Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17162 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 21/07/2010), n.17162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20759/2007 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto V.G. 444/06 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

12/5/06, depositato il 10/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Napoli, con decreto del 10 luglio 2006 ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 3.300,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto la richiesta di somme afferenti a un rapporto d’impiego con ente locale) introdotto da T.B. innanzi al t.a.r. Campania con ricorso del luglio 1997 e non ancora deciso, ritenendo irragionevole, in relazione alla materia e alla questioni all’esame del giudice, il periodo eccedente la durata di tre anni, pari ad anni cinque.

Per la cassazione di tale decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. La Presidenza del consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 art. 2 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonchè vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale:

1) abbia violato l’art. 6 della CEDU;

2) abbia omesso di applicare i parametri di liquidazione normalmente seguiti dalla corte di Strasburgo per la liquidazione dell’indennizzo, omettendo altresì di liquidare il bonus per la natura della causa;

3) abbia liquidato le spese giudiziale in modo insufficiente.

2. Il motivo sub 1) è inammissibile perchè contiene censure generiche e astratte.

Quanto alla domanda di attribuzione di una somma forfettaria di Euro 2.000 in relazione alla natura previdenziale della controversia, non appare decisivo il richiamo alla sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo 10 novembre 2004, Zullo, perchè se la decisione richiamata ha ritenuto di riconoscere tale somma in caso di violazione del termine di durata ragionevole nei giudizi aventi particolare importanza, tra le quali ha annoverato le cause previdenziali, non ne deriva automaticamente che tutte le cause previdenziali debbano essere considerate di particolare importanza.

Spetta infatti al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, tale da giustificare l’attribuzione del bonus. Tale valutazione discrezionale non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, in caso di diniego di detta attribuzione, una motivazione implicita.

Gli altri motivi sub 2) sono fondati. Infatti, sulla base dei principi affermati con sentenza delle sezioni unite del 26 gennaio 2004, n. 1338, deve ritenersi che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate dalla corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell’Italia) ha individuato nell’importo compreso fra Euro mille ed Euro millecinquecento per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, ferma restando la possibilità di superare tali limiti, minimo e massimo, in relazione alla particolarità delle fattispecie (Cass. n. 8714/2006). Per i primi tre anni di durata irragionevole può essere liquidata una somma di Euro 750,00 per anno, dovendo ritenersi che per il periodo iniziale la sofferenza della parte sia più modesta di quella provata negli anni successivi.

4. Il motivo relativo alla liquidazione delle spese è assorbito.

5. Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto. Infatti, la liquidazione dell’equa riparazione può essere effettuata sulla base dello standard minimo di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo successivo e, pertanto, si deve riconoscere all’istante un indennizzo complessivo pari a Euro 4.250,00.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, mentre vanno liquidate interamente quelle del giudizio di merito, attesa la parziale soccombenza, possono compensarsi sino alla metà quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 4.250,00 in favore del ricorrente; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 45,00 per esborsi, Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge;

compensa fino alla metà le spese di questo giudizio e condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento della restante metà, che liquida in Euro 400,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese liquidate per il giudizio di merito e per quello di legittimità dovranno essere distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, che si dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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