Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17168 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCARTABELLI CARLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1705/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/12/2006, r.g.n. 1239/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO ;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 dicembre 2006 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistola del 12 maggio 2004, ha condannato l’I.N.P.S. al pagamento dell’assegno ordinario di invalidità in favore di C.E. con decorrenza 1 novembre 2000, ed ha rigettato la domanda di pensione di inabilità assoluta. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede di appello.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il C. articolato su unico motivo.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S. Il collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 1 ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare deduce che il consulente tecnico, nell’escludere l’assoluta incapacità al lavoro, non avrebbe considerato in concreto le capacità lavorative del ricorrente limitandosi ad un giudizio solo astratto.

11 motivo è infondato; nel giudizio in materia di invalidità, i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (da ultimo Cass. 12 gennaio 2011 n. 569).

Soccombendo l’assicurato, nulla si dispone sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in quanto il giudizio è stato introdotto con ricorso del 9 maggio 2002, e quindi in epoca anteriore alla modifica di tale norma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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