Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17164 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28956/2015 proposto da:

COCA COLA HBC ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo

studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2933/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2015 R.G.N. 2170/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2933/2015, pronunciando sull’appello proposto da “Coca Cola HBC Italia” s.r.l., confermava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 17 maggio 2002 tra la società appellante e V.A., in luogo del rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato instaurato tra l’originario ricorrente e la società di somministrazione di lavoro. Riformava, invece, la statuizione relativa al risarcimento del danno, riconoscendo, in luogo della condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, l’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,.

2. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte d’appello premetteva che la domanda verteva sulla nullità e/o illegittimità del contratto commerciale di somministrazione di lavoro a tempo determinato intercorso tra la società “Coca Cola HbC Italia” e la società di somministrazione di lavoro Manpower s.p.a.. Osservava che il contratto era disciplinato ratione temporis dalla L. n. 196 del 1997 e, rilevato che l’art. 10, comma 1, di tale Legge non aveva abolito il divieto di interposizione fittizia di manodopera previsto dalla L. n. 1369 del 1960, rilevava che nella specie il contratto era stato stipulato fuori dei casi consentiti, con violazione della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2 e, come tale, era soggetto alla sanzione di cui all’art. 10, comma 1, della stessa Legge, con costituzione ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice e il diritto del lavoratore al ripristino della concreta funzionalità del rapporto.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società Coca Cola HBC Italia proposto ricorso affidato a quattro motivi. V.A., nei cui confronti la notifica a mezzo posta è stata ritualmente effettuata e perfezionata per compiuta giacenza del plico notificato, è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia nullità parziale della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per contrasto tra la motivazione il dispositivo poichè, in merito all’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, in motivazione la sentenza aveva fatto riferimento a 3,5 mensilità, mentre nel dispositivo aveva riconosciuto una misura superiore, pari a sei mensilità.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 156 c.p.c., nonchè omesso esame un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La società ricorrente si duole del mancato esame del quarto motivo dell’appello, che aveva ad oggetto la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che la sanzione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, comportava la trasformazione da rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, artt. 1, 3, 10 e degli artt. 115,244 e 245 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto generica la causale indicata nel contratto di fornitura, mentre essa rispondeva esattamente a quella indicata nei contratti collettivi applicabili, ossia all’art. 21 c.c.n.l. di settore.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, artt. 10, 1 e 3 e della L. n. 1369 del 1960, art. 1, in quanto il contratto di fornitura sottoscritto tra l’agenzia fornitrice e l’impresa utilizzatrice, disciplinato dalla L. n. 196 del 1997, art. 1, non prescrive alcun obbligo di indicare nel contratto i motivi del ricorso alla fornitura di mano d’opera, previsto soltanto in relazione al contratto di lavoro cioè a quello sottoscritto tra l’agenzia fornitrice e il lavoratore.

5. Il ricorso è infondato.

6. Quanto al primo motivo, vertente sulla misura dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, va premesso che soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. n. 21618 del 2019; v. pure Cass. nn. 10305 del 2011, 18202 del 2008, 18090 del 2007).

Nel caso in esame, il dispositivo della sentenza impugnata reca l’indicazione di n. 6 mensilità, mentre la motivazione dapprima riferisce di volere riconoscere n. 3,5, mensilità (primo periodo di pag. 9) e poi invece di volere attribuire n. 6 mensilità (penultimo periodo della stessa pagina). Ritiene il Collegio che, in siffatta ipotesi, vi sia una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e che è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale della sentenza nella parte in cui reca un passaggio argomentativo spurio rispetto a quello, invece coerente con il dispositivo, relativo al riconoscimento di n. 6 mensilità a titolo di indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

7. Quanto al secondo motivo, va innanzitutto premesso che non sussiste l’ipotesi di omesso esame del quarto motivo di appello, atteso che lo stesso risulta riportato nella parte della sentenza dedicata alla sintesi dei motivi di impugnazione (v. pag. 2) e poi lo stesso risulta trattato nella parte motiva della sentenza (v. pag. 7), dedicata specificamente a tale questione.

Se è vero che la sentenza reca anche alcuni passaggi palesemente inconferenti, in quanto evidentemente riferibili ad altra causa, deve rilevarsi che l’espunzione di tali passaggi non inficia in alcun modo il decisum, che si fonda sulle restanti ampie argomentazioni in diritto, ben riferibili alla specifica fattispecie oggetto del presente giudizio.

8. Il terzo motivo è infondato. La clausola contenuta nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo, sulla quale si incentra la doglianza per asserito parziale esame del suo completo contenuto, recherebbe, nella sua integralità, la seguente dicitura “aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori”.

Al riguardo, la sentenza ha affermato che “nel contratto stipulato dalla società le ragioni del ricorso alla fornitura di manodopera non sono state esplicitate in termini concreti e sufficientemente esaustivi perchè non risulta individuata alcuna reale esigenza su cui potesse esercitarsi il controllo del lavoratore al momento della stipulazione del suo contratto di lavoro e possa oggi espletarsi il controllo giudiziale” (pag. 6 sent.). Quindi, la sentenza, nel fare riferimento al contratto nella sua interezza, ha dato conto di averlo interpretato nel suo insieme, anche nelle parti non specificamente trascritte. Inoltre, nel riferire che non era stata indicata con sufficiente determinatezza la causale dell’assunzione, la sentenza ha comunque ritenuto necessarie indicazioni più puntuali quanto alla effettività della esigenza in concreto, mentre la parte della clausola di cui si assume il mancato esame, recando la mera specificazione pur sempre astratta della causale, resterebbe comunque irrilevante rispetto al decisum su cui la sentenza si fonda.

9. Il quarto motivo è infondato, essendo la sentenza conforme a diritto.

Come più volte affermato da questa Corte, in tema di fornitura di lavoro temporaneo, per la validità del contratto intercorso tra fornitore e utilizzatore, disciplinato dalla L. n. 196 del 1997, non è sufficiente la mera enunciazione, in esso, della causale prevista da un accordo occorrendo che la stessa sia meglio esplicitata avuto riguardo al contesto della peculiare situazione dell’impresa utilizzatrice e delle sue esigenze produttive; dalla genericità della causale deriva la nullità del suddetto contratto, cui conseguono le sanzioni previste dall’art. 10 della Legge citata. (Cass. n. 25265 del 2016, v. pure 10631 del 2017, e Cass. n. 23513 del 2017). Già in precedenza era stato ritenuto che, in tema di lavoro interinale, la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente (Cass. n. 1148 del 2013, 10486 del 2017).

10. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la violazione delle disposizioni della L. n. 196 del 1997, ed in particolare dell’art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l’apposizione di un termine, l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l’interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell’obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all’interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa (Cass. n. 21837 del 2012). La legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (Cass. n. 1148 del 2013).

11. Il ricorso va dunque rigettato.

12. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendo V.A. rimasto intimato.

13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, il rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza ei presupposti procvessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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