Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17164 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/07/2017),  n. 17164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18586-2011 proposto da:

MARROLLO COSTRUZIONI S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/05/2011 R.G.N. 1378/2010.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’Appello di L’Aquila (sentenza 3.5.2011) accoglieva l’appello dell’INPS contro la pronuncia di primo grado con cui era stata annullata la cartella esattoriale opposta da MARROLLO COSTRUZIONI srl relativa agli oneri contributivi omessi e non versati nel triennio 1994-1996 in conseguenza degli sgravi contributivi di cui sosteneva di dover fruire per il medesimo periodo;

che la Corte territoriale in riforma della pronuncia appellata affermava che la società non avesse diritto allo sgravio contributivo invocato in mancanza di una norma che riconoscesse tale beneficio per le imprese della Regione Abruzzo dopo l’annullamento dei decreti ministeriali del 5.8.1994 e del 24.12.1997;

che avverso detta sentenza MARROLLO COSTRUZIONI srl, propone ricorso con due motivi deducendo: 1) violazione o falsa applicazione delle norme interne e comunitarie che disciplinano gli sgravi; 2) l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio non avendo la Corte motivato sull’eccezione sollevata in appello in materia di pagamento delle somme aggiuntive, interessi e sanzioni;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è infondato in quanto cozza contro l’orientamento che è andato consolidandosi in materia in virtù delle pronunce emesse da questa Corte di Cassazione (con le sentenze cfr., Cass., nn. 10327/2017 7297/2016, 25762/2009; 26053/2009, 9532/2013), oltre che dal Consiglio di Stato (sentenza n. 66 del 2006);

che invero, come si evince dalle citate pronunce, il diritto agli sgravi per le imprese abruzzesi non è stato mai affermato dall’ordinamento nei pretesi termini, tanto meno dalla parte non caducata dei decreti ministeriali del 5.8.1994 e del 24.12.1997;

che in materia di sgravi contributivi a favore delle imprese operanti nella Regione Abruzzo, la possibilità di fruire del beneficio oltre il termine del 30 giugno 1994, previsto dalla L. n. 451 del 1994, art. 19 trovava la sua fonte esclusiva nei D.M. 5 agosto 1994 e D.M. 27 dicembre 1997; talchè, a seguito dell’annullamento di detti decreti da parte del giudice amministrativo, deve ritenersi venuto meno il diritto all’attribuzione degli sgravi, in quanto l’annullamento giudiziale – non limitato alla sola parte relativa al termine di fruizione degli sgravi, ma relativo all’intero contenuto dei decreti – ha comportato la caducazione della disposizione di vantaggio in essi contenuta;

che anche il Consiglio di Stato (sent. 66/2006) ha affermato “Resta, evidentemente, inteso che all’annullamento del decreto ministeriale in data 24 settembre 1997 non consegue automaticamente l’inserimento dell’Abruzzo nell’elenco delle Regioni destinatarie del beneficio, ma solo l’obbligo delle autorità competenti di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione alla predetta Regione dell’aiuto di cui all’art. 92, paragrafo 3, letta) del Trattato CE.”;

che, il disposto annullamento non ha determinato nè la nascita nè l’espansione di un diritto allo sgravio per le imprese destinatarie della normativa, che sono rimaste pertanto obbligate – nonostante l’annullamento – ed in mancanza di esplicito riconoscimento, al pagamento dei medesimi contributi (dovuti in base ai generali obblighi contributivi stabiliti dall’ordinamento);

che la L. n. 176 del 1998, nel riconoscere un sistema agevolato di recupero dei contribuiti non corrisposti, per il periodo dal 1.12.1994 al 30.11.1996 non fa altro che confermare l’esclusione del preteso diritto agli sgravi;

che infine la stessa mancanza di un diritto allo sgravio attuale, azionabile – ed opponibile da parte della ricorrente all’INPS – risulta pure in base alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 754 (c.d. L. Finanziaria del 2007) il quale prevede che “le modalità di regolazione del debito e credito relativi agli sgravi” di cui ai citati decreti, sarebbero stati regolati da un ulteriore decreto ministeriale;

che neppure può essere invocata un’applicazione analogica della normativa stabilita per le altre regioni, sia perchè le norme sugli sgravi fanno eccezione a regole generali sul pagamento dei contributi; sia perchè ciascun riconoscimento è fondato su presupposti non estensibili alle altre regioni;

che la rispondenza degli sgravi per le imprese abruzzesi alla normativa comunitaria (in particolare al reg. CEE n. 2081/93 art. 8 laddove ha previsto che “gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo di obbiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996”) non comporta un obbligo del legislatore di disporre gli stessi aiuti; nè tanto meno la previsione appena citata può comportare un diritto pieno già insorto da azionare in giudizio, in mancanza di un riconoscimento interno;

che sono invece inammissibili le censure relative all’omessa pronuncia, della sentenza impugnata, sull’eccezione in materia di accessori, sia perchè il motivo pecca di autosufficienza, sia perchè l’attuale ricorrente risulta contumace in appello;

che pertanto la sentenza della Corte territoriale si sottrae alle censure di cui al ricorso che deve essere quindi rigettato;

che le spese devono essere compensate in considerazione dell’incertezza del quadro normativo e del deposito del ricorso prima del consolidarsi dell’orientamento di legittimità soprarichiamato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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