Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17167 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 26/06/2019), n.17167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4684/2018 proposto da:

K.Z., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lombardo Odovilio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Forlì-Cesena;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1403/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

del 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal cons. Dott. TRIA LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 12 giugno 2017, rigetta l’appello del cittadino ivoriano K.Z. avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna di rigetto dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la sua domanda di protezione internazionale escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il Tribunale di Bologna ha escluso il diritto del ricorrente alla protezione internazionale (in conformità con il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale) ritenendo che non sussistessero le condizioni politiche che avevano caratterizzato la vicenda narrata dallo straniero e lo avevano costretto alla fuga;

b) il richiedente aveva sostenuto di essere fuggito dalla (OMISSIS), quando era ancora in corso una vera e propria guerra civile che vedeva contrapposti i due principali partiti politici, dopo che il padre e la madre erano stati sequestrati da quattro persone sconosciute nel (OMISSIS), di notte, a causa della loro appartenenza etnica, per poi essere malmenati e dopo che, il padre era scomparso; pertanto il K. aveva paura di fare rientro in patria perchè i problemi del (OMISSIS) non erano ancora completamente risolti, anche se numerose fonti di informazioni internazionali dimostravano come la situazione politica e di sicurezza in (OMISSIS) fosse notevolmente migliorata;

c) nella sentenza di primo grado si rilevava che, dai diversi report ivi menzionati, emergeva il quadro di un’autorità statale che, da una parte, si avvaleva di mezzi giuridici per perseguire i responsabili di crimini e, dall’altro lato, era in grado di offrire adeguata ed effettiva protezione contro gli agenti persecutori privati, fermo restando che, comunque, il richiedente nemmeno aveva precisamente individuato l’agente di persecuzione al quale intendeva sottrarsi, essendosi limitata a dichiarare genericamente di temere di essere vittima di episodi violenti come quelli in cui rimasero coinvolti i due genitori, oltre cinque anni prima;

d) il Tribunale di Bologna ha escluso il diritto del richiedente alla protezione umanitaria non ravvisando nè situazioni di vulnerabilità nè altre motivazioni risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato;

e) in appello il ricorrente sostiene, ai fini della protezione sussidiaria, che la situazione di rischio per la sua incolumità fisica è ancora attuale a seguito dell’attentato del (OMISSIS), seguito da una vera e propria “escalation” del terrore da parte di appartenenti a gruppi estremisti islamici;

f) tuttavia, i numerosi report menzionati dal primo giudice e il Rapporto UNHCR del 2016 attestano che l’aggressione subita dai genitori del richiedente, pur nelle sue incertezze, va collegata a ragioni etnico-politiche nei confronti dell’etnia (OMISSIS) (propria del K.) collegate a quel particolare contesto di violenze avutosi in prossimità delle elezioni politiche del (OMISSIS) che oggi è superato, visto che la situazione politica del Paese è stata avviata da tempo alla normalità con l’ascesa al potere, per la seconda volta, dall’attuale ministro A.O. a seguito delle elezioni del (OMISSIS) svoltesi in modo pacifico, anche se, nel complesso restano notevoli fragilità che l’attentato del (OMISSIS) non ha certo contribuito a sanare;

g) comunque, da report qualificati e aggiornati si desume che non possono ravvisarsi i presupposti menzionati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la protezione sussidiaria, in quanto, considerata la situazione della (OMISSIS), il K. non pare possa trovarsi in una situazione di particolare vulnerabilità, quanto alla incolumità personale, al rientro nel Paese potendo essere esposto al rischio di attentati terroristici in modo non dissimile dagli altri suoi connazionali peraltro in un contesto nel quale l’apparato statuale e quello internazionale è pur sempre in grado di reagire e di predisporre misure di sicurezza;

h) d’altra parte, ai fini della protezione umanitaria, deve essere, in primo luogo, escluso che le vicissitudini vissute in (OMISSIS) e in (OMISSIS) prima dell’arrivo in Italia possano determinare una situazione di vulnerabilità, in termini di violazione dei diritti umani, rilevante in caso di rientro in patria;

i) si aggiunga che la giovane età del ricorrente, le sue dichiarate e numerose esperienze lavorative, sia in patria che all’estero, la conoscenza della lingua francese smentiscono, poi, le sue doglianze in ordine alla difficoltà di ricominciare una vita, anche lavorativa, all’interno di un Paese che, pur tra le difficoltà storiche, è in crescita economica.

3. il ricorso di K.Z. domanda la cassazione della suddetta sentenza per due motivi; il Ministero dell’Interno non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

1. il ricorso è articolato in due motivi;

2. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione della legge in quanto la Corte d’appello ha effettuato un’errata interpretazione della legge relativa alla protezione internazionale sostanzialmente escludendo che non siano valutabili come motivo di rilascio della protezione umanitaria anche situazioni personali derivanti dalla condizione personale del ricorrente relative al diritto alla sopravvivenza messo in pericolo per qualsiasi motivo nel Paese di origine”;

2.1. si rileva che, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione, la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori (Cass. n. 22111/2014);

3. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, “fatto controverso in relazione al fatto decisivo per il giudizio che a seguito della situazione creatasi nel Paese di origine la Corte ha riconosciuto”;

3.1. si sostiene che la portata della norma che riconosce la protezione umanitaria deve essere interpretata nel senso che tale forma di protezione debba essere riconosciuta ad un soggetto richiedente asilo ogni qualvolta egli si trovi in una situazione anche momentanea di vulnerabilità economica o personale che va protetta anche solo temporaneamente, in quanto la tutela di questa vulnerabilità è riconosciuta costituzionalmente per qualsiasi causa dalle norme che tutelano la sopravvivenza dell’individuo sia per motivi economici sia per la propria incolumità o per malattia o a tutela dell’unità familiare o perchè discriminato;

Esame dei motivi.

5. l’esame dei motivi di censura porta al rigetto del primo motivo e alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo;

6. il primo motivo è infondato in quanto con esso si sostiene che – diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello – il ricorrente avrebbe pieno diritto ad ottenere almeno la protezione umanitaria perchè tale forma di protezione sarebbe costituzionalmente riconosciuta per la tutela della vulnerabilità economica o personale degli immigrati per qualsiasi causa, onde garantire la sopravvivenza dell’individuo sia per motivi economici sia per la propria incolumità o per malattia o a tutela dell’unità familiare o perchè discriminato;

6.1. tuttavia, da un lato, non si contestano efficacemente – e nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – le argomentazioni della Corte territoriale poste a base del rigetto della protezione umanitaria, consistenti nell’esclusione della vulnerabilità del K. per motivi personali o di salute nè si dimostra che tali argomentazioni non trovino riscontro nelle allegazioni del ricorrente al riguardo e neppure si sostiene che al medesimo fine siano stati allegati elementi di integrazione sociale;

6.2. dall’altro lato, non si considera che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455 e plurime successive decisioni conformi);

6.3. perchè il giudice possa effettuare una simile verifica, eventualmente anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la suindicata privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (vedi: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336);

6.4. nella specie dalla sentenza impugnata non risulta che ciò sia avvenuto e certamente il generico riferimento “al diritto alla sopravvivenza messo in pericolo per qualsiasi motivo nel Paese di origine”, contenuto nel ricorso, è da considerare del tutto inadeguato ai suddetti fini;

7. il secondo motivo va, invece, dichiarato inammissibile perchè nella sostanza le censure con esso proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti con riferimento alla protezione umanitaria;

7.1. si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, che come tale è di per sè inammissibile;

7.2. a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che, peraltro, qui non si verificano;

Conclusioni.

8. in sintesi il primo motivo di ricorso non è fondato e il secondo è inammissibile, sicchè il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato;

9. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, essendo il Ministero dell’Interno rimasto intimato;

10. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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