Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17163 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28624/2015 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERARDO MORIELLO;

– ricorrente –

contro

NH ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

studio TRIFIRO’ & PARTNERS AVVOCATI, rappresentatae difesa dagli

avvocati SALVATORE TRIFIRO’, GIORGIO MOLTENI, PAOLO ZUCCHINALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3034/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/05/2015 R.G.N. 10944/2010.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3034/2015, accoglieva in parte l’appello proposto da N.H. Italia s.p.a., già Grande Jolly s.p.a., avente oggetto la sentenza che aveva ritenuto l’illegittimità dei termini apposti ai contratti stipulati dalla società con C.A. dal maggio 1999 all’ottobre 2002 per lo svolgimento di mansioni di cameriere e che aveva dichiarato la conversione dei contratti in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, riteneva dovuto, in luogo delle somme riconosciute a titolo di risarcimento, l’indennizzo onnicomprensivo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nelle misura di sei mensilità della retribuzione globale corrisposta all’atto di cessazione di fatto dell’ultimo contratto di lavoro, oltre accessori, con diritto della società di ottenere la restituzione delle maggiori somme eventualmente dalla medesima già corrisposte.

2. La Corte di appello ribadiva l’illegittimità dell’apposizione del termine ai singoli contratti di lavoro, non avendo il datore di lavoro assolto l’onere di provare che l’assunzione a termine fosse avvenuta per specifici e determinati eventi. Osservava che dalla prova testimoniale era emerso che l’appellato era stato inserito nel personale della giornata del venerdì per prestare l’ordinario servizio dell’albergo e non per eventi speciali, cui invece avrebbe dovuto essere adibito secondo i contratti stipulati. Confermava dunque la statuizione di conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2.1. Quanto alle conseguenze economiche, precisava che il ricorrente aveva ricevuto, a titolo di risarcimento del danno e di retribuzioni successive alla conversione del rapporto, oltre che per interessi legali e rivalutazione, la complessiva somma di Euro 132.937,33; che, di tale somma, quella relativa al risarcimento del danno ed accessori maturati fino alla sentenza di conversione era pari ad Euro 113.243,99; che quest’ultima somma doveva essere ridotta a sei mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e l’eventuale eccedenza doveva essere restituita dal lavoratore alla società.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'”avv. Geraldo Moriello….nella qualità di difensore e procuratore speciale, giusta nomina in atti, del sig. C.A.” sulla base di tre motivi. La società NH Italia s.p.a. ha resistito con controricorso, seguito da memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24,101,102 e 104 Cost., art. 47 Carta Europea dei diritti dell’uomo, in relazione alla contumacia del C. in grado di appello. Ci si duole che, pur a fronte di una sentenza di primo grado risalente al 2010, il ricorso in appello era stato notificato poco prima della scadenza del termine fissato dal giudice, in prossimità dell’udienza di discussione, e a fronte della intervenuta revoca del mandato nei confronti del precedente difensore dell’appellato.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24,101,102 e 104 Cost., art. 47 Carta Europea dei diritti dell’uomo, per sostenere come la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e la sua portata retroattiva abbiano irragionevolmente disposto di diritti retributivi e previdenziali, di rilievo costituzionale, già entrati nel patrimonio del lavoratore.

3. Il terzo motivo denuncia l’illegittimità costituzionale della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7, nella parte in cui consente la retroattività rispetto ai giudizi in corso.

4. Preliminarmente, rileva d’ufficio il Collegio che il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., vizio che attenendo alla rituale instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio dal giudice e comporta inammissibilità del ricorso per cassazione.

5. La procura non è apposta a margine del ricorso, nè in calce. La dicitura, presente nell’intestazione del ricorso, “giusta nomina in atti” con cui sarebbe stata conferita la procura speciale all’avv. Geraldo Moriello, è del tutto generica, non specificando quale sia l’atto in cui la procura sarebbe contenuta.

Ove poi con questa locuzione ci si intendesse riferire all’unica procura che risulta depositata unitamente al ricorso e notificata alla controparte (dai registri informatici di cancelleria non risulta avvenuto alcun altro deposito successivo), dovrebbe ritenersi la stessa del tutto inidonea a costituire procura speciale ex art. 365 c.p.c.: la stessa, oltre ad essere priva di data e di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio di legittimità, per il suo inequivoco tenore testuale riguarda la procura alle liti conferita da C.A. all’avv. Gerardo Moriello per le varie fasi e gradi del giudizio di merito (“conferisco il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del presente giudizio ed inerenti, conseguenti e successivi, in quello eventuale di opposizione e nel relativo processo esecutivo, conferendovi all’uopo tutte le facoltà di legge, con preventiva ratifica del Vostro operato. Espressamente Vi conferisco autorizzazione a proporre domande riconvenzionali, richiedere provvedimenti di urgenza e misure cautelari nonchè facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande e ad atti del giudizio, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti in ogni sede giudiziaria e non in mio nome e conto, nominare procuratori, domiciliatari e farsi sostituire e rappresentare da altri avvocati…”).

6. Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata ed è pertanto inidoneo allo scopo e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, il mandato contenuto in foglio separato in calce all’atto, che non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data, ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito per fasi e gradi del giudizio di merito o di esecuzione con tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima (Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005).

7. La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio (da ultimo, Cass. 25435 del 2019, nonchè Cass. n. 19226 del 2014; conf. Cass. 58 del 2016; Cass. n. 13558 del 2012; v. pure per un caso del tutto analogo a quello ora all’esame, Cass. n. 28146 del 2018 e n. 17708 del 2019; da ultimo, Cass. 1524 del 2020).

8. Fermo il carattere pregiudiziale ed assorbente del suddetto rilievo, il Collegio comunque osserva che il ricorso è inammissibile anche per altro verso: in ordine al primo motivo, la censura si risolve in una generica e indeterminata doglianza, priva di qualsiasi riferimento ad eventuali vizi della notifica dell’atto di appello e alla dichiarazione di contumacia in quella sede emessa dal giudice di appello; in ordine agli altri due motivi, che investono la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, la sentenza impugnata si è conformata al costante orientamento interpretativo di questa Corte circa l’esclusione di qualsiasi contrasto con il diritto dell’Unione o di profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,24,101,102 e 104 Cost. (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 2053 del 2015, 21493 del 2015 e i relativi richiami giurisprudenziali).

Giova ribadire (e in tal senso va accolta anche l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente) che il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato in rito (cfr. Cass. n. 23586 del 2015; Cass. S.U. 7155 del 2017; conf. Cass. nn. 4366 e 5001 del 2018).

9. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità. In tal senso si è più volte espressa questa Corte, sin da Cass. n. 14281 del 2006 (v. tra le più recenti, Cass. n. 25435 del 2019).

9.1. Si è osservato che l’esito negativo della questione pregiudiziale, sulla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, in base alla quale viene cosi definito questo giudizio, vede come unico soccombente lo stesso difensore – e non anche la parte da lui nominata essendo l’atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti – come in questo caso – effetto alcuno (in tal senso Cass. n. 14281 del 2006, che richiama Cass. nn. 1780 del 1994, 4462 del 1995; 5955 del 1996, 9561 del 1997, 1115 e 6521 del 2003).

10. Infine, quanto al raddoppio del contributo unificato, va ribadito l’orientamento già espresso da questa Corte secondo cui, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. n. 32008 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avv. Gerardo Moriello al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Gerardo Moriello, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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