Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17166 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5009/2016 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato VALERIA MARSANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO PANDARESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 254/2010.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento del ricorso proposto da A.L. nei confronti della s.p.a. AXA Assicurazioni – volto a conseguire il compensi connessi alla intervenuta risoluzione del rapporto, di risarcimento del danno da perdita di portafoglio e clientela, oltre all’immagine professionale – annullava l’accordo di liberalizzazione del portafoglio, previsto dall’Accordo Nazionale Agenti, stipulato fra le parti in data 7/9/2000 e condannava la società al pagamento della somma di Euro 60.188,63, operata la compensazione fra il credito spettante al ricorrente e quello vantato dalla resistente.

Tale pronuncia veniva riformata dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che con sentenza resa pubblica il 12/2/2015, rigettava integralmente le domande attoree.

A fondamento del decisum la Corte distrettuale osservava che le circostanze prospettate dall’agente a base della domanda di annullamento del contratto per minaccia, ai sensi dell’art. 1438 c.c. – e costituite dall’avergli la preponente imposto l’apposizione della firma al contratto senza neanche leggerne il contenuto – sarebbero state confermate da testimoni, dipendenti dell’agente, dei quali uno era a lui legato da vincoli di affinità, e l’altro era addetto prevalentemente al ramo commerciale e non assicurativo dello studio; deduceva tuttavia che le dichiarazioni dai predetti rilasciate, apparivano prive di attendibilità, considerati i legami intercorrenti con l’agente. Rimarcava, peraltro, che questi aveva riferito già in precedenza di contatti intervenuti con la società “circa la risoluzione del contratto, di bozze all’uopo ricevute e di annotazioni da lui stesso appostevi” di guisa che risultava “poco verosimile che il 7.9.00 i fatti si siano svolti come narrato”.

La Corte soggiungeva che l’accordo impugnato avrebbe avuto decorrenza dal 1/12/2000 sicchè l’ A. aveva avuto a disposizione un periodo di tre mesi per assumere le iniziative idonee ad ottenerne l’annullamento, non senza sottolineare che il medesimo vi aveva, poi, dato esecuzione, ricevendo anche le prime due rate del contributo straordinario oggetto dell’accordo, pur nel convincimento della sua invalidità, così manifestando una volontà incompatibile con l’azione successivamente proposta.

Avverso tale decisione A.L. interpone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., ai quali resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si lamenta che la Corte di merito abbia omesso di pronunziarsi sulle censure formulate in sede di gravame con le quali aveva stigmatizzato la sentenza di primo grado per aver erroneamente conteggiato, come versata da parte della Compagnia assicuratrice, la tranche di Euro 18.075,99 in realtà mai corrisposta, e per avergli addebitato la somma di Euro 21.783,08 a titolo di restituzione della ritenuta d’acconto.

Ci si duole che il giudice del gravame abbia omesso di valutare il diritto al risarcimento del danno all’immagine azionato dal ricorrente e respinto dal Tribunale adito.

2. Il motivo non è fondato.

Al di là di ogni pur assorbente questione attinente al difetto di specificità della tecnica redazionale – che non reca riproduzione del tenore delle doglianze sottoposte alla disamina della Corte distrettuale in sede di appello principale, in violazione delle prescrizioni sancite dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – deve escludersi che nello specifico si sia realizzato il denunciato vizio di omessa pronuncia.

Secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (vedi Cass. 13/8/2018 n. 20718, Cass. 6/12/2017 n. 29191), che va ravvisata ogni qualvolta la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 13/10/2017 n. 24155).

Nella specie, il giudizio di radicale infondatezza del diritto azionato dal ricorrente per non esser stato rinvenuto alcun riscontro probatorio in ordine alla causa di annullamento del contratto prospettata ex art. 1438 c.c., si pone, infatti, in rapporto di logica incompatibilità con la domanda di condanna della preponente al risarcimento del danno all’immagine proposta dall’ A. e rigettata dal giudice di prima istanza.

3. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che, in considerazione del contenuto sostanziale e delle finalità che con l’appello incidentale la società intendeva perseguire, non era stato sollecitato il vaglio della prova testimoniale, i cui esiti non erano stati posti in discussione.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia introdotto nel giudizio elementi nuovi rispetto al thema decidendum; l’appellante incidentale si era infatti limitato ad asserire che l’atto fosse valido, in quanto era stato preceduto da trattative ed era stato parzialmente eseguito, senza in alcun modo rilevare l’inattendibilità dei testimoni escussi.

4. Il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1438 e 1444 c.c..

Si censura il dictum della Corte con il quale è stata esclusa la configurabilità, nella specie, di una ipotesi di annullabilità dell’atto negoziale al quale il lavoratore si era determinato a seguito di minaccia, benchè s’imponesse l’evidenza della ingiustizia del vantaggio conseguito dal preponente a fronte del sacrificio, da parte dell’agente, dei diritti acquisiti.

La violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge discenderebbe dall’avere, il giudice del gravame, considerato “convalidato” l’accordo all’esito della sua parziale esecuzione, ed aver disatteso la prova testimoniale che aveva suffragato la tesi attorea concernente la sottoposizione dell’agente a minaccia da parte della preponente.

Si ribadisce invece che dal quadro probatorio definito in prime cure si evinceva la sussistenza della prova di una minaccia posta in essere dalla preponente al fine di esercitare il proprio diritto di recesso, conseguendo un ingiusto vantaggio ai danni dell’agente.

5. La quarta censura, del pari, prospetta una erronea valutazione da parte della Corte di merito, in ordine al tenore delle prove testimoniali raccolte, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

6. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, presentano profili di inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula, infatti, che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (cfr. Cass. 13/3/2018 n. 6035).

In tale prospettiva, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando – come nella specie – alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi Cass. 4/4/2017 n. 8758).

7. Ed è proprio quanto verificatosi nella specie.

La Corte di merito ha proceduto ad un congruo scrutinio delle acquisizioni probatorie, esprimendo un giudizio di dubbia attendibilità in ordine alle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi, dipendenti dell’ A. ed a lui legati da vincoli di affinità; ma ha orientato il proprio giudizio anche sulla scorta di ulteriori dati probatori.

Ha rimarcato, infatti, come la risoluzione del contratto, e le relative modalità di realizzazione, fosse stata il frutto di precedenti contatti con la preponente, e che il ricorrente aveva impugnato l’accordo solo dopo averne dato esecuzione, ricevendo anche le prime due rate del contributo straordinario oggetto dell’accordo.

Il giudice del merito ha emesso pronuncia sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica, del tutto congrua ed insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, per di più nella vigenza del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

Mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con orientamento espresso dalla sentenza 7/4/14 n. 8053 e dalle successive pronunce conformi (vedi ex aliis Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476), questa Corte, nell’interpretare la portata della novella, ha affermato che:

il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Nello specifico invece, come è evidente, e per quanto sinora detto, le critiche articolate dal difesa del ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità, giacchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso la richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici, inammissibile in sede di legittimità.

Nell’ottica descritta non può, dunque, neanche condividersi il ricorso laddove stigmatizza la violazione delle disposizioni codicistiche in tema di convalida del negozio annullabile, avendo la Corte di merito correttamente applicato il relativo schema legale alle acquisizioni probatorie, congruamente interpretate, dalle quali era emerso un comportamento dell’agente (risoltosi nella accettazione delle prime due rate del contributo straordinario previsto dall’accordo di liberalizzazione del portafoglio), incompatibile con una volontà di impugnazione dell’accordo stesso.

In definitiva, sotto tutti i profili delineati, il ricorso va disatteso.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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