Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1716 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1716 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 21644-2010 proposto da:
CONSORTILE ESECUZIONE NUOVI INSEDIAMENTI BANCA ITALIA
_A

-7.ATT e19ttimmente dnm3GliiatQ

ARCHIMEDE 97,

ln ROMA

VIA

presso lo studio del1’avvocat.0 LEOPOLDO

DE MEDICI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FRASCATI in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2010 della COMM.TRIB.REG.

(Aitty
RUE^, depositata il 09/02/2010;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

25/10/2017

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.21644/2010
FATTI DI CAUSA
A norma dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, l’Agenzia
delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione del
sostituto di imposta Mod.770/2001, per l’anno 2000, presentata dalla
Seifra (Società consortile per l’esecuzione dei nuovi insediamenti della
Banca d’Italia in Frascati a r.I.), verificando l’insussistenza di un credito di

versare all’erario a titolo di ritenute operate sul trattamento di fine
rapporto corrisposto ai propri dipendenti. Seguiva la notificazione della
cartella di pagamento per un importo di euro 115.561, comprensivo di
interessi e sanzioni.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale
di Roma che lo rigettava con sentenza n.309 del 2008.
La società proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria
regionale con sentenza del 9.2.2010.
Contro la sentenza di appello la società ricorre per cassazione sulla
base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.Primo motivo:”violazione e falsa applicazione dell’art.24 comma 1,
dell’art.111 comma 1 e 2 Cost. e dell’art.19 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546″, per violazione del diritto costituzionale alla difesa
in giudizio, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha
rigetto l’appello perché la contribuente non aveva adottato misure di
tutela stragiudiziale prima di proporre il ricorso.
Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La
Commissione tributaria regionale non ha rigettato l’appello perché la
contribuente non aveva osservato un presunto obbligo di attivare istanze
preventive di annullamento in autotutela, o per avere omesso di fornire
chiarimenti o per mancata risposta all’avviso bonario antecedente alla
emissione della cartella; il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione
sul diverso assunto che il credito di imposta evidenziato solo nella
dichiarazione presentata nell’anno 2001, relativa all’anno di imposta

imposta utilizzato in compensazione, a scomputo delle somme da

2000, quale credito di imposta pregresso, non trovava riscontro nelle
precedenti dichiarazioni.
2.Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.3 commi
211 e 213 legge 23.121996 n.662, dell’art.163 d.P.R.917 del 1986,
dell’art.53 Costituzione”, nella parte in cui il giudice di appello ha
ritenuto la decadenza della società dall’esercizio del diritto di credito
derivante dai pregressi versamenti effettuati a titolo di acconto sulla

avere esposto, nelle precedenti dichiarazioni del sostituto, il credito di
imposta effettivamente esistente.
Il motivo è fondato. La sentenza impugnata conferma il
disconoscimento del credito di imposta operato dall’Ufficio basandosi
esclusivamente sul fatto che esso non era stato indicato nelle precedenti
dichiarazioni e che la società non aveva presentato una dichiarazione
integrativa a correzione della omissione commessa. Il giudice di appello
non esamina la questione sostanziale circa la effettiva sussistenza e
spettanza del credito di imposta, affermate dalla società sulla base dei
seguenti dati: in adempimento di quanto prescritto dall’art.3 commi 211
della legge n.662 del 1996, la Seifra aveva proceduto, in qualità di
sostituto di imposta, ad effettuare il versamento all’erario di un importo
pari alla prescritta percentuale dell’ammontare complessivo dei
trattamenti di fine rapporto maturati sino al 31.12.1996 e 31.12.1997, a
titolo di acconto anticipato delle imposte da trattenere al momento della
effettiva corresponsione del t.f.r. ai lavoratori dipendenti. La stessa
società contribuente ammetteva che, per errore materiale, non aveva
indicato nella dichiarazione dei sostituti di imposta per gli anni 1997-1999
i crediti di imposta maturati in virtù dei versamenti effettuati a titolo di
anticipo delle imposte sul t.f.r. negli anni 1997 e 1998.
A norma dell’art.3 comma 213 della legge 662 del 1996 i versamenti
a titolo di anticipo di imposta sul t.f.r., effettuati ai sensi del precedente
comma 211, costituiscono crediti di imposta specifici e a destinazione
vincolata, potendo essere utilizzati esclusivamente a scomputo delle
ritenute d’imposta che il sostituto deve effettuare e versare all’erario al
momento della erogazione del t.f.r. ai lavoratori dipendenti. Nel caso in
esame la società ha affermato che il primo utilizzo effettivo del credito di

2

imposte dovute all’atto della liquidazione dei t.f.r. per il solo fatto di non

imposta in oggetto era

avvenuto nell’anno di imposta 2000, con

esposizione del credito nella dichiarazione Mod.770/2001. In ogni caso
deve essere applicato il principio di diritto stabilito da questa Corte
secondo cui, al di fuori dei casi in cui sono previsti specifici termini di
decadenza per la utilizzazione del credito di imposta ( non ricorrente nel
caso in esame), in sede contenziosa deve essere riconosciuta al
contribuente la possibilità di opporsi alla maggiore pretesa tributaria

che incidono sull’an o sul quantum della pretesa tributaria (Sez.U.
n.13378 del 2016).
3.Terzo motivo; “violazione e falsa applicazione dell’art.111 comma
6 Cost. e 36 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546” per
violazione dell’obbligo anche costituzionale di motivazione della sentenza,
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del
Lazio, in diversa composizione, perché, in applicazione del principio di
diritto indicato, esamini nel merito la fondatezza dell’assunto della
contribuente, sulla quale grava il relativo onere probatorio, di avere
effettivamente versato all’erario le ritenute a titolo di anticipo di imposta
sul t.f.r. nella misura indicata quale credito di imposta nella dichiarazione
del sostituto relativa all’anno 2000. Alla stessa Commissione tributaria
regionale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria
regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso il 25.10.2017.

Presidente
Aurelio appabianca

azionata dal fisco, dimostrando l’esistenza di errori di fatto od omissioni

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