Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17164 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente ~

contro

M.N., F.A.M., D.M.L., D.

M.D., queste ultime tre quali eredi legittime di D.

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CAPUANO GIANCARLO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

E.G., D.A., MI.RA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5931/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/11/2006 R.G.N. 6901/03 + a;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato CALIULI LUIGI per delega TRIOLO VINCENZO ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mi.Ra., D.M.G., E.G., D.A. e M.N. avevano ottenuto distinti decreti ingiuntivi, non opposti, in forza dei quali l’Inps era stato condannato a corrispondere loro la rivalutazione in misura pari all’80% degli indici Istat del sussidio per lavori socialmente utili dovuto per l’anno 1999.

I predetti lavoratori convennero quindi in giudizio l’Inps per ottenere il pagamento delle differenze del sussidio per lavori socialmente utili percepito nell’anno 2000; il primo Giudice accolse le domande. L’Inps impugnò le decisioni, sull’assunto che la rivalutazione avrebbe dovuto essere operata sull’importo di L. 850.000 e non su quello, rivalutato, considerato nelle sentenze impugnate. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 2.10 – 6.11.2006, previa riunione dei procedimenti, rigettò i gravami in forza di diversa motivazione, osservando che, pur dovendo ritenersi corretta e condivisibile l’interpretazione della normativa di riferimento prospettata dall’Istituto, i ricordati decreti ingiuntivi, non opposti, erano divenuti cosa giudicata, di talchè, avendosi riguardo ad un rapporto di durata, il fatto accertato (ammontare de sussidio per lavori socialmente utili per l’anno 1999 in misura pari a L. 868.944) non poteva formare oggetto di diversa valutazione, essendo rimasti immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti; correttamente, pertanto, atteso che l’Istituto aveva riconosciuto il diritto degli addetti ai lavori socialmente utili a vedersi corrispondere, per l’anno 2000, la rivalutazione in misura pari all’80% degli indici Istat, i lavoratori avevano chiesto che, sulla scorta del giudicato, il sussidio per l’anno 2000 fosse quantificato utilizzando quale base per il computo della rivalutazione la maggior somma di L. 868.944. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso fondato su un motivo e illustrato con memoria. M.N. e gli eredi di D.M.G. ( F.A.M., D.M.L. e D.M.D.) hanno resistito con controricorso.

Gli intimati Mi.Ra., E.G. e D. A. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione di legge (art. 2909 c.c., con riferimento al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e L. n. 144 del 1999, art. 45), assumendo che l’accertamento ormai passato in giudicato per l’anno 1999 non poteva essere ritenuto vincolante anche per l’anno 2000, posto che il giudicato formatosi su una prima domanda non può essere invocato in una causa successiva in presenza del mutamento degli elementi del diritto fatto valere; nel caso specifico, infatti, vi era una sostanziale diversità non solo del petitum, ma anche della causa petendi, avendo ad oggetto le domande il pagamento del sussidio relativamente ad annualità diverse.

2. La questione sollevata nel presente giudizio è già stata affrontata, in controversia sostanzialmente analoga, dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’ha risolta affermando il principio secondo cui il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento, cosicchè, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (cfr, Cass., n. 23918/2010).

‘ stato infatti osservato, con riferimento alla problematica dell’estensione del giudicato esterno, che, come peraltro già chiarito da un precedente arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass., n. 18041/2009), l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica ratio deciderteli, che, cioè, accolga o rigetti la domanda senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poichè, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie;

l’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe infatti, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa.

Pertanto, qualora, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la cui motivazione, per la stessa natura sommaria del provvedimento, emesso senza nessun contraddittorio e soggetto all’opposizione dell’ingiunto, è necessariamente succinta – manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto.

Conseguentemente il giudicato derivato dai decreti non opposti può concernere soltanto l’obbligo dell’Istituto assicuratore di corrispondere per l’anno 1999 quella determinata differenza indicata nei decreti stessi, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione Istat prevista dalla L. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8, ma, in mancanza di una esplicita motivazione, il giudicato non può estendersi all’esistenza di un diritto degli interessati a percepire (non solo occasionalmente per l’anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all’assegno per lavori socialmente utili.

Il Collegio condivide le suesposte argomentazioni, ritenendo quindi di dover dare continuità al surricordato orientamento ermeneutico;

il motivo all’esame deve quindi essere accolto e, con esso, il ricorso che sul medesimo di fonda, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

3. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il condiviso principio secondo cui l’assegno mensile base per i lavori socialmente utili, fissato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, in L. 800.000 (attuali Euro 413,17) e rivalutato dal successivo comma 8, con decorrenza dal primo gennaio 1999, nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, è stato successivamente determinato, dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, in L. 850.000 mensili, da primo gennaio 1999, non suscettibili di rivalutazione, D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8, atteso il palese contrasto di quest’ultima norma con il tenore del richiamato art. 45, comma 9, che fissa in maniera chiara, diretta ed esauriente la misura mensile, per il 1999, dell’assegno in questione; nè, in senso contrario, sono invocabili considerazioni logiche, non essendovi alcuna ragione di rivalutare, per l’anno 1999, un assegno la cui misura, per il medesimo anno, è stata direttamente fissata dal legislatore (cfr, ex plurimis, Cass., n. 10397/2009).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può quindi essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domande svolte con i ricorsi introduttivi. Non è luogo a provvedere sulle spese dell’intero processo, trovando applicazione ratione temporis, stante l’anteriorità dell’introduzione dei giudizi all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, convenuto in L. n. 326 del 2003, il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. vigente anteriormente a tale novella.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande; nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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