Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17168 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8258/2019 R.G. proposto da:

M.N.J., rappresentato e difeso giusta delega in

atti dall’avv. Giuseppina Marciano del foro di Milano (PEC

avvgiuseppina.marciano.milano. pecavvocati. it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 5551/2018

depositata il 11/12/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

Rilevato

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il ricorrente con atto affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in merito all’effettiva situazione sociale, politica ed economica e sulla pericolosità sociale in (OMISSIS) per non avere la Corte di merito svolto alcun accertamento attuale e approfondito sul punto dedotto anche con riferimento ai requisiti necessari per la concessione della protezione c.d. “umanitaria”;

– il motivo è fondato;

– la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale” (Cass. ord. n. 30105 del 2018). Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019, conf. Cass. 13449 del 2019, Cass. 9230 del 2020), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897 del 2019). Nella specie, non sì è fatto riferimento ad alcuna fonte specifica per descrivere da dove si è tratto il giudizio sull’assenza di conflitti interni o violenza indiscriminata nel Paese d’origine, non risultando sufficiente il mero richiamo a siti internet ((OMISSIS)) senza indicazione del contenuto della notizia e della data di pubblicazione o consultazione della stessa, e senza neppure in sintesi l’indicazione del suo contento. In ricorso, ai fini dell’autosufficienza, il ricorrente indica le fonti internazionali dallo stesso allegate in giudizio (pag. 9 del ricorso per cassazione) e non prese in esame senza puntuale motivazione dai giudici del merito (in termìnì, Cass. n. 26728 del 2019);

– alla luce della decisione sul primo motivo, il secondo motivo di ricorso, che formula censura per violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, art. 1 Conv. Ginevra del 28/07/1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5,7,1,4,16,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 10 Cost. per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia quanto ai presupposti di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, è assorbito;

in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice d’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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