Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17160 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23257/2015 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SAXOFONE NOVANTADUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio

dell’avvocato LUCA VALENTINOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORENZO PARRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/2015 R.G.N. 682/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 23257/2015, confermava il rigetto della domanda proposta da P.L. nei confronti della soc. Saxophone Novantadue, avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi alle dipendenze della convenuta dal 16 novembre 1999 al 4 aprile 2008.

1.1. P.L. aveva espletato mansioni di addetta alla vendita telefonica di biglietti per spettacoli teatrali e aveva stipulato con la società convenuta, a partire dal 2004, una serie di contratti a progetto. Secondo la ricorrente, la natura subordinata del rapporto di lavoro doveva desumersi da alcune circostanze indiziarie, quali l’uso di strumenti messi a disposizione del datore di lavoro, l’esistenza di specifiche istruzioni in ordine all’attività da svolgere, il controllo del responsabile di sala, l’orario fisso e predeterminato e la necessità di giustificare le assenze.

1.2. Osservava la Corte di appello che il quadro probatorio emerso all’esito dell’istruttoria testimoniale era incerto, poichè, a fronte della deposizione della figlia dell’appellante, secondo la quale vi era un obbligo di attenersi ad un preciso testo scritto e ad un elenco di clienti consegnato dalla società e vi era un controllo, da parte del responsabile, circa l’effettiva presenza alla postazione di lavoro e la conformità della telefonata al testo, un’altra teste aveva riferito che i lavoratori erano autorizzati a chiamare anche clienti di loro conoscenza; che il testo recante le informazioni veniva consegnato ogni sei mesi; che nessun rimprovero venne mai mosso dai responsabili in ordine allo svolgimento del lavoro; che non venivano impartite istruzioni, nè esercitato un controllo sui lavoratori circa le modalità di esecuzione della prestazione.

1.3. Aggiungeva la Corte di appello che, quanto agli indici sussidiari, anche la figlia della ricorrente aveva escluso che vi fossero forme di controllo sulle presenze e non aveva riferito che esistesse un obbligo di rispetto dell’orario, mentre gli altri due testi avevano riferito che erano i lavoratori a scegliere di volta in volta la fascia oraria che preferivano in conformità alle proprie esigenze; che per eseguire le telefonate i lavoratori occupavano la postazione che trovavano libera e che la potevano abbandonare anche prima della fine della fascia oraria; che il pagamento avveniva con il sistema a provvigione sulle telefonate; che i lavoratori non dovevano avvisare in caso di assenza.

1.4. Concludeva la Corte di appello che, a fronte di un contesto istruttorio incerto, non può che applicarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto.

2. Per la cassazione di tale sentenza P.L. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. La società intimata ha resistito con controricorso. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 250 c.p.c. e art. 104 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in ordine al capo della sentenza con cui era stato respinto il primo motivo di appello, avente ad oggetto la statuita decadenza della ricorrente dall’escussione della teste M.L..

Deduce la ricorrente di avere intimato cinque testimoni, oltre alla D.F., e che nei confronti di tali testi la notifica dell’atto di intimazione andò a buon fine, a differenza di quanto avvenuto nei confronti della teste M., per cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare la parte decaduta dalla prova testimoniale quanto ai testimoni non ancora escussi.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per avere la Corte d’appello respinto il gravame ponendo a confronto le dichiarazioni dei testi escussi, desumendo dal relativo contrasto il difetto di prova della subordinazione, con ciò omettendo di valutare circostanze determinanti, quali la fornitura da parte della società del materiale di lavoro e della postazione, la necessità della preventiva autorizzazione datoriale per chiamare clienti diversi da quelli forniti dall’azienda, l’obbligo dei dipendenti di avvisare la convenuta in caso di assenza o ritardo, la predisposizione datoriale di un testo fornito alle dipendenti in cui era indicato tutto quello che era necessario fare o dire durante la telefonata. Si assume che tali circostanze erano emerse dalla prova testimoniale, ma non erano state debitamente valutate nella sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al secondo motivo in ordine all’accertamento della subordinazione nella concomitante sussistenza dei relativi indici sintomatici (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui costituiscono indici valutabili dal giudice l’assenza di rischio d’impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro forniti dal datore, lo svolgimento della prestazione in una posizione fornita dal datore di lavoro. Si ribadisce che dalle stesse circostanze riferite dai testi era possibile evincere l’esercizio potere direttivo e di controllo sulle modalità di esecuzione del lavoro.

4. Il ricorso è infondato.

5. Quanto al primo motivo, innanzitutto, non risulta dalla sentenza impugnata che l’argomento relativo alla intimazione di altri testi fosse stato sottoposto all’esame del giudice di appello come motivo di impugnazione avverso la statuizione di decadenza emessa dal Tribunale. Inoltre, non risulta neppure trascritto il verbale emesso dal primo giudice in merito all’ammissione delle prove, onde comprendere quanti testi fossero stati originariamente ammessi. Il motivo è, per tali concorrenti ragioni, in limine inammissibile.

6. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, in quanto la Corte di appello ha valutato sia gli indici primari sia quelli complementari e sussidiari, giungendo alla conclusione che il quadro probatorio era incerto e che, pertanto, non poteva concludersi per il raggiungimento della prova della subordinazione (art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c.).

Dall’esame della sentenza impugnata risulta che alcuni degli elementi menzionati nel ricorso per cassazione (necessità di giustificare le assenze, modalità fissa del pagamento dei compensi, predeterminazione e carattere vincolante dell’orario di lavoro) erano stati concretamente vagliati (e non omessi) dalla Corte di appello, che però era giunta alla conclusione di ritenerli non provati.

Quanto al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro (elemento primario), affinchè assurga ad indice rivelatore della subordinazione, lo stesso non può manifestarsi in direttive di carattere generale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 29646 del 2018). Anche tale indice è stato esaminato dalla Corte di appello, che ha ritenuto sostanzialmente incerto il quadro probatorio circa l’esistenza di una ingerenza e di un puntuale controllo datoriale sullo svolgimento della prestazione lavorativa, in luogo di mere prescrizioni di massima.

Nè può attribuirsi rilievo alla natura semplice e ripetitiva delle mansioni, in quanto come correttamente osservato dalla Corte di appello – ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato, sia di un lavoro autonomo. Nel caso in esame, come già detto, la sentenza impugnata ha escluso che fosse stata raggiunta la prova di alcuni indici (quello primario e di taluni indici sussidiari) della subordinazione ed ha (implicitamente) ritenuto non decisivi, in quanto compatibili anche con una prestazione di lavoro autonomo, quelli invece dimostrati in giudizio, riconducili essenzialmente alla fornitura di un elenco di clienti da contattare telefonicamente, alla predisposizione del testo contenente le indicazioni relative agli spettacoli da comunicare e all’uso di beni aziendali per lo svolgimento della prestazione.

7. Per il resto, va ribadito che è inammissibile la denuncia di falsa applicazione di legge, che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, ove tale denuncia sia mediata da una diversa ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.

8. Quanto al principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., esso opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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