Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17161 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/07/2017),  n. 17161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16387-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO NASO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1298/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/01/2012 R.G.N. 1991/09.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 27.1.2012 n. 1298 la Corte di Appello di Milano ha respinto gli appelli proposti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso le sentenze con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato il diritto di C.G. e di P.S. al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi con il Ministero, condannando il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali maturate;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato ad unico motivo al quale ha al quale ha opposto difese P.S., Cabriella C. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che l’unico motivo di ricorso, nel denunciare plurime disposizioni di legge nonchè della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che le prospettazioni difensive svolte dal Ministero con riguardo alla L. n. 312 del 1980, art. 53 non sono in alcun modo correlate alla sentenza, che non ha affrontato la questione, diversa da quella oggetto della domanda, relativa agli scatti di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 nè ha tampoco riconosciuto il diritto della lavoratrice al pagamento di detta voce retributiva che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente condivise dal Collegio;

che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate nei confronti del P. perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso e sulla questione controversa la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti contrastanti; nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità quanto a P.S.. Nulla per le spese quanto a C.G..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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