Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17166 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.12/07/2017),  n. 17166

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3877-2015 proposto da:

S.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

SPINOSA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GENERAL MOTORS FINANCIAL ITALIA S.P.A., già GMAC ITALIA S.P.A., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE GIORDANO 36, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROSSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO VALLEBONA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6349/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2014 R.G.N. 3958/11.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 31 ottobre 2013, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da S.C. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di inefficacia, nullità, illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice GMF (già GMAC) Italia s.p.a. nel luglio 2009: e ciò per avere ritenuto effettiva l’esigenza di soppressione del posto di lavoro dell’appellante, nell’ambito di un rilevante ridimensionamento aziendale e rispettate le norme in materia di licenziamento collettivo, di obbligo di repechage (assolto dalla datrice di lavoro, in assenza di possibilità di reimpiego, neppure in mansioni inferiori) ed infine di quota di riserva per lavoratori disabili, tali divenuti anche in corso di rapporto, a norma della L. n. 68 del 1999, art. 10;

che avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con cinque motivi, cui la datrice ha resistito con controricorso;

che è stata depositata memoria dalla società controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione e violazione della L. n. 68 del 1999, artt. 1, 3 e 4, art. 10, comma 4 e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 3, comma 2, in riferimento alla limitazione del divieto di licenziamento, per scoperture della quota di riserva, ai soli invalidi assunti obbligatoriamente e non ad altri divenuti tali in corso di rapporto (primo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per il mancato accertamento dell’effettiva ragione del licenziamento intimato, non ravvisabile nell’esigenza meramente pretestuosa di soppressione della posizione del lavoratore nell’area di finanziamento rateale alla clientela, ma piuttosto nella grave crisi del settore automobilistico e finanziario (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per la mancata assoluzione datoriale dell’obbligo di repechage, in presenza di segnalate posizioni scoperte equivalenti a quella del lavoratore o eventualmente anche riguardanti mansioni inferiori, esistenti e non offerte (terzo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per inconfigurabilità di un licenziamento collettivo sull’erroneo rilievo della volontaria adesione all’esodo incentivato di ventidue su ventisei dipendenti in esubero, importando il numero di lavoratori che il datore abbia intenzione di licenziare, indipendentemente dal loro numero poi effettivo (quarto motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 15 e 28, omessa motivazione e nullità della sentenza, in riferimento ai dedotti profili di illegittimità del licenziamento per ragione discriminatoria (essendo il lavoratore disabile e sindacalista) e di violazione della procedura prevista dall’art. 18 ccnl di settore (quinto motivo);

che ritiene il collegio che il quarto e il primo motivo siano fondati, assorbiti gli altri;

che in ordine al quarto motivo, da esaminare per primo per la pregiudizialità logico-giuridica di una corretta qualificazione del licenziamento impugnato, è stata accertata l’intenzione datoriale di licenziare ventisei dipendenti in esubero (di cui ventidue aderenti all’esodo incentivato: punto 3 di pg. 3 della sentenza): essendo irrilevante, qualora il datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell’attività di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni (comportante l’osservanza delle procedure previste dalla L. n. 223 del 1991), il numero eventualmente inferiore dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime (Cass. 22 novembre 2011, n. 24566; Cass. 2 agosto 2012, n. 13884; Cass. 11 agosto 2016, n. 17061);

che pure il primo è fondato, per la sussistenza dell’errore di diritto denunciato, posto che in tema di diritto al lavoro dei disabili, la L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4 si applica espressamente e in maniera esclusiva ai lavoratori assunti in forza della disciplina dettata in materia di assunzione obbligatoria, senza che, ove la quota di riserva aziendale risulti scoperta, sia computabile nella stessa il personale invalido non assunto obbligatoriamente (Cass. 26 giugno 2009, n. 15080; Cass. 30 ottobre 2012, n. 18645; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22533);

che pertanto il ricorso deve essere accolto, in relazione ai due motivi scrutinati con assorbimento dell’esame degli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto e il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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