Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17163 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/07/2017),  n. 17163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18657-2012 proposto da:

SECURITAS METRONOTTE S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BALDOVINETTI 24, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ANTONIO LO

COCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4988/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/08/2011 R.G.N. 973/2008.

Fatto

RILEVATO

che l’Inps proponeva appello avverso la sentenza del 15.2.2007 con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto parzialmente il ricorso della società Securitas Metronotte s.r.l., dichiarando estinti per prescrizione i contributi oggetto della richiesta del 24.12.2004 dell’Inps, afferenti agli anni 1997, 1998 e 1999;

che avverso la stessa sentenza proponeva appello anche la società;

che la Corte d’appello di Roma, disposta la riunione dei procedimenti, dichiarava improcedibile l’appello della società per omesso deposito dell’atto d’appello notificato nel termine assegnatole, mentre accoglieva il gravame dell’Inps, dopo aver accertato che il credito contributivo vantato da quest’ultimo non si era in ogni caso prescritto, rigettando la domanda della società, posto che, pur volendosi considerare la data di pronuncia della Corte di Giustizia del 7.3.2002, il primo atto interruttivo (richiesta del 24.12.2004, seguita da giudizio iniziato nel 2005) era di data anteriore al 7.3.2007;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Securitas Metronotte s.r.l. con un motivo, al cui accoglimento si è opposto l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in relazione agli artt. 14 e 15 del Reg. CEE n. 659/1999, nonchè per vizio di motivazione, il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello di Roma con la quale è stato ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale del credito vantato dall’Inps;

che il ricorso è infondato in quanto questa Corte si è già espressa in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 6671 del 3.5.2012), statuendo che “agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio, mentre il “periodo limite” decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero. Nè si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., perchè lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva, sicchè l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo. Nè, infine, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, poichè questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, mentre l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare ricorso all’applicazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell’art. 2946 cod. civ. esclude la sussistenza di una lacuna normativa;

che si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 6756 del 4.5.2012) che “in tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. (Fattispecie in tema di recupero di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, secondo la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999, ritenuti recuperabili dalla S.C. senza il limite del termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25)”;

che nella stessa sentenza di questa Corte n. 6671/2012 (conf. anche da Ord. sez. 6 – Lav. n. 16581/2013 e n. 2555/2016) si è affermato che il dies a quo della decorrenza della prescrizione non può essere collocato in data anteriore a quella di notifica alla Repubblica Italiana (4.6.1999) della decisione della Commissione europea dell’11.5.1999 che, sancendo l’incompatibilità con il mercato comune – nei limiti indicati – degli sgravi configuranti aiuti di Stato ha imposto l’azione diretta al loro recupero;

che nella fattispecie non risulta essersi verificata la prescrizione del credito oggetto di causa, così come accertato dalla Corte territoriale; che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in quanto il presente ricorso, concernente una questione particolare, è stato coltivato nella stessa epoca in cui cominciava ad affermarsi il summenzionato orientamento giurisprudenziale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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