Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17161 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 21/07/2010), n.17161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.R., quale erede di D.M.M., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in Roma, via Valadier 43, presso lo

studio legale Romano, rappresentati e difesi dall’avv. Romano

Giovanni giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

E sul ricorso n. 26343/07 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente incidentale –

contro

D.R., quale erede di D.M.M., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in Roma, via Valadier 43, presso lo

studio legale Romano, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni

Romano giusta procura in atti;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n. 55/07

R.D. del 19 maggio 2007, nella causa iscritta al n. 18/2007 R.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, con la quale – rilevato che: D.R. ed altri nove consorti hanno proposto ricorso per cassazione il 18 luglio 2007 sulla base di quattro motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta, depositato il 19 maggio 2007, con cui il Ministero della giustizia veniva condannato al pagamento ex lege n. 89 del 2001 di un indennizzo di Euro 3.000,00 in favore di ciascuno – oltre interessi legali e spese – per l’eccessivo protrarsi di una procedura fallimentare, in corso dinanzi al Tribunale di Trapani da oltre quindici anni, nella quale essi si erano insinuati al passivo in quanto titolari di libretti di deposito intrattenuti presso la fallita Società Finanziaria Meridionale S.r.l..

Il Ministero ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un motivo – si è altresì osservato che: La Corte d’appello ha accolto la domanda nella misura sopra indicata avendo accertato – a fronte di una procedura fallimentare, ancora in corso, nella quale l’istanza di ammissione al passivo era stata presentata nel novembre 1991 – una irragionevole durata di anni tre circa.

La Corte d’appello ha ritenuto giustificata una durata di oltre dodici anni in relazione all’elevatissimo numero dei creditori ammessi al passivo e alla connessione esistente fra ben tre procedure fallimenti. Quanto alla misura dell’indennizzo, la medesima Corte d’appello ha riconosciuto una riparazione a titolo di danno non patrimoniale nella misura di Euro 1.000,00 per anni di ritardo, “tenuto conto della natura del diritto sostanziale fatto valere nell’ambito della procedura fallimentare e della circostanza che non si tratta di soggetti che hanno assunto la posizione di falliti ma quella di meri creditori ammessi al passivo”. Preliminare è l’esame del ricorso incidentale. Esso – che mira ad escludere il procedimento fallimentare dall’ambito di applicazione della L. n. 89 del 2001 – appare manifestamente infondato, giacchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 3 settembre 2003, n. 12807), la disciplina dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui da vita la dichiarazione di fallimento.

Il primo motivo del ricorso principale – con cui si censura l’erronea quantificazione del periodo di irragionevole durata del processo – appare manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 10 novembre 2006, n. 24040), con riferimento alla durata della procedura fallimentare (volta alla realizzazione dell’esecuzione concorsuale), la valutazione del termine di ragionevole durata va effettuata non con esclusivo riferimento al tempo impegnato nella distribuzione dell’attivo ai creditori, occorrendo tener conto anche di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa. Ciò in quanto, le lunghe e complesse fasi contenziose, dirette a tale recupero ben possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice, nell’ambito della valutazione della “complessità del caso”, di cui all’art. 2, comma 2, della legge citata, ferma restando, tuttavia, la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti; così come, per converso, rimangono addebitabili allo Stato apparato – e dunque valutabili per l’irragionevolezza dei relativi tempi – errori, inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere o nel proseguire le azioni in questione.

Ora, nella specie, la Corte d’appello – a fronte di una procedura fallimentare (sulla quale non costano che si siano innestate procedure contenziose dirette al recupero di attività alla massa) pendente da oltre quindici anni dal momento della presentazione della istanza di ammissione al passivo – ha individuato soltanto in tre anni il periodo di irragionevole durata, dando rilievo all’elevatissimo numero dei creditori ammessi allo stato passivo ed alla connessione sussistente tra la procedura fallimentare della Finanziaria Meridionale e quella relativa alla società di fatto tra D.S. e D.L., nonchè alla ulteriore società di fatto tra questi ultimi e G.F. e G. F., che ha comportato la necessità per la curatela del fallimento della Finanziaria di insinuarsi pure nel passivo di queste ultime società. Ma la Corte d’appello – discostandosi dai parametri e dagli standard valutativi emergenti dalla giurisprudenza della CEDU – non spiega in alcun modo come l’elevatissimo numero dei creditori e la connessione esistente tra tre procedure fallimentari (normalmente presenti in molte procedure fallimentari) si sia risolta in una complessità del giudizio presupposto di tale entità da giustificare una durata eccezionalmente superiore a quella consentita dall’art. 6, par. 1, della CEDU. Anche il secondo motivo – relativo al quantum dell’indennizzo – appare manifestamente fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè, appunto, in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, la Corte di Strasburgo, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Ora, la Corte di merito, nel commisurare l’entità dell’equa riparazione a titolo di danno non patrimoniale, è rimasta ancorata al mimino discendente dai parametri CEDU; e, nel motivare ciò, ha fatto ricorso ad una motivazione priva di logica (dando rilievo al fatto che nella specie non si tratta di soggetti che hanno assunto la posizione di falliti, ma quella di meri creditori ammessi al passivo), e non ha considerato in alcun modo la particolarità della posta in gioco (consistente nella domanda di recupero dal fallimento dei risparmi custoditi nei libretti di deposito). L’esame del terzo motivo resta assorbito.

Appare invece manifestamente infondata la censura – articolata con il quarto motivo – afferente alla necessità di liquidare l’indennizzo con riferimento alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale (Cass., Sez. 1^, 13 aprile 2006, n. 8714; Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14). In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, i ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”;

B) ritenuto che i ricorsi debbano essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto riguardano l’impugnazione del medesimo decreto e che, a seguito della discussione tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione sia per quanto attiene alla manifesta infondatezza del ricorso incidentale e del quarto motivo del ricorso principale, che per quanto concerne la manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso principale;

osservato invece che la censura formulata con il secondo motivo del ricorso principale è priva di fondamento in quanto la Corte di appello ha liquidato un importo conforme a diritto, corrispondente a quello (tra i 1000,00 e i 1500,00 Euro) accordato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo negli affari consimili (Cass. 2006/24356;

2007/2254), sia pure nella misura minima, secondo un condivisibile criterio giustificato – così correggendosi ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione del decreto impugnato -dalla considerazione che non risulta specificamente dedotto da parte ricorrente, se non attraverso generiche affermazioni non sorrette da puntuali allegazioni e da riscontri concreti (v. foglio 16 del ricorso: gli odierni esponenti avevano investito quasi tutti i propri risparmi nei predetti libretti, confidando nella professionalità della società e riponendo in essa piena fiducia), il rapporto tra i crediti vantati e la situazione economica dei richiedenti, così che non vi sono ragioni per ritenere che la sola circostanza che il credito sia costituito da risparmi possa incidere sul patema d’animo conseguente alla pendenza del procedimento in modo straordinario rispetto al l’id quod plerumque accidit;

considerato altresì che è inammissibile il terzo motivo del ricorso principale – con il quale si deduce violazione di legge per avere il giudice del merito ritenuto a sua volta inammissibile la domanda volta ad ottenere il risarcimento di un ulteriore danno per violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo – dal momento che non viene indicato in concreto di quale ulteriore danno si tratterebbe, fermo restando che il danno medesimo, se dovesse essere individuato nell’omessa percezione degli importi insinuati, si configurerebbe come danno materiale conseguente alla irragionevole durata del procedimento, la cui sussistenza è stata esclusa dal giudice del merito con statuizione non impugnata; ritenuto che il ricorso debba dunque essere accolto nei limiti di cui sopra, con conseguente annullamento del decreto impugnato in relazione alla censura accolta, e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito;

B1) ritenuto che, per quanto attiene al periodo di ragionevole durata del procedimento fallimentare, questa Corte ha già avuto modo di osservare quanto segue:

– i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinari di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare; secondo il più recente orientamento di questa Corte, occorre infatti tenere conto che questa è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza – nella maggioranza dei casi – di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all’accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell’attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori (Cass. 2008/8497;

2009/2195);

– la ragionevolezza impone pertanto che, nell’interesse anzitutto dei creditori, una siffatta complessa attività possa e debba essere svolta senza il rischio che un incongruo termine giustifichi e legittimi valutazioni giuridiche superficiali, sino a far privilegiare le soluzioni più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori; nel fissare il termine di ragionevole durata, deve tenersi conto, valutando la complessità della vicenda processuale, delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti ed alla liquidazione dei beni, tali fasi, infatti, rilevano in quanto incidono sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti (Cass. 2005/20275;

2008/10074), restando escluso che siano ascrivibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario tutti i tempi occorsi per l’espletamento delle attività processuali correlate a valutazioni e determinazioni assunte dal giudice nella conduzione di detta procedura, non sindacabili nel giudizio di equa riparazione (Cass. 2007/2248);

– di conseguenza la durata ragionevole del fallimento non può essere determinata ricorrendo allo stesso criterio previsto per il processo ordinario e stabilita in tre anni per il giudizio di primo grado, secondo i parametri cronologici elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cass, 2008/14), in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento ®è. esso stesso, un contenitore di processi¯ e che pertanto la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi che comportino processi autonomi (Cass. 2009/2195);

– nel fissare il termine di ragionevole durata occorre comunque avere riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerando che detto giudice privilegia una valutazione “caso per caso”, che non rende agevole individuare un termine fisso e, con riferimento alle procedure fallimentari, ha ritenuto vulnerato detto termine in casi nei quali la violazione eccedeva in larga misura il limite di tre anni, avendo tuttavia cura di ribadire la necessità trovare un corretto equilibrio tra i differenti interessi in conflitto;

– proprio alla luce di tale principi, il termine ragionevole di durata è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento fallimentare si presenti particolarmente complesso (Cass. 2009/20549; 2009/22206), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, e della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti;

B2) ritenuta la fattispecie in esame particolarmente complessa in considerazione degli elementi evidenziati dal giudice del merito e, in particolare, dell’elevatissimo numero di creditori ammessi allo stato passivo e del contemporaneo svolgimento di più procedure connesse, il termine di ragionevole durata del processo deve essere determinato in sette anni e quello di durata non ragionevole in otto anni, attesa la durata complessiva di quindici anni della procedura fallimentare di cui trattasi accertata nel giudizio di merito;

inoltre, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2009/21840), a cui il collegio può attenersi non comportando la pronuncia una quantificazione in peius dell’importo già riconosciuto e a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente il termine ritenuto ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale e contenuto superamento di tale termine, mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento, a titolo di equo indennizzo in ragione dell’accertato periodo di otto anni di durata non ragionevole della procedura fallimentare presupposta, dell’importo di Euro 7.250,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, in favore di ciascuno dei ricorrenti D.R., quale erede di D.M. M., + ALTRI OMESSI sempre in ragione delle rispettive quote ereditarie; B3) considerato altresì che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie quello principale nei limiti di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 7.250,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda, in favore di ciascuno dei ricorrenti D.R., quale erede di D.M.M., + ALTRI OMESSI sempre in ragione delle rispettive quote ereditarie. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 3.376,00, di cui Euro 1.376,00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di cassazione, in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Giovanni Romano, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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