Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17160 del 12/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.12/07/2017),  n. 17160

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3894/2016 proposto da:

CENTRALE DEL LATTE ALESSANDRIA E ASTI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO, 46, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA ANTONETTO, MARCO

FRANCO SCALVINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 454/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/09/2015 r.g.n. 870/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbimento ricorso incidentale;

udito l’Avvocato LUCA ANTONETTO;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La Centrale del Latte di Asti ed Alessandria spa ha presentato ricorso chiedendo che venisse cassata la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva accolto l’appello di A.G., autotrasportatore addetto alla consegna del prodotti lattiero caseari della società, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca di rigetto della domanda diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far tempo dal 1.12.1995 e l’illegittimità del recesso, qualificato come licenziamento, comunicato in data 4.10.2007, per mancato rispetto delle garanzie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, con condanna alla reintegrazione.

2) La Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto di natura autonoma il rapporto, ha accertato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ritenendo che tale subordinazione emergesse sia dai contratti prodotti, sia dall’istruttoria testimoniale. In particolare per la Corte da dette prove si evinceva che A. aveva il compito di “consegnare” i prodotti commercializzati dalla società, che il compenso era fisso e solo in parte in percentuale in relazione alla quantità di merce consegnata, che il mezzo usato non era di sua proprietà, che aveva un’area assegnata ed una clientela già acquisita, che vi era un preciso orario per il carico della merce e che l’ordine di consegna proveniva non già dal venditore, ma dal dall’azienda; infine che egli veniva controllato nel suo lavoro dall’ispettore commerciale, che i prezzi erano determinati dalla società, che non vi erano margini per sconti. La Corte ha poi ritenuto la nullità del licenziamento avvenuto con una lettera di recesso nell’ottobre 2007, riconducendo la fattispecie a quella di cui al licenziamento per mancanze, senza concedere termine a difesa prima di comminare la sanzione. Sono stati riconosciuti la sussistenza del rapporto subordinato, l’inquadramento nella qualifica di viaggiatore e piazzista, con condanna della Centrale del latte al pagamento del TFR e alla reintegrazione nel posto di lavoro.

3) La ricorrente ha affidato la cassazione della sentenza a sette motivi. Ha resistito A. con controricorso ed ha svolto anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, riguardante la violazione delle regole di liquidazione delle spese, depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4) Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione art.2094 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso la Corte territoriale di accertare gli elementi essenziali della subordinazione, avendo la sentenza evocato circostanze del tutto estranee alla nozione di subordinazione e non il requisito indefettibile e determinante, ossia il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre avrebbe elencato solo elementi di carattere sussidiario. 5)Con il secondo motivo si lamenta un omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, incompatibili con l’asserita subordinazione, in violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quali l’aver contrattato un corrispettivo a percentuale sui prodotti trasportati e consegnati, rimanendo a carico di A. le spese di gestione anche dell’automezzo della società datogli in comodato, la libertà di stabilire il “giro” delle consegne,senza orari prestabiliti nell’ambito di fasce orarie indicate dall’azienda.

6) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in termini di violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 1362 c.c., anche con riferimento agli artt. 1655 e 1678 c.c., e al D.Lgs. n. 286 del 2005, artt. 2, 5 e 6, per omessa considerazione dell’imprescindibile elemento della volontà delle parti. Secondo la società ricorrente la Corte avrebbe erroneamente ravvisato gli estremi della subordinazione nell’esecuzione di una serie di contratti di consegna/trasporto cui implicitamente ha fatto riferimento la sentenza a partire dal primo contratto del 1.1.1996, laddove le parti avevano esplicitamente assunto la particolare matrice contrattuale dei vari rapporti che, di volta in volta, faceva riferimento o ad un incarico per la consegna dei prodotto (i contratti del 1996, e del gennaio 1998),o ad un appalto di servizi di autotrasporto”, o ad un “accordo commerciale per il trasporto di prodotti latticini e caseari”, così violando anche il principio ribadito dalla Corte Costituzionale sella sentenza n. 75 del 7.5.2015 secondo cui “il nomen iuris adoperato dai contraenti non può avere valore assoluto, ma non può neanche essere del tutto pretermesso.

7) con il quarto motivo di ricorso la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e comunque un vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, in termini di illogicità manifesta della motivazione e sua irriducibile contraddittorietà, perchè la motivazione della sentenza sarebbe imperniata sulla verifica degli e(ementi fondamentali che distinguono il lavoratore subordinato rappresentante viaggiatore – piazzista dall’agente, lavoratore autonomo, in presenza di esplicita stipulazione tra le parti di una serie di distinti contratti di consegna/trasporto aventi oggetto inequivocabile, quale la consegna per conto della società dei prodotti dalla stessa commercializzati, oppure il servizio di trasporto dei prodotti caseari, a anche il carico, scarico e consegna dei prodotti di propria produzione dal punto di raccolta al punto vendita; oggetto affatto diverso da quello del contratto di agenzia.

8) Con il quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del CCNL 1992 per i dipendenti viaggiatori e piazzisti settore terziario, anche in relazione agli artt. 2094, 2095 e 2103 c.c.. Secondo la società la Corte avrebbe fatto un errato riferimento agli articoli del CCNL citato che definiscono il viaggiatore – piazzista di prima e seconda categoria, perchè tale norma contrattuale presuppone “a monte” la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, per disciplinare poi “a valle” l’inquadramento nell’una o nell’altra categoria.

9) Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta,sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del CCNL 1992 per i dipendenti viaggiatori e piazzisti settore terziario in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., oppure la violazione dell’art.132 n.4 c.p.c.. Secondo la società la Corte territoriale contraddittoriamente assumerebbe da una parte che il compito assegnato all’ A. sarebbe quello di sola “consegna” dei prodotti commercializzati con un preciso orario di carico della merce, ma allo stesso tempo che le mansioni sarebbero riconducibili alla figura prevista e descritta dall’art. 3, del culi citato, che regola l’attività di un lavoratore che, assunto stabilmente, ha l’incarico essenziale di collocare gli articoli trattati dall’azienda, anche provvedendo alla loro consegna, ma come attività meramente accidentale. In sostanza avrebbe errato la Corte nel ritenere che l’ A. svolgesse anche attività di collocamento degli articoli e non solo di consegna degli stessi.

10) I motivi, che possono essere valutati congiuntamente essendo connessi, sono infondati. Le censure sono sostanzialmente dirette a lamentare un’errata riconduzione dell’attività svolta dal lavoratore a quella di cui al CCNL dei viaggiatori e piazzisti, laddove i vari contratti di lavoro autonomo, stipulati tra le parti nel corso degli anni dal 1996 al 2007, avevano ricondotto tale attività ad altre e diverse figure contrattuali.

La Corte territoriale ha effettuato una corretta, sia pure concisa, operazione interpretativa e, analizzando sia il contenuto dei contratti stipulati tra le parti, che le testimonianze raccolte in primo grado, ha individuato come oggetto della prestazione quello della collocazione e della consegna merce presso i clienti della società, quindi le modalità della prestazione. In sostanza la sentenza ha motivato esaminando le risultanze istruttorie testimoniali dalle quali ha enucleato gli elementi ritenuti significativi per ricondurre l’attività dell’ A. a quella del piazzista di seconda categoria, con compito di collocare – quindi vendere – la merce che consegnava secondo l’ordine proveniente dalla società.

11) Infondata invero è la censura della ricorrente laddove lamenta che la Corte non avrebbe accertato l’indefettibile elemento della subordinazione consistente nel vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al datore di lavoro, avendo invece la sentenza riportato la testimonianza dove si fa riferimento al controllo dell’esecuzione della prestazione svolto da parte dell’ispettore commerciale (teste L.).

12) Questa Corte, come ricordato nella sentenza impugnata, si è già espressa in fattispecie analoga (cfr Cass. 16603/2009) precisando che nelle ipotesi di svolgimento della prestazione al di fuori dalla sede aziendale gli elementi distintivi tra l’attività di lavoratore autonomo agente o simile- e quella di lavoratore subordinato in qualità di piazzista-rappresentante di commercio, consistono proprio nella esistenza di obblighi da parte del piazzista di visite quotidiane programmate dal datore di lavoro, nell’assenza di margini di scelta della clientela che è indicata dal datore di lavoro, come anche nell’utilizzo di strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, quali ad esempio l’automezzo utilizzato per la collocazione e la consegna della merce venduta. Tutti elementi riportati e valutati in sentenza e desunti dall’istruttoria testimoniale.

13) Deve peraltro ribadirsi che l’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in cassazione.

13) Infine va rilevato, con particolare riferimento al quarto motivo di ricorso, che ciò che è rilevante ai fini dell’accertamento della subordinazione e quindi della concreta volontà delle parti iniziale o sopravvenuta, sono l’effettiva attività oggetto della prestazione e le modalità con cui tale prestazione sia svolta, non il nomen iuris del contratto. (cfr Cass. 22289/2014).

14) Con il settimo motivo di gravame la società lamenta l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e comunque la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e L. n. 300 del 1970, art. 7.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare che l’interruzione del rapporto era stata dovuta a grave inadempimento dell’ A., che si era reso responsabile di ammanchi di indebite trattenute; che la contestazione dei fatti vi sarebbe stata, avendo la società inviato al lavoratore ben tre lettere “di contestazione” dei fatti, il 4, 16 ed 18 ottobre 2007 e che pertanto vi sarebbe stato, comunque, il rispetto del principio del contradditorio L. n. 300 del 1970, ex art. 7, comma 3.

Il motivo è infondato. La natura subordinata della prestazione lavorativa dell’ A., così come ritenuta dalla sentenza impugnata la cui motivazione, per quanto prima osservato, non è soggetta a censure, comporta l’applicazione al rapporto delle norme di cui alla L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18. Dalle lettere della Centrale del Latte spa, allegate in apposito fascicolo depositato con il ricorso, si ricava che la società ha contestato le inadempienze richiedendo delle giustificazioni, ma non ha poi concesso un termine per consentire in concreto tale difesa. In particolare già con la lettera del 4.10.2007 la società aveva comunicato la risoluzione del rapporto, avendo intimato ad A. “la cessazione di qualunque servizio e l’immediata restituzione di tutti i beni di proprietà della società”. Con la comunicazione del 18.10.2007 la società ha soltanto confermato la risoluzione già intimata in precedenza. La decisione della Corte territoriale che ha ritenuto la nullità del licenziamento per violazione della procedura disciplinare sancita all’art. 7 citato è pertanto corretta. Peraltro la società non ha impugnato la statuizione della sentenza in punto di condanna anche al pagamento del TFR, oltre che alla reintegrazione.

15) deve invece trovare accoglimento il ricorso incidentale di A.G. con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2, 4, 5 e 28 e relative tabelle, della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, con riferimento alle spese processuali e agli onorari liquidati dalla Corte d’Appello, a carico della società soccombente, complessivamente in Euro 4000,00, oltre spese generali ed accessori, per entrambi i due gradi di giudizio. Secondo l’appellante incidentale la Corte territoriale era tenuta all’applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. n. 55 del 2014, in quanto la sentenza è stata emessa nel luglio 2015 e l’ammontare delle spese liquidate dalla Corte sarebbe stato pertanto inferiore ai valori medi di cui alle tabelle allegate al DM; valori che, in base all’oggetto della causa, rientravano nelle domande di valore indeterminabile, se non nello scaglione successivo, essendo la condanna di cui alla sentenza relativa ad una somma di oltre Euro 350.000,00.

La determinazione delle spese operata dalla Corte territoriale risulta effettivamente effettuata in violazione delle norme di cui al D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, tenuto conto delle tabelle allegate al DM citato. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti in fatto, la liquidazione può essere effettuata nella presente sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Deve ritenersi applicabile lo scaglione relativo al valore indeterminabile (D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5), non avendo peraltro il ricorrente fornito prova di una precisa quantificazione delle somme spettanti, presupposto necessario per affermare l’applicabilità dell’ultimo scaglione previsto dal DM citato (da 260.000,00 a 520.000,00).

Va inoltre rilevato che la liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado deve essere effettuata con riferimento al D.M. n. 140 del 2012, e non al successivo D.M. n. 55 del 2014, atteso che pur intervenendo la liquidazione giudiziale in un momento successivo alla data di entrata in vigore di tale ultimo DM, la relativa prestazione professionale era oramai completata prima di tale data (Cass. n. 2748/2016).

Va infine rilevato che la causa non può ritenersi particolarmente complessa e pertanto la quantificazione può essere effettuata con riduzione dei compensi come previsto da entrambi i DM (D.M. n. 149 del 2012, art. 4, commi 2, 3 e 11, 3; D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1).

Pertanto possono essere liquidati per il primo grado Euro 3600,00 complessivamente, tenuto conto anche della fase istruttoria, oltre gli accessori di legge e di Euro 3900,00 per il giudizio di appello, cui seguiranno gli accessori di legge.

Vanno liquidati Euro 4500,00 per il presente giudizio, oltre rimborsi ed oneri di legge ed accessori.

La società ricorrente principale, soccombente, va pertanto condannata al pagamento delle spese come prima liquidate.

PQM

 

Rigetta il ricorso principiale e in accoglimento del ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata quanto alla liquidazione delle spese di giudizio di merito e, decidendo nel merito, condanna la società al pagamento delle spese di primo grado liquidate in Euro 3600,00 oltre accessori di legge e delle spese del grado di appello liquidate in Euro 3900,00 oltre accessori di legge, condannando il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate Euro 200,00 per esborsi, in Euro 4500,00 per compensi professionali,,oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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