Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1716 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5288-2016 proposto da:

SININFORM – SINERGIE PER L’INFORMATICA SRL, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 367/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSEM,

depositato il 16/07/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato il 30 maggio 2011, la s.r.l. Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare, promossa dalla Banca nel 1992, svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala;

che con Decreto in data 16 luglio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda;

che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo che l’iter della vicenda processuale, che ha visto la Banca nella veste di creditore procedente, si è svolto in un arco di tempo non ragionevole, e pur tuttavia non ascrivibile all’apparato della giustizia sino all’udienza del 3 giugno 2004, momento in cui è stata integrata la documentazione necessaria ai fini della vendita; dovendosi – quanto al periodo successivo – detrarre i cinque anni che rappresentano il normale arco di tempo di una procedura esecutiva immobiliare di elevata difficoltà, considerando anche i periodi medi di mesi quattro per ogni vendita senza incanto con esito negativo;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 febbraio 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero non ha notificato controricorso, essendosi limitato a depositare un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) ci si duole che la Corte d’appello abbia attribuito, a carico dell’istante, sia tutto il periodo dalla nomina del c.t.u. (gennaio 2002) sino al 3 giugno 2004 (ed in particolare, soprattutto, il semestre intercorso tra l’udienza del 2 dicembre 2003 e quella del 3 giugno 2004), sia i tempi necessari per l’espletamento delle vendite senza incanto con esito negativo;

che, inoltre, ad avviso della ricorrente, il giudizio di elevata difficoltà sarebbe non solo illogico (in quanto basato sull’emergenza di integrazioni non specificate, e di cui non sarebbe dedotto in che modo esse avrebbero concretamente aggravato la procedura presupposta, rendendola eccezionalmente complessa), ma, soprattutto dette integrazioni si riferirebbero a periodi (anteriori al 3 giugno 2004) comunque non valutabili ai fini dell’equa riparazione, in quanto relativi ad un arco temporale non ascrivibile all’apparato della giustizia, e quindi già preliminarmente sottratti dalla protrazione complessiva del procedimento presupposto;

che – prosegue la ricorrente – per il periodo successivo al 3 giugno 2004 la Corte siciliana non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a giustificare un giudizio di complessità, del procedimento esecutivo presupposto, superiore a quella media di tre anni;

che il motivo è infondato;

che occorre premettere che per un processo, anche esecutivo, la durata standard, in un grado di giudizio, è pari a tre anni (Cass., n. 15998 del 2013);

che nella specie la Corte territoriale ha però motivato, con una valutazione congrua e priva di mende logiche e giuridiche, le ragioni che militano per una determinazione in cinque anni del periodo di durata ragionevole, in considerazione delle integrazioni resesi necessarie in sede di c.t.u. e del fatto che numerose vendite erano andate deserte (cfr. Cass., n. 13632 del 2016; e Cass., n. 13617 del 2016);

che, sotto quest’ultimo profilo, il decreto impugnato ha evidenziato che – chiesta e disposta la vendita dei beni pignorati – seguivano vendite senza incanto con esito negativo in data 20 aprile 2006, 16 novembre 2006, 8 marzo 2007, 25 gennaio 2008, 28 novembre 2008, 16 aprile 2009 e 10 dicembre 2009;

che del pari congrua – e frutto di apprezzamento rimesso alla esclusiva valutazione del giudice del merito – è la sottolineatura che non può essere addebitato all’apparato del sistema giudiziario il periodo della procedura esecutiva anteriore al 3 giugno 2004, atteso che fino a quella data la banca pignorante non aveva provveduto a produrre la completa documentazione, necessaria ai fini della vendita;

che la Corte d’appello ha effettuato una valutazione sia di non addebitabiltà all’apparato della giustizia sia di complessità – e quindi di ragionevolezza del termine – ancorata alla concreta vicenda (cfr. Cass., n. 13623 del 2016);

che, pur formalmente denunciando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, la ricorrente in realtà sollecita questa Corte a compiere un inammissibile sindacato del giudizio di fatto operato dalla Corte di Caltanissetta;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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