Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1716 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32611/2006 proposto da:

F.H. O H., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 15, presso lo studio

dell’avvocato CIDDIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati

DEFLORIAN Umberto, CORTI PAOLO, TRAVERSA EUGENIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Andrea, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVA’ LORENZO giusta

delega in atti;

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVA’ LORENZO giusta

delega in atti;

AURORA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS) (già WINTERBUR ASSICURAZIONI

S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, il Dott.

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCAROLLI TITO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

R.G., M.P., M.R., M.

C., AZD SANITARIA MERANO, COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, ITAS

IST TRENTINO ALTO ADIGE ASSIC MUTUA ASSIC SOC;

– intimati –

sul ricorso 223/2007 proposto da:

L’AVIVA ITALIA SPA, (OMISSIS) (già Commercial Unione Italia

S.p.A.) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso

lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDELE GIANFRANCO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrente –

contro

F.H. o H., AZD SANITARIA MERANO, A.

R., M.G., R.G., M.P.,

M.R., M.C., AURORA ASSIC SPA, ITAS IST

TRENTINO ALTO ADIGE ASSIC MUTUA ASSIC SPA;

– intimati –

sul ricorso 775/2007 proposto da:

AZIENDA SANITARIA MERANO, (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale pro tempore Dr. F.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GARTNER INGRID,

FASOLT GERHARD giusta delega a margine del controricorso con ricorso

incidentale condizionato;

– ricorrenti –

contro

F.H. o H., EX USL OVEST GESTIONE LIQUIDATORIA,

M.G., R.G., M.P., M.

C., M.R., A.R., ITAS IST TRENTINO

ALTO ADIGE ASSIC MUTUA ASSIC SOC, COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, AURORA

ASSIC SPA;

– intimati –

sul ricorso 933/2007 proposto da:

ITAS IST TRENTINO ALTO ADIGE ASSIC MUTUA ASSIC SOC, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato

SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FEDELE GIANFRANCO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

F.H. O H., AZD SANITARIA MERANO, A.

R., M.G., R.G., M.P.,

M.R., M.C., AURORA ASSIC SPA, AVIVA ITALIA

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 76/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, il 28/02/2006, depositata il 19/04/2006; R.G.N. 199/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato Francesco CIDDIO per delega avv. Eugenio TRAVERSA;

udito l’Avvocato Enrico CAROLI;

udito l’Avvocato Emanuele COGLITORE per delega avv. Andrea MANZI;

udito l’Avvocato Maurizio ROMAGNOLI;

udito l’Avvocato Emanuele COGLITORI per delega avv. Luigi MANZI;

udito l’Avvocato Tommaso SPINELLI GIORDANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale l’assorbimento dei ricorsi incidentali perchè

condizionati.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’1.4.1992 F.H. (o H.) conveniva in giudizio l’Unità Sanitaria Locale Ovest di Merano ed i medici M.G., M.G., G.A. e A.R., in servizio presso la stessa U.S.L., chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un errato trattamento medico erogatogli in occasione di una sua degenza presso l’ospedale generale di (OMISSIS) ove era stato ricoverato in conseguenza di un incidente stradale.

Il F. assumeva di avere subito esiti lesivi e rilevanti danni per il cui risarcimento indicava l’importo complessivo di L. 992.450.000.

Le parti convenute si costituivano in giudizio contestando la propria responsabilità, fatta eccezione per G.A. che veniva dichiarato contumace e, nei confronti del quale, nel corso del giudizio, si effettuava rinuncia agli atti.

Il convenuto A.R. chiamava in causa la società Winterthur (ora Aurora spa) mentre ad istanza della USL Ovest venivano chiamate in causa le società assicuratrici ITAS, Norwich Insurance (in seguito Commercial Union Italia spa ed ora Aviva Italia spa) e la Tirrena di Assicurazioni spa, quali coassicuratrici.

Posta in L.C.A. la Compagnia Tirrena di Assicurazioni spa che restava contumace, si costituivano invece in giudizio l’ITAS e la Norwich Insurance associandosi alle difese e conclusioni della Unità Sanitaria Locale Ovest.

Il giudizio, dichiarato interrotto per morte del difensore dell’USL Ovest, veniva riassunto nei confronti di quest’ultima e della neocostituita Azienda Sanitaria Locale di Merano ed assegnato alla Sezione Stralcio presso il Tribunale di Bolzano.

Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale, erano prodotti documenti e disposta consulenza tecnica.

L’Azienda Sanitaria Locale di Merano concludeva chiedendo, tra l’altro, dichiararsi il suo difetto di legittimazione processuale passiva e pertanto inammissibili e da respingere tutte le domande proposte dall’attore nei suoi confronti.

Con sentenza n. 442/2004 del 3.4.2004, il Tribunale di Bolzano dichiarava l’estinzione ex art. 306 c.p.c. del rapporto processuale tra l’Azienda Sanitaria di Merano e la Compagnia Tirrena di Assicurazioni spa, accertando e dichiarando “che in relazione al fatto di danno per cui è causa, vi è stata la responsabilità colposa dei sanitari dell’Ospedale Generale di (OMISSIS) (di pertinenza dell’Azienda Sanitaria di Merano, già Unità Sanitaria Locale Ovest)”; condannava le parti convenute Azienda Sanitaria di Merano, Dott. A.R., Dott. M.G., Dott. M.G., in solido tra loro al pagamento in favore dell’attore F.H. dell’importo di Euro 335.033,86, oltre accessori; accertava e dichiarava, inoltre, che le Compagnie Assicuratrici ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni e Norwich Union Fire Insurance Society Limited erano obbligate a tenere indenne (nei limiti del massimale) la propria assicurata Azienda Sanitaria di Merano da quelle somme che la stessa, per la parte posta a suo carico, sarebbe stata tenuta a pagare, in forza della medesima sentenza, a titolo risarcitorio per il danno subito dall’attore F.H.. Pronunciava quindi condanna in tal senso. Dichiarava che la chiamata Winterhtur Assicurazioni spa era tenuta e quindi condannata a tenere indenne (nei limiti del massimale) il proprio assicurato A.R. per quanto tenuto a pagare in forza della medesima sentenza.

Contro quest’ultima proponevano appelli principali ed incidentali le parti convenute e chiamate e lo stesso attore, mentre l’USL Ovest rimaneva contumace.

Tutti i diversi giudizi venivano riuniti alla causa iscritta sub.

R.G. 199/04.

L’Azienda Sanitaria di Merano proponeva appello in via preliminare e pregiudiziale deducendo l’erronea affermazione della sua legittimazione processuale passiva.

La Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano “in totale riforma della sentenza n. 442/04 del 3.4.2004, del Tribunale di Bolzano, rigettava le domande proposte da F.H. nei confronti delle parti convenute nel primo grado di giudizio, con conseguente inefficacia delle condanne di manleva adottate nei confronti delle parti chiamate in causa”; compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e condannava l’attore F. al pagamento delle spese della consulenza-tecnica.

F.H. o H. proponeva ricorso per cassazione.

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato l’Aviva Italia s.p.a., già Commerciai Union Italia s.p.a. (RGN 223/07).

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato l’Azienda Sanitaria di Merano (RGN. 775-07).

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato l’Itas – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni (RGN 933/07) .

Resistevano con controricorso A.R., M.G., Aurora Assicurazione (già Winterthur Assicurazioni.

Non svolgevano attività difensiva R.G., vedova M., P., R. e M.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale (indicato con il n. 2) parte ricorrente denuncia “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 1176 c.c., art. 1218 c.c., art. 2797 c.c., art. 40 c.p., art. 41 c.p.”.

Sostiene F.H. che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte d’Appello conseguono “ad una vistosa violazione dei principi in materia di onere probatorio” ed in specie del regime sancito dall’art. 1218 c.c., applicabile alla responsabilità medica in quanto responsabilità contrattuale. In base a detta norma si afferma infatti che i convenuti avrebbero dovuto dimostrare come la lussazione vertebrale fosse insorta in modo assolutamente imprevisto ed imprevedibile e come questa non sarebbe stata, con certezza, riscontrabile attraverso l’accertamento radiologico essendo inconferente per la diagnosi della patologia.

Tale prova, sostiene parte ricorrente, non è stata fornita. Ritiene invece il F. di aver pienamente assolto il relativo onere posto a suo carico dimostrando come i medici che lo ebbero in cura tennero una “condotta omissiva gravemente negligente e imperita sotto molteplici profili (…) eseguendo in modo non ortodosso e parziale l’indagine radiologica”.

Il motivo è infondato.

Con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato, la Corte d’Appello ha infatti sottolineato la “precisa differenziazione (…) tra la lesione iniziale a carico del rachide cervicale (…) e la successiva lussazione manifestatasi in modo clinicamente improvviso il (OMISSIS) quando il F. era ricoverato presso l’Ospedale di (OMISSIS)”. Ed ha posto in evidenza la “radicale diversità delle due (…) lesioni: l’uria afferente alle parti molli del tessuto corporeo e l’altra (…) alla struttura ossea vera e propria”.

In sintesi, secondo la Corte d’Appello, “la seconda lesione è sicuramente sopravvenuta rispetto alla prima ed è ben ragionevole indurre che essa non fosse ancora in atto durante l’intero periodo di ricovero nell’ospedale di (OMISSIS)”; perciò presso tale nosocomio nessuna indagine medica avrebbe potuto rilevare una patologia ancora inesistente. La Corte sottolinea proprio la “modalità improvvisa del manifestarsi” della seconda lesione e che in (OMISSIS) il F. “ebbe un improvviso crollo con susseguente paresi delle gambe e deficit della sensibilità”. In tal senso la Corte, con valutazione discrezionale ma adeguatamente motivata, riprende quanto affermato dal CTU B. che nella sua relazione esclude la possibilità di una iniziale sublussazione ed evidenzia che lo stesso medico legale di parte attrice aveva indicato come prossima conseguenza dell’incidente stradale la sola “lacerazione delle capsule articolari di entrambe le articolazioni intervertebrali”. Nè B. parla di “disturbi della sensibilità” o di “sintomi di paralisi alle estremità”, ma soltanto di altri sintomi inidonei comunque ad ingenerare sospetti di incipiente paralisi. E’ altresì significativo che secondo il Dott. E.V. il F., al momento del ricovero all’ospedale di (OMISSIS), non lamentava dolori alla testa ma soltanto alla mano escoriata. In termini analoghi si esprimevano del resto la stessa W., moglie del F. e il Dott. H.. Addirittura, ad almeno tre giorni dall’incidente, la condizione del F. era migliorata rispetto al momento del ricovero in (OMISSIS) e non vi era evidenza di gravi lesioni.

In questo quadro, sotto il profilo probatorio deve rilevarsi che l’omissione della presunta condotta doverosa imputata da parte ricorrente ai medici radiologi di (OMISSIS) non può considerarsi “elemento logico indefettibile” delle conseguenze lesive per cui è causa. Ed ha errato il giudice di primo grado nell’aver attribuito alla menzionata omissione il carattere di antecedente causale senza tener conto degli elementi contrari evidenziati dal ctu, sicchè in difetto di questa condizione è il rapporto causale che manca del tutto o che non è stato dimostrato da chi ne aveva l’onere e cioè dall’attore, almeno con elevato grado di credibilità razionale.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa corte infatti, il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass., 11.5.2009, n. 10743).

Sotto il profilo dell’onere probatorio, toccava all’attore F. dimostrare, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, che le cure dei sanitari di (OMISSIS), se correttamente e prontamente prestate avrebbero avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (Cass., 11.5.2009, n. 10743).

Ma tale prova non è stata fornita.

Con il secondo motivo del ricorso (indicato con il n. 3) si denuncia “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 1176 e 1218 c.c., art. 40 c.p., art. 41 c.p.”.

Lamenta parte ricorrente l’omessa esecuzione, da parte dei sanitari, di ulteriori accertamenti diagnostici ed in specie l’omessa esecuzione della Tac dopo che i tradizionali esami radiologici non avevano fornito un quadro completo della colonna vertebrale. Sostiene in tal senso il F. che l’esecuzione della TAC avrebbe permesso di evidenziare la lesione legamentosa preesistente all’accertamento radiologico e sfociata nella lussazione vertebrale, così consentendo di impedire le ulteriori conseguenze dannose del sinistro. La circostanza poi che la struttura ospedaliera di (OMISSIS) fosse priva del suddetto strumento diagnostico non era tale da esonerare da responsabilità i medici, potendo il paziente essere trasferito in altro ospedale che ne fosse fornito, come di fatto avvenne in seguito, presso l’ospedale di (OMISSIS).

Nè, si afferma, rileva la circostanza che indicazioni sulla necessità della TAC non siano emerse nei tre giorni di degenza a (OMISSIS) perchè l’art. 1176 c.c., comma 2, impone di valutare la diligenza ex ante e non ex post: la TAC infatti non costituiva uno strumento complementare rispetto a quello radiologico, ma uno strumento sostitutivo dello stesso per cui, risultato inefficace l’accertamento radiologico, deve considerarsi omessa ogni indagine diagnostica.

Anche questo motivo è infondato.

Con valutazione di merito non sindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata, l’impugnata sentenza rileva infatti che la TAC si colloca, secondo il Dott. L. che effettuò l’intervento chirurgico in (OMISSIS), “solo dopo l’operazione per avere un quadro esatto dell’altezza della lesione”, ma non era necessaria per la diagnosi.

Quanto poi all’adeguatezza dell’indagine radiologica osserva l’impugnata sentenza che non rilevano le modalità di esecuzione della stessa, trattandosi di indagine complessa e dai risultati incerti, tant’è che pur essendo stata utilizzata a (OMISSIS) la stessa tecnica utilizzata a (OMISSIS), i risultati non furono coincidenti.

Nè migliori risultati radiografici avrebbero consentito di approfondire la conoscenza del quadro patologico a carico del F. perchè “in assenza di apprezzabili dislocazioni vertebrali” non era in quei giorni rilevante la lesività legamentosa che avrebbe poi portato alla lussazione della 6^ vertebra cervicale. In altri termini, secondo la CTU, in assenza di strumenti per effettuare la TAC, le lesioni legamentose non sarebbero state comunque rilevabili anche ad una approfondito esame radiografico.

E’ d’altra parte da escludere, prosegue la Corte, che i sintomi dai quali era affetto il F. potessero indurre a supporre l’utilità di indagini più approfondite volte ad apprezzare eventuali, ulteriori patologie. E comunque l’impugnata sentenza esclude, in base ad un accertamento di fatto, di poter rimproverare ai sanitari appellati di non aver indirizzato il paziente verso altro ospedale in quanto consapevoli di trovarsi in una struttura inadeguata, dato che il giudizio di inadeguatezza della struttura va proporzionato rispetto alla condizione del paziente.

Con il terzo motivo (indicato con il n. 4) parte ricorrente denuncia:

“Ex art. 360 c.p., n. 5: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La contraddittoria esclusione operata in sentenza della necessità di un’indagine radiologica estesa alla sesta e settima vertebra cervicale a fronte della conclamata insufficienza dell’accertamento diagnostico eseguito”.

Sostiene parte ricorrente che l’esame radiologico condotto dai medici dell’Ospedale di (OMISSIS) fu gravemente carente perchè omise di visionare la situazione della sesta e settima vertebra della colonna.

La Corte d’Appello, secondo il F., avrebbe invece dovuto accertare se tali vertebre, al momento del ricovero a (OMISSIS), erano o no perfettamente allineate e se poteva essere esclusa la presenza di sintomi dai quali ricavare che le due vertebre (6^ e 7^ cervicale), non verificate in sede radiologica, fossero distanziate in modo anomalo.

In sintesi, secondo parte ricorrente, la tesi relativa alla assenza di sintomatologia tale da far ritenere ai sanitari una lesione in atto alle parti molli è priva di dimostrazione e smentita dalle emergenze istruttorie: nessuna circostanza poteva infatti indurre i sanitari a trascurare un accertamento radiologico completo, mentre una ricostruzione in termini probabilistici ex post è di per sè lacunosa.

Anche questo motivo deve essere rigettato.

La Corte afferma infatti, anche alla luce delle conclusioni del Ctu prof B., che non era rilevabile la presenza di “sintomi a carico della colonna cervicale che potessero indicare l’esistenza delle lacerazioni dei legamenti paravertebrali”. E sostiene che i sintomi evidenziati erano ragionevolmente compatibili con le plurime lesioni paratraumatiche che il F. aveva riportato in occasione del sinistro. Di conseguenza, prosegue la corte, è da escludere che i detti sintomi potessero far ritenere utili più approfondite indagini volte ad accertare ulteriori patologie oltre quelle già rilevate; ciò tanto più perchè successivi approfondimenti diagnostici presso un altro ospedale avrebbero comportato un lungo viaggio per il F., già politraumatizzato. Quest’ultimo del resto, a tre giorni di distanza dal sinistro, a (OMISSIS), presentava una situazione migliorata, tant’è che fu trasferito a (OMISSIS).

Evidenzia ancora la Corte che il Ctu prof B. nel suo elaborato non parla di “disturbi della sensibilità” e ancor meno di sintomi di paralisi alle estremità ma di segni di contusione cranica, commozione cerebrale, amnesia retrograda, limitazione funzionale alla colonna cervico-dorsale; e al momento del ricovero a (OMISSIS) F. non lamentava dolori alla testa ma soltanto dolori alla mano escoriata.

La stessa Moglie del F. parlava poi di dolori riferibili alla frattura della settima costa di destra.

Con il quarto ed ultimo motivo (indicato con il numero 5) parte ricorrente denuncia infine “Ex art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’omessa valutazione della rilevanza causale del falso referto di data (OMISSIS) redatto dal Dott. A.. L’obbligo per i sanitari di disporre altri accertamenti. Le contraddittorie ed insufficienti giustificazioni fornite dalla Corte d’Appello di Bolzano per escludere tale obbligo”.

Sostiene il F. che non solo i sanitari di (OMISSIS) hanno omesso l’esame radiologico delle vertebre C6 e C7, ma hanno anche redatto un referto radiologico consapevolmente falso attestante: “Col. Cerv.:

non linee di frattura radiologicamente apprezzabili”.

Secondo parte ricorrente non di omissione si tratta ma di condotta positiva da porre in diretta concatenazione causale con il successivo evento lesivo. Anzi, secondo il F., la certa consapevolezza del radiologo di aver eseguito un’indagine solo parziale lo avrebbe dovuto indurre ad applicare i principi coniati dalla giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità medica secondo i quali la diligenza esige che qualora l’impiego di uno strumento diagnostico non dia risultati soddisfacenti si ricorra ad altri accertamenti e che non è esonerato il medico che non disponendo di un dato strumento diagnostico, ometta di avviare il paziente alla struttura che ne sia provvista.

Anche quest’ultimo motivo è infondato.

Premesso che la valutazione sulla falsità dell’accertamento radiologico è giudizio di fatto e che tale falsità non è stata rilevata dall’impugnata sentenza, occorre ricordare come l’indagine attraverso la TAC non risultò necessaria durante il periodo del ricovero presso l’ospedale di (OMISSIS) e poi di (OMISSIS); come i sintomi evidenziati erano del tutto compatibili con le plurime lesioni traumatiche riportate dal F. in occasione del sinistro;

come non potevano indurre a supporre l’utilità di più approfondite indagini per rilevare ulteriori patologie, tanto più che l’effettuazione della Tac avrebbe imposto un lungo viaggio al F., già politraumatizzato.

Per tutte le ragioni che precedono deve in conclusione essere rigettato il ricorso principale mentre devono considerarsi assorbiti il ricorso incidentale condizionato dell’Aviva Italia s.p.a.; quello dell’Azienda Sanitaria di Merano; quello dell’Itas, Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni.

Tenuto conto della complessità della vicenda processuale e del diverso esito dei giudizi di merito si ritiene di dover compensare fra tutte le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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