Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17161 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1480/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/10/2006 R.G.N. 397/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato BOER PAOLO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. convenne in giudizio l’Inps (a cui sono state trasferite le funzioni e le strutture del soppresso Inpdai) e premesso che:

– aveva lavorato alle dipendenze dell’Enel, prima con la qualifica di impiegato e poi con quella di dirigente, versando quindi i contributi dapprima al Fondo di previdenza (ed Fondo Elettrici) gestito dall’Inps e poi all’Inpdai;

– avvalendosi della facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 44 del 1973, art. 5 ulteriormente disciplinata dal D.M. 7 luglio 1973, aveva trasferito l’anzianità contributiva maturata presso il Fondo Elettrici (sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti) all’Inpdai;

– l’Inpdai, a norma del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2 aveva liquidato la pensione in misura pari a quella massima erogabile dall’Istituto ove vi fosse sempre stata l’assicurazione presso l’Inpdai stesso;

ciò premesso, richiamato il quadro normativo di riferimento, chiese la condanna del convenuto alla corresponsione delle maggiori somme pretesamente dovute e pari alla differenza tra il trattamento pensionistico determinato con l’applicazione dei criteri di rendimento del Fondo Elettrici e quello in concreto versato dall’Istituto con il vincolo del tetto.

Il primo Giudice, sulla resistenza dell’Inps, accolse la domanda. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 28.9 – 4.10.2006, accogliendo il gravame proposto dall’Inps, respinse le domande svolte con il ricorso introduttivo del giudizio, osservando che:

– il disposto del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2 laddove prevede che l’ammontare complessivo della pensione, comprensivo della quota parte derivante dall’esercizio della facoltà di ricongiunzione, “…non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dell’I.N.P.D.A.I. ai sensi del comma precedente”, mirava ad evitare che il pensionato che aveva trasferito i contributi potesse ottenere un trattamento più elevato rispetto a chi era sempre stato assicurato presso l’Inpdai raggiungendo la massima anzianità contributiva;

– il riferimento al limite dell’80% della retribuzione annua media, per coloro che avessero esercitato la facoltà di trasferimento dei contributi, non era casuale, ma corrispondeva alla pensione erogabile dall’Inpdai a coloro i quali, avendo sempre versato i contributi a tale Istituto, avessero raggiunto la massima anzianità contributiva;

– pretendere di attribuire alla locuzione “ai sensi del comma precedente” rilevanza decisiva e, quindi, ritenere che il limite rimanesse tale anche nel caso di mutamento del sistema di computo della pensione Inpdai, significava annullare la previsione del non superamento della pensione massima erogabile dall’Istituto;

– a tal fine doveva perciò tenersi conto dei nuovi criteri di modalità di liquidazione della pensione, di carattere peggiorativo, introdotti nel corso del tempo;

– non era decisiva l’obiezione secondo cui la suddetta interpretazione avrebbe comportato, di fatto, l’azzeramento o, comunque, la forte riduzione del vantaggio derivato dall’applicazione delle aliquote di rendimento più favorevoli previste per il Fondo Elettrici (il cui mantenimento, in caso di trasferimento dei contributi, era stato previsto dalla L. n. 44 del 1973, art. 5, comma 4, e dal D.M. 7 luglio 1973, art. 2, comma 1), perchè tale effetto poteva prodursi solo nel caso di pensionati che avessero raggiunto la massima anzianità contributiva;

– la disposizione del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 1, non aveva avuto alcun effetto, nè abrogativo, nè confermativo, rispetto al “tetto” introdotto dal D.P.R. n. 58 del 1976.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’Inps ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, commi 1 e 3; D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, commi 1 e 2, in relazione alla L. n. 44 del 1973, art. 5, commi 1 e 4, e al D.M. 7 luglio 1973, art. 2 nonchè vizio di motivazione; ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., è stato formulato il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se in caso di pensione complessiva risultante dalla sommatoria della quota di pensione prodotta dalla contribuzione versata quale dirigente di impresa industriale e come tale iscritto all’INPDAI, e della quota prodotta dalla contribuzione trasferita all’INPDAI da altro Fondo di previdenza, il relativo trattamento competa nell’intero importo liquidato con l’applicazione dei rispettivi coefficienti di rendimento, nei limiti dell’80% della retribuzione pensionabile, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 1 come sistematicamente interpretato alla luce dei paralleli decreti delegati emanati, in forza della stessa delega, per il Fondo Autoferrotramvieri, il Fondo Telefonici ed il Fondo Elettrici, ovvero se il preesistente parametro oggettivo, cui raffrontare la pensione complessiva, rappresentato dal limite massimo liquidabile presso l’INPDAI, tuttora pari all’80% della retribuzione pensionabile, sia stato tacitamente abrogato e sostituito con un limite soggettivo ricavato, caso per caso, applicando anche alla contribuzione trasferita i coefficienti di rendimento introdotti per la sola contribuzione INPDAI con il D.M. n. 422 del 1988”. Sostiene parte ricorrente che:

– l’interpretazione accolta comporta la sostanziale abrogazione della L. n. 44 del 1973, art. 5 nella parte in cui ha fatto salvi i coefficienti di rendimento vigenti nella gestione pensionistica originaria e delle disposizioni di attuazione contenute nel D.M. 7 luglio 1973;

– viceversa, l’80% è “.. .l’indice per cui va moltiplicata la retribuzione pensionabile per ottenere il valore del tetto pensionabile che si ricava con un procedimento distinto dalla liquidazione e che si confronta al risultato ottenuto dalla somma delle quote di pensione liquidate, applicando alla rispettiva contribuzione i coefficienti di rendimento ad esso propri, per verificare se il risultato così ottenuto va messo in pagamento per intero ovvero solo in parte, e cioè entro il valore ricavato dalla moltiplicazione della retribuzione pensionabile per lo 0,80”, cosicchè tale indice – “numero fisso” – trova applicazione quale che sia l’anzianità contributiva maturata, non entra a far parte del processo di liquidazione (che avviene secondo le regole applicabili rispettivamente alla contribuzione Inpdai ed alla contribuzione trasferita) e, come tale, non è stato interessato dalle norme che hanno modificato i coefficienti di rendimento della contribuzione Inpdai, che vanno applicati nella liquidazione della quota di pensione Inpdai;

– la tesi dell’Istituto previdenziale può essere avallata solo non prendendo in considerazione il D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 1, che, prevedendo che l’importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può essere superiore all’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’AGO, ha riformulato il D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2″…sintetizzando in un unico comma ciò che prima andava ricercato su due distinti commi: il secondo, che individuava il limite della pensione complessiva in quella massima erogabile nell’INPDAI ed il comma 1, che forniva il criterio di determinazione della pensione massima, consistente nell’80% della retribuzione pensionabile”, escludendo al contempo “…che i coefficienti di rendimento introdotti con il D.M. n. 422 del 1988 entrati in vigore otto anni prima rilevino ai fini della determinazione del trattamento massimo esigibile dal pensionato, in quanto quei coefficienti trovano applicazione solo per la liquidazione della quota di contribuzione direttamente versata all’INPDAI, ma non modificano i criteri di liquidazione della quota di pensione prodotta dalla contribuzione trasferita”.

Con il secondo motivo si lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 422 del 1988; del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12, comma 2, e della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1, nonchè vizio di motivazione, con formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, nel caso in cui si ritenga che i nuovi coefficienti di rendimento introdotti nei 1988, abbiano influito sulla individuazione del trattamento massimo pensionabile INPDAI, se essi incidano anche sulla contribuzione trasferita che si colloca temporalmente in data precedente l’entrata in vigore del D.M. n. 422 del 1988, in deroga al disposto della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1 che – in applicazione del criterio del pro-rata – ha limitato l’applicazione dei coefficienti ridotti alla contribuzione dei fondi sostitutivi diversi dall’INPDAI che si colloca a decorrere dal 1 gennaio 1998”; deduce in sostanza parte ricorrente che i coefficienti di rendimento introdotti a decorrere dal gennaio 1988 per la contribuzione Inps non avrebbero comunque potuto interessare la contribuzione trasferita nel caso di specie, siccome di data anteriore. In subordine, per l’ipotesi di condivisione dell’interpretazione avversata, parte ricorrente solleva questione di costituzionalità del D.L. n. 86 del 1988, art. 3, comma 2, convertito in L. n. 160 del 1988, e del relativo D.M. n. 422 del 1988, per violazione del principio di affidamento, del principio pro rata temporis e del principio di parità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno mantenuto la contribuzione nella gestione originaria.

2. I motivi svolti possono essere esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi.

Osserva il Collegio che la questione di che trattasi è già stata oggetto di disamina da parte di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2223/2007; 2224/2007; 76/2009; 725/2009), che ha avuto modo di osservare che:

– il D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1 prevede due distinti calcoli: il primo, per il calcolo della pensione, per il quale valgono le osservazioni sui coefficienti di rendimento della gestione di provenienza svolte dalla parte ricorrente (comma 1); il secondo, che pone un limite, “in ogni caso”, all’importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’Inpdai “ai sensi del comma precedente” e cioè secondo il regime generale dell’Inpdai;

– quest’ultimo deve essere individuato in quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, onde il rinvio alla pensione massima erogabile dall’Inpdai ai sensi del comma precedente non ha carattere recettizio, ma formale, comprensivo cioè dello jus superveniens (rappresentato, nella specie, dalla introduzione del tetto pensionabile e dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale);

– nè a diverse conclusioni può condurre il D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 1 che fa parte del programma di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria e dal quale non può dunque trarsi alcun argomento a favore della pretesa abrogazione implicita del limite stabilito dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2 che potrebbe condurre a nuove disarmonie tra gli assicurati Inpdai, cosicchè tale norma costituisce anzi conferma del carattere formale del rinvio previsto nel predetto D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2. Osserva il Collegio che la suddetta interpretazione della normativa di riferimento risulta coerente con il criterio di generale applicazione secondo cui, in ipotesi di ricongiunzione di più periodi contributivi maturati presso distinte gestioni pensionistiche, la liquidazione della pensione segue, in difetto di specifiche disposizioni di opposto segno, la disciplina propria della gestione presso cui la ricongiunzione è avvenuta.

Più recentemente, tornando ad affrontare la questione che qui ne occupa, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che il D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2 nello stabilire che l’ammontare della pensione, ivi compresa la quota parte conseguente all’esercizio della facoltà L. n. 44 del 1973, ex art. 5 “non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI ai sensi del comma precedente” ossia secondo il regime generale dell’Inpdai, contiene un rinvio non recettizio, con la conseguenza che la pensione massima erogabile Inpdai non si determina, in conformità alla previsione originaria, in base a tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione, ma, attesa la natura formale dei rinvio, avendo riguardo alla pensione massima Inpdai erogabile al momento del pensionamento e, quindi, applicando lo jus superveniens, in base al quale si deve tenere conto dell’introduzione, nel sistema Inpdai, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale di cui al D.M. 25 luglio 1988, n. 422; peraltro, nel caso di dirigenti andati in pensione con anzianità contributiva inferiore a quella massima, il trattamento pensionistico va comunque determinato sommando la quota maturata presso il Fondo elettrici e quella maturata presso l’Inpdai, entro il tetto rappresentato dalla pensione massima erogabile dall’Inpdai al dirigente che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva presso l’Istituto, che costituisce un limite non superabile (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9172/2010; 13742/2010). Nel caso di specie la suddetta precisazione relativa ai dirigenti andati in pensione con anzianità contributiva inferiore a quella massima non può tuttavia trovare applicazione, avendo lo stesso ricorrente dedotto ed espressamente ribadito in ricorso di avere lavorato alle dipendenze dell’Enel, continuativamente, prima con la qualifica di impiegato e poi con quella di dirigente, dal 1.2.1957 al 28.2.2001 e, quindi, per un periodo complessivo ampiamente superiore all’anzianità contributiva massima di quaranta anni. Il Collegio intende dare continuità alle pronunce sopra ricordate le cui argomentazioni, nei termini sopra esposti, costituiscono esaustivo e convincente diniego della fondatezza delle doglianze qui svolte con il primo motivo di ricorso.

Quanto a profilo di doglianza svolto con il secondo motivo, ne va rilevata l’infondatezza, posto che ciò che rileva è che il D.M. n. 422 del 1988 era in vigore al momento della liquidazione della pensione e, quindi, della determinazione dell’ammontare massimo del trattamento, comprensivo della quota parte derivante dall’esercizio della facoltà di cui alla L. n. 44 del 1973, art. 5.

Devono poi condividersi le ragioni, pure già esplicitate in alcune delle ricordate pronunce di questa Corte, che escludono dubbi di legittimità costituzionale, posto che, da un lato, il limite di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2 risulta paritario per tutti i dirigenti assicurati Inpdai e che, dall’altro, non si può parlare di lesione del principio dell’affidamento per quanto previsto dalla L. n. 44 del 1973, perchè la riduzione delle aspettative di pensione della parte ricorrente rispetto al fondo di provenienza dipende da una sua opzione, di cui, peraltro, non è stata indicata in ricorso la data di esercizio e, quindi, l’anteriorità rispetto alla vigenza della norma comportante il limite stesso (D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2).

Essendosi la Corte territoriale pronunciata in senso sostanzialmente conforme ai principi sopra ricordati, i motivi svolti non possono trovare accoglimento.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA