Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17161 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21750/2016 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già Ferrovie dello Stato S.p.a.)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 19, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA PELLICCIONI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4095/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23.07.2016 R.G.N. 7820/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4095/2016, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto l’opposizione proposta da B.M. e, per l’effetto, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 8616/2012 emesso su istanza di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per ottenere dal B. la restituzione delle somme erogate dalla società in esecuzione di una precedente sentenza del Pretore di Roma, che era stata riformata in appello con il rigetto della domanda, decisione poi divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.

2. In sede di opposizione il Giudice adito, dopo avere dato atto che la pretesa fatta valere da R.F.I. in sede monitoria consisteva nella restituzione delle somme asseritamente pagate all’opponente per effetto della sentenza del Pretore di Roma del 24 febbraio 1998, aveva ritenuto fondata l’eccezione di giudicato sollevata ex art. 2909 c.c., dal B., osservando che il Tribunale di Roma, all’epoca pronunciando quale giudice di appello, con sentenza emessa il 30 gennaio 2003, ebbe a riformare la suddetta sentenza pretorile, pronunciandosi anche sulla domanda di restituzione delle somme al cui pagamento R.F.I. era stata condannata in primo grado e, in tale contesto, il Tribunale, ebbe a rigettare la domanda restitutoria di R.F.I. per difetto di prova circa l’avvenuta esecuzione, coattiva o spontanea, della sentenza appellata.

Il giudice dell’opposizione aveva poi precisato che la Corte di cassazione ebbe a confermare l’anzidetta sentenza del Tribunale di Roma, per cui era da ritenere preclusa dal divieto di bis in idem la domanda di restituzione proposta nuovamente da R.F.I. con il secondo giudizio avviato in sede monitoria, stante il giudicato esterno formatosi ex art. 2909 c.c., sulla stessa domanda.

3. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da R.F.I. s.p.a. avverso tale sentenza, affermando che non poteva essere accolta la tesi secondo cui sarebbe ammissibile un nuovo giudizio avente ad oggetto il diritto al ripristino della situazione patrimoniale antecedente alla decisione pretorile.

4. Per la cassazione di tale sentenza Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di un motivo cui ha resistito B.M. con controricorso, e successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione delle norme relative alla possibilità di richiedere con autonomo giudizio le somme corrisposte in virtù di una sentenza poi riformata nei gradi successivi con autonomo giudizio anche nel caso in cui la domanda di restituzione sia stata già richiesta del giudizio di appello, domanda dichiarata in relazione alla restituzione nulla”.

Si deduce che nell’originario giudizio il giudice del gravame non ebbe a dichiarare nel merito inesistente il diritto alla restituzione azionato da R.F.I., limitandosi ad affermare la nullità della domanda proposta in quella sede e, poichè la dichiarazione di nullità della domanda non è causa di consumazione dell’azione, del tutto legittimamente R.F.I. aveva chiesto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la restituzione della somma già corrisposta e non dovuta. Nè il B. aveva mai eccepito di non avere ricevuto dette somme in pagamento, essendosi limitato ad eccepire l’effetto preclusivo del giudicato.

Si rappresenta che la sentenza del giudice di merito dichiarativa della inammissibilità della domanda per genericità ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio.

2. Osserva il Collegio che, pure a volere prescindere da preliminari profili di inammissibilità, posto che il tenore della rubrica del motivo di ricorso è del tutto indeterminato e inoltre non sono trascritte le parti salienti degli atti del giudizio presupposto, comunque l’impugnazione è priva di fondamento.

3. Nel caso in esame, sulla domanda restitutoria si è formato il giudicato esterno come correttamente ritenuto dalla Corte di appello di Roma – per effetto della sentenza n. 15937/2006 di questa Corte, che ebbe a pronunciare, rigettandolo, anche sul ricorso incidentale della società.

Come risulta dalla sentenza citata, la ricorrente incidentale aveva sostenuto che “non essendo stato dedotto l’avvenuto pagamento di alcuna somma di denaro, la domanda dell’appellante andava intesa come finalizzata alla semplice declaratoria della non debenza delle somme indicate nella sentenza, di talchè i Giudici di appello, nel respingere l’istanza di restituzione, hanno deciso su domanda non formulata”. Questa Corte rigettò tale assunto osservando quanto segue: “La censura è infondata. Il Tribunale, in presenza di domanda di restituzione di somme al pagamento delle quali la società era stata condannata in primo grado, ha ritenuto di non accogliere tale domanda, non essendo stata fornita la prova dell’avvenuto pagamento in esecuzione della sentenza appellata. In questo modo il Tribunale, nell’esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità, ha proceduto a interpretare l’effettivo contenuto dell’atto di appello, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, con valutazione congrua e logica, a cui la società – ricorrente incidentale – si è limitata ad opporre un diverso apprezzamento interpretando la domanda, come già detto, come finalizzata alla semplice declaratoria di non debenza di somme indicate nella sentenza pretorile e risultate non versate”.

3.1. Dunque, la statuizione di rigetto della originaria domanda restitutoria formò oggetto di censura nel giudizio di cassazione da parte della R.F.I., ricorrente incidentale, e la censura venne respinta da questa Corte, escludendo che la società avesse in quella sede richiesto una semplice declaratoria della non debenza delle somme riconosciute dal primo giudice o che il giudice di appello avesse affermato la mera nullità della domanda restitutoria (da cui la possibilità della sua riproposizione in altra sede).

Per effetto della pronuncia definitiva in tal senso emessa, ne consegue che la società non poteva agire una seconda volta in sede monitoria per riproporre la medesima domanda, ormai coperta da giudicato sostanziale di rigetto.

4. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2. Le spese sono distratte in favore del procuratore avv. Patrizia Pelliccioni, dichiaratosi antistatario.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna R.F.I. s.p.a., al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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