Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1716 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13256-2021 proposto da:

TE.RRA SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 59,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BAVA, presso l’avvocato VITO

MASCOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BENETTON GROUP S.R.L., (OMISSIS);

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 634/2021 del

TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 08/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO;

lette le conclusioni scritte dal SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

MISTRI CORRADO che conclude per l’infondatezza dell’istanza di

regolamento di competenza proposta da TERRA SRL avverso la sentenza

n. 634/2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso, dichiarando per

l’effetto la competenza del Tribunale di Treviso a conoscere della

controversia indicata in epigrafe.

 

Fatto

RITENUTO

che con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Treviso, investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di Benetton Group s.r.l., nei confronti di TE.RRA s.r.l., per il corrispettivo della vendita della merce di cui alle fatture prodotte, affermata la propria competenza per territorio, che era stata contestata dall’opponente, rigettò l’opposizione;

ritenuto che avverso la riportata statuizione TE.RRA s.r.l. propone regolamento facoltativo di competenza, che la controparte resiste con memoria e che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

ritenuto che la ricorrente assume che la competenza appartenga al Giudice di Bari poiché in assenza di un titolo negoziale nel quale le parti abbiano indicato l’importo del corrispettivo, costituendo la fattura documento fiscale unilaterale, il giudice competente avrebbe dovuto individuarsi secondo il foro del debitore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è destituito di giuridico fondamento:

a) le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore, a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4 (S.U. n. 17989, 13/9/2016, Rv. 640601, conf., ex multis, Cass. n. 7722/2019) e, nella specie, appunto, il Giudice dell’ingiunzione ha fatto luogo a un tale accertamento;

b) inoltre, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del “forum destinarne solutionis”, la designazione contrattuale, quale luogo per l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l’acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498 c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (ex multis, Sez. 6, n. 19894, 23/09/2020, Rv. 659222);

considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso per regolamento di competenza, conferma la competenza del Tribunale di Treviso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

 

 

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