Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17163 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/10/2007 R.G.N. 379/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega TRIOLO VINCENZO;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 21.9 – 3.10.2006, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riconobbe il diritto di B.L. a percepire, così come richieste, l’indennità di disoccupazione e, in sostituzione di quest’ultima per il periodo di spettanza, quella di maternità.

A fondamento del decisum e per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne che:

– la decorrenza del termine (di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile) per proporre la domanda di corresponsione dell’indennità di disoccupazione è differita alla fine del trattamento di malattia intervenuto nel termine di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto entro il quale il rischio di malattia è assicurato (come verificatosi nel caso di specie) e non già, come sostenuto dall’inps, ove intervenuto entro otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; ne caso all’esame il trattamento di malattia era cessato il 2.4.2003 e, quindi, la domanda amministrativa proposta il 16.4.2003 doveva ritenersi tempestiva;

– il trattamento di disoccupazione ha una durata di 180 giorni, che non erano ancora decorsi allorquando, il 29.7.2003, era iniziato il congedo per maternità.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’intimata B.L. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, comma 5 convertito con modificazioni nella L. n. 1155 del 1936, con riferimento al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, comma 2, deducendo che il termine di sessanta giorni per proporre la domanda di corresponsione dell’indennità di disoccupazione, ove, come nella specie, già iniziato, non poteva ritenersi sospeso o interrotto dal successivo periodo di malattia.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 24, comma 4, con riferimento al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 1155 del 1936, deducendo che l’errore compiuto dalla Corte territoriale sul diritto all’indennità di disoccupazione si era ripercosso, quale antecedente logico, su quello all’indennità di maternità.

2. Giova premettere gli elementi fattuali, pacifici e, comunque, irretrattabilmente accertati o dati per presupposti nei giudizi di merito, interessanti la fattispecie: a) il rapporto di lavoro della B. cessò il 3.1.2003; b) il suo periodo di malattia iniziò il 16.2.2003 e cessò il 2.4.2003; c) durante tale periodo beneficiò del trattamento di malattia; d) la domanda amministrativa relativa all’indennità di disoccupazione venne presentata il 16.4.2003; e) il congedo per maternità iniziò il 29.7.2003.

Quanto alle disposizioni normative rilevanti ai fini del decidere, va ricordato che:

il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 1155 del 1936, prevede che “L’indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro”;

il successivo art. 77, comma 1, dispone che “Per conseguire il diritto all’indennità di disoccupazione, il disoccupato deve fame domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento”;

il successivo art. 129, comma 5, prevede che “Cessa il diritto nell’assicurato di essere ammesso al godimento dell’indennità di disoccupazione (…) qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d’inizio della disoccupazione indennizzabile (…) senza che l’assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell’indennità”.

Il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, comma 2, stabilisce che l’indennità di disoccupazione spetta “…anche per i periodi di malattia che si verifichino nel corso del periodo di indennizzabilità, purchè il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale”.

3. Un tanto premesso, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., n. 334/2000, a cui ha fatto richiamo anche la sentenza impugnata) ha evidenziato che la cessazione del rapporto di lavoro in tanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza previsto dal ridetto R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, comma 5, in quanto comporta normalmente la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore, con la conseguenza che, ove, per qualsiasi ragione, la disciplina legale comporti una ultrattività della copertura retributiva, ovvero nel caso in cui la copertura del bisogno derivi dallo stesso sistema previdenziale, è dal momento della cessazione di tale copertura che inizia a decorrere il termine di decadenza in questione; inoltre è desumibile dai principi generali del sistema previdenziale (e, specificamente, con riferimento al trattamento di malattia, dal ricordato D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, comma 2) che il godimento dell’indennità di malattia durante il periodo iniziale di disoccupazione non può comportare la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione per l’ulteriore periodo in cui il disoccupato non è malato, ove rientrante nei limiti temporali massimi per l’erogazione di tale indennità.

Ne consegue che non può essere condiviso l’assunto dell’Inps secondo cui la postergazione del dies a quo ai fini della presentazione della domanda amministrativa per l’indennità di disoccupazione si verificherebbe solo allorquando l’inizio del trattamento di malattia si verifichi prima dell’ottavo giorno dalla cessazione del lavoro (e, quindi, prima dell’inizio della disoccupazione indennizzabile), poichè ciò verrebbe a comprimere il diritto al conseguimento della copertura previdenziale per una causa non imputabile all’interessato (che, durante il periodo di erogazione del trattamento di malattia non ha titolo per ottenere – e, quindi, richiedere – l’indennità di disoccupazione).

Deve quindi ritenersi che la decorrenza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione non si verifica durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale (cfr, per la similare fattispecie di congedo per maternità ed in pendenza dell’erogazione della relativa indennità, Cass., n. 27167/2009), dovendo quindi tenersi conto, ai fini della suddetta decorrenza, del lasso temporale già trascorso fra l’ottavo giorno dalla cessazione del lavoro e quello di inizio del periodo di malattia indennizzabile, e non potendo viceversa ritenersi che, in tale ipotesi, alla cessazione del periodo di malattia inizi a decorrere ex novo il termine di sessanta giorni.

Invero quest’ultima appare essere stata l’opzione ermeneutica accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui, come detto la decorrenza del termine in questione per proporre la domanda è differita alla fine del trattamento di malattia”; ciò tuttavia, avuto riguardo alle scansioni temporali della vicenda all’esame, non incide sulla correttezza del decisum; infatti, tenuto conto che al momento dell’inizio della malattia erano già decorsi 36 giorni (dall’11.1.2003, ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro, al 16.2.2003) e che tra la cessazione del trattamento di malattia e la presentazione della domanda decorsero ulteriori 14 giorni (dal 2.4.2003 al 16.4.2003), la domanda in parola venne presentata il 50 giorno e, perciò, nel rispetto del termine decadenziale.

Il motivo all’esame deve pertanto essere disatteso – parzialmente modificando la motivazione della sentenza impugnata nei termini anzidetti ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 – con l’affermazione del seguente principio di diritto: “Il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 1155 del 1936, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale”.

4. L’inaccoglibilità del primo motivo comporta anche quella del secondo, siccome fondato unicamente sulla ritenuta erroneità della decisione in punto di intervenuta decadenza della domanda di indennità di disoccupazione.

5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore dell’avv. Domenico Concetti, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore dell’avv. Domenico Concetti e che liquida in Euro 30,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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