Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17168 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 14/08/2020), n.17168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27103/2014 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 326, presso lo studio degli avvocati RENATO

SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e

difendono;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II n. 154, presso lo studio legale GIULIANO, MANCINO, E

SPARANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato CARLO PISAPIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 616/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/05/2014 R.G.N. 1343/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per improcedibilità del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 616 del 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda, proposta da C.M. nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (d’ora in avanti M.P.S. s.p.a), tesa al pagamento dei ratei del trattamento pensionistico integrativo previsto dalla convenzione aziendale del 5.9.1985 per i dipendenti dello stesso M.P.S. s.p.a. addetti alle gestioni esattoriali che avessero compiuto sessanta anni di età e maturato quindici anni di anzianità utile, con decorrenza dal momento dell’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro, considerato come atto interruttivo del termine prescrizionale di cinque anni, oltre accessori.

2. La Corte territoriale ha respinto il rilievo mosso dall’appellante, relativo al difetto del presupposto della dipendenza dalla banca al momento di integrazione dei presupposti anagrafici e contributivi, giacchè il C., collocato in quiescenza il primo aprile 2001, era stato dipendente della stessa sino al 1989 (epoca in cui era passato alle dipendenze di GENI s.p.a.) ed aveva compiuto sessanta anni nel febbraio 2014.

La Corte territoriale, in sostanza, ha ritenuto che l’inciso “dipendenti” previsto dall’art. 6 del Regolamento attuativo dell’accordo aziendale in relazione ai fruitori del trattamento, alla luce di una valutazione complessiva dell’accordo ed in particolare degli artt. 1 e , che regolavano la situazione degli ex dipendenti, non dovesse essere interpretato con funzione selettiva in favore dei dipendenti attualmente in servizio sollecitata – invece – da M.P.S. s.p.a..

3. Per la cassazione della sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

C.M. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la Banca ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla previsione della convenzione del 5/9/1985 relativa ai presupposti per il riconoscimento della pensione integrativa. In particolare, la ricorrente evidenzia l’errore interpretativo in cui sarebbe caduta la sentenza impugnata non privilegiando il criterio interpretativo del significato letterale delle parole adoperate dalle parti, applicando le regole del comune linguaggio. Soltanto in caso di risultato inadeguato è previsto il ricorso agli altri criteri interpretativi e a quello della considerazione del comportamento complessivo delle parti. Nel caso di specie, illustra la ricorrente, militerebbero a favore dell’interpretazione rigorosamente testuale ulteriori indici di tale natura che ravvisa: nell’art. 1 della Convenzione (secondo il quale le erogazioni agli ex dipendenti sono esplicitamente riferite ai lavoratori delle proprie gestioni esattoriali); nell’art. 6 della medesima Convenzione (ove si precisa che l’integrazione spetta ai dipendenti che, alla data della risoluzione del rapporto, prestassero servizio per la banca) che si distinguerebbe dalla dizione “continuazione del rapporto” utilizzata dal T.U. n. 858 del 1963, art. 140, D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 23 e 122, laddove ci si rapporti ad un nuovo esattore.

Il mancato rilievo del tenore testuale delle disposizioni contrattuali citate, inoltre, avrebbe a tal punto incrinato la motivazione da integrare il vizio della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, senza che tale conseguenza possa essere evitata dall’improprio richiamo ad un precedente di legittimità (Cassazione n. 24912 del 2006).

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata con riguardo alla violazione e o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4. In sostanza, la ricorrente si duole della mancata applicazione anche del criterio logico-sistematico che avrebbe condotto ad una interpretazione della dizione “dipendenti” tale da ravvisarvi quei lavoratori ancora tali al momento della cessazione del rapporto e dell’acquisizione, dunque, dei requisiti per il riconoscimento del beneficio.

3. Il ricorso è procedibile, giacchè la ricorrente, oltre a riportare stralci della Convenzione del 1.9.1985, ne ha allegato copia. Ciò risulta coerente con il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. n. 4350 del 2015; Cass. n. 6255 del 2019).

4. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Questa Corte di legittimità ha già esaminato fattispecie analoghe (vd. Cass. 10571 del 2019; Cass. 14422 del 2019). In tali occasioni si è affermato che è indiscusso il dovere del giudice – la cui violazione comporta il sindacato della Corte di Cassazione – di adeguarsi ai canoni ermeneutici fissati dalla legge e che il risultato del procedimento ermeneutico costituisce, invece, accertamento di fatto ed è pertanto insindacabile in Cassazione, quando sia immune da vizi logici la relativa motivazione (Cass. 1914/2016; Cass. 2465/2015; Cass. 25585/2014; Cass. 2396/2002; Cass. 2074/2002; Cass. 15410/2000; Cass. 2519/2000; Cass. 1092/1995).

4. Si è detto che l’interpretazione del contratto è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica o, nei limiti consentiti, per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (Cass. 25574/2008).

5. Al fine di riscontrare l’esistenza di errori di diritto o di vizi del ragionamento, non è poi sufficiente l’astratto riferimento alle regole degli artt. 1362 e segg., ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito si sia da quei canoni discostato (Cass. n. 6311 del 2018, Cass. n. 15253 del 2016; Cass. n. 10896 del 2016).

6. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 31122 del 29/12/2017; Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178).

7. La Corte d’appello ha ritenuto che il requisito anagrafico previsto per il diritto all’integrazione dall’art. 6 del regolamento possa essere conseguito anche alle dipendenze di altro datore di lavoro, quando i 15 anni di anzianità utile ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo siano stati maturati nel rapporto di lavoro alle dipendenze del M.P.S. s.p.a..

8. Nel fare ciò, ha interpretato l’inciso “dipendenti ” (di per sè equivoco, non specificandosi se in attualità di dipendenza dal M.P.S. s.p.a.) nella nozione emergente da una lettura complessiva delle previsioni dell’accordo e del regolamento attuativo.

9. Il giudice di merito ha fatto dunque corretta applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale; nè ha ignorato dati fattuali decisivi nel senso voluto dalla ricorrente.

10. La censura proposta non è, dunque, idonea ad incrinare la motivazione, poichè essa sottende una diversa e pur plausibile interpretazione che, tuttavia, non appare essere l’unica praticabile (in tal senso, in relazione ad una fattispecie analoga, Cass. n. 24912 del 24/11/2006 pure citata dalla sentenza impugnata).

11. Segue, dunque, il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Pisapia.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA