rappresentati e difesi dall’avvocato

c. u.

Data pubblicazione: 10/07/2013

SALVATORE CATALANO, giusta procura speciale alle liti
per atto notaio Paola Ponzana di Borgosesia, in data
10.1.2011, n. rep. 12364, che viene allegata in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 217/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Salvatore
Catalano che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che nulla osserva rispetto alla
relazione scritta.

di TORINO del 5.2.2010, depositata il 10/02/2010;

R.g. 28861/2010
Rilevato in fatto
che il comune di Gattinara ha proposto impugnazione avverso la
sentenza n. 217/2010, con la quale la Corte di Appello di

stima presentata dai Sigg.ri Sergio e Gianni Caramellino,
l’indennità loro dovuta per la subita espropriazione di tre
appezzamenti di terreno edificabile siti nell’area PIP di quel
comune, ull bd5c dellral±t. 39 legge 2b giugno 15 n. 2159, in

e 123,480,00 i valcgre nttenute Ineltiplicando i valori WIIAA di
Vercelli, decurtati del 12,5 %, per l’estensione dei terreni;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore: “Il Consigliere
relatore Dr. Giuseppe Salme, letti gli atti depositati, rileva
Il comune di Gattinara ha proposto impugnazione avverso la
sentenza n. 217/2010, con la quale la Corte di Appello di
Torino, sez. I civ., in unico grado determinava, in
accoglimento dell’opposizione alla stima presentata dai
Sigg.ri Sergio e Gianni Caramellino, l’indennità loro dovuta
per la subita espropriazione di tre appezzamenti di terreno
edificabile siti nell’area PIP di quel comune. Detta sentenza,
individuando quale norma applicabile al caso concreto l’art. 39
legge 25 giugno 1865 n. 2359, liquidava l’indennità di esproprio
in Euro 123.480,00 sulla base del valore venale dell’immobile di

Torino, determinava, in accoglimento dell’opposizione alla

28 C/mq, calcolato moltiplicando i valori CCIIAA di Vercelli,
decurtati del 12,5 %, per l’estensione dei terreni in oggetto.
Il comune di Gattinara ha dedotto n. 2 motivi di ricorso,
rappresentati, l’uno, dalla violazione e falsa applicazione

determinazione del valore venale dei terreni espropriati, e
l’altro, dall’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione
al criterio applicato per stabilire l’indennità di esproprio.
In sostanza il comune ha lamentato l’esistenza di
un’illegittimità e, comunque, di un vizio di motivazione nella
sentenza, in ordine alla scelta del criterio di calcolo del valore
venale del terreno edificabile oggetto di esproprio, in quanto
il metodo utilizzato dal CTU e poi fatto proprio dal giudice con
la sentenza impugnata, non terrebbe conto né delle specifiche
caratteristiche dell’immobile né delle condizioni di mercato.I1
ricorrente ha lamentato, in particolare, come non siano state
tenute in considerazione le ultime compravendite di terreni con
caratteristiche simili situati nella zona, sottolineando,
inoltre, come, in altra perizia, beni della stessa zona e di
uguali caratteristiche vennero stimati secondo un valore molto
inferiore. Infine, a sostegno del proprio ricorso, il Comune ha
evidenziato che le stesse aree urbanizzate all’interno del PIP,
sono state messe in vendita ad un prezzo superiore di soli 3
E a quello fissato dalla sentenza impugnata per aree non

dell’art. 39 legge 25 giugno 1865 n. 2359, in relazione alla

urbanizzate. Hanno presentato controricorso i Sigg. ri
Sergio e Gianni Caramellino deducendo l’ inammissibilità del
ricorso ex art. 360 bis c.p.c. per non aver prospettato né la
questione di diritto decisa dalla Corte di Appello né la

Corte di Cassazione. I controricorrenti hanno, inoltre,
prospettato l’inammissibilità e, in subordine, la manifesta
infondatezza del ricorso, sostenendo che il ricorso presentato
dal comune consisterebbe nella richiesta di riesame di merito del
materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Osserva 3. Il ricorso appare in parte inammissibile, in parte
infondato. In particolare: Non è ravvisabile alcuna violazione
di legge censurabile in sede di legittimità. Consistendo in una
critica al metodo di valutazione utilizzato dal CTU e fatto
proprio dalla Corte di Appello di Torino, il ricorso si risolve
in una censura di fatto e non di diritto, come tale non valutabile
nel giudizio di Cassazione se non quale censura del vizio di
motivazione della sentenza impugnata previa indicazione
specifica dell’atto di giudizio di merito in cui la contestazione
sia stata tempestivamente formulata. A tale ultimo si rileva
che il venir meno del principio di edificabilità di fatto,
avvenuto con l’introduzione dell’art. 5 bis della legge n. 359
del 1992, ha determinato il superamento del rapporto
regola-eccezione configurabile rispettivamente tra metodo
sintetico-comparativo e metodo analitico, conseguentemente

difformità della sentenza impugnata dalla giurisprudenza della

l’adozione di uno dei due metodi rendendo superflua l’adozione
dell’altro (Cass. n. 12771 del 31/05/2007; n. 11643 del
18/05/2007; n. 1161 del 19/01/2007; Cass. n. 9312 del
20/04/2006). Pertanto il ricorso appare inammissibile; inoltre,

contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sul
punto decisivo del criterio da applicare per stabilire
l’indennità di esproprio, il ricorso non appare fondato. Quanto
dedotto dal ricorrente a sostegno del secondo motivo di ricorso,
e cioè che la Corte di Appello di Torino nel determinare
l’ammontare dell’indennità di esproprio non avrebbe avuto
riguardo che ai soli valori CCIIAA di Vercelli, è smentito dallo
stesso testo della sentenza impugnata, laddove essa, riprendendo
quanto enunciato dal CTU nella relazione peritale, riduce dello
12,5 % i valori di cui al listino CCIIAA perché

“falsati da

quotazioni troppo generaliste e comunque effettuate, per la gran
parte, da operatori di settore non del tutto scevri da interessi
per una tendenza al rialzo del prezzo”. A ciò si aggiunga che
la valutazione in tal modo effettuata dal giudice di appello
appare adeguatamente motivata, avendo lo stesso dato conto in
sentenza delle ragioni per le quali non ha ritenuto di utilizzare
quali parametri di valutazione i prezzi ai quali terreni simili
sono stati venduti in passato.”
Ritenuto in diritto

per quanto attiene alla lamentata omissione, insufficienza e

Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni
della relazione;
che le spese seguono la soccombenza;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di
5.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile – prima sezione – il 3 luglio 2012.

P.Q.M.

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