Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17166 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 26/06/2019), n.17166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5130/2018 proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato O.G., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n.

6551, presso lo studio dell’avvocato Ruo Maria Giovanna,

rappresentato e difeso dall’avvocato Magistrelli Marina, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

Ancona, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona;

– intimati –

avverso la sentenza n. 945/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.A. propone ricorso con due motivi corredati da memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, nei confronti di F.M., che replica con controricorso.

La decisione impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato la paternità di M. nei confronti del figlio biologico F. e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha riconosciuto al figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche un assegno di mantenimento di Euro 400,00= mensili, oltre interessi dalla scadenza al saldo.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In via preliminare ed assorbente va esaminata l’eccezione di tardiva proposizione del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente.

Questi, per dedurre l’avvenuta decorrenza del termine breve di sessanta gironi per l’impugnazione, sostiene che la sentenza venne notificata al M. nel domicilio eletto presso il difensore il 10 luglio 2017, mentre il ricorso per cassazione venne proposto il 23 gennaio 2018, quando il termine breve ex art. 326 c.p.c. era già scaduto.

Il ricorrente – nella memoria – non contesta nè il fatto che la notifica sia stata effettivamente effettuata, nè la relativa data, ma afferma che il collega di studio si sarebbe dimenticato di consegnargli l’atto, e deduce la nullità della notifica osservando che non risultano indicate sull’atto le ragioni per le quali non venne consegnato a mani proprie del difensore costituito.

2. L’eccezione è fondata e va accolte.

Come si evince dagli atti allegati al fascicolo del controricorrente, la sentenza venne notificata il 10 luglio 2017 a M.A., elettivamente domiciliato presso lo studio legale del procuratore costituito O.G. sito ad (OMISSIS), mediante consegna a mani del collega di studio avv. S. Pagliorelli: tale circostanza, attestata dall’Ufficiale giudiziario, risulta dirimente.

Invero la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna: spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (Cass. n. 8537 del 6/4/2018). Nella specie, il ricorrente nulla dice al riguardo, essendosi limitato ad allegare una “dimenticanza” del collega.

3. L’accoglimento dell’eccezione, assorbe la disamina del ricorso, che va dichiarato inammissibile perchè proposto tardivamente.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese de giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;

– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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