Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17159 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 27/11/2020), n.27159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19049-2018 proposto da:

SACE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

44, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETITTO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MATTEO RESCIGNO, MARIA CARLA

MINIERI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5502/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Sace ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata nel passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS). Ha titolato la propria richiesta nell’avere rilasciato una “lettera di manleva”, quale forma di intervento di sostegno pubblico ex D.Lgs. n. 123 del 1998, e di averla poi onorata a seguito dell’escussione effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro, soggetto mutuante e garantito dalla manleva.

Ha inoltre aggiunto di avere, già prima della subita escussione, accertato la sussistenza di inadempimenti dell’impresa mutuataria e dato altresì corso al procedimento di revoca del sostegno pubblico.

Il giudice delegato ha ammesso il credito al chirografo.

2.- Sace ha allora proposto opposizione L. Fall., ex art. 98, avanti al Tribunale di Milano. Che la ha respinta con decreto depositato in data 16 maggio 2018.

3.- Premesso che il privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, è “condizionato alla ricorrente di specifici requisiti” – “la revoca dell’intervento” e “l’esistenza di un finanziamento erogato” in base a detto D.Lgs. n. 123 del 1998 -, il Tribunale ha affermato che “entrambi gli elementi non sussistono nel caso di specie”.

4.- Quanto alla revoca del beneficio, il decreto ha osservato che “questa sarebbe stata disposta da Sace” con lettera datata 14.04.2015, a seguito del mancato riscontro a precedente lettera del 2.03.2015″, per argomentare che tale lettera, in realtà, “fa riferimento unicamente all’avvio del procedimento, sì che non risulta “l’adozione di un formale provvedimento di revoca”. E “tuttavia” – ha precisato l’immediato prosieguo “deve ritenersi pacifico il sopravvenuto provvedimento di revoca, considerato il contenuto delle comunicazioni prodotte (la contestazione del 2.03.2015 e la contestazione/comunicazione del 14.04.2015)”.

Tale revoca – si è dunque rilevato – “deve considerarsi viziata per eccesso di potere” e “quindi soggetta a disapplicazione da parte del giudice ordinario”, posto che il “giudizio incidentale sulla legittimità del provvedimento da parte del Tribunale riconosciuto in termini generali dalla L. n. 2248 del 1865, All. E, è nella fattispecie consentito dalla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario”, trattandosi di situazione in cui “il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto”.

Ciò posto, il Tribunale ha poi rilevato che, nella specie, il vizio di eccesso di potere si è manifestato “sotto forma di illogicità della motivazione e di sviamento di potere”: “l’avvio del procedimento di revoca è esplicitamente fondato sul dedotto inadempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione del mutuo erogato da BNL” ed è “illogico dedurre che un inadempimento del beneficiario mutuatario possa far scaturire una richiesta di documentazione atta alla dimostrazione della destinazione del mutuo erogato”; i controlli effettuati da Sace, in connessione “coll’imminente escussione della garanzia”, “appaiono essere stati disposti al solo scopo di addivenire a un procedimento di revoca, che avrebbe consentito al credito restitutorio di assumere astrattamente rango privilegiato ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9”.

5.- Il Tribunale ha poi affermato che la “prestazione di garanzia erogata da Sace a MPS non è sussumibile” nella nozione di finanziamento di cui al citato D.Lgs. n. 123 del 1998. In base a una “interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni rilevanti”, il termine “finanziamento” implica necessariamente – così si è osservato – una “contribuzione diretta in danaro a favore del soggetto beneficiato”.

D’altro canto – pure si è aggiunto – il “meccanismo di surrogazione nei diritti ex art. 1203 c.c.”, di cui al D.Lgs. n. 143 del 1998, art. 7, istitutivo di Sace, “appare del tutto incompatibile con il riconoscimento del suddetto privilegio”: il privilegio non sarebbe riconoscibile al soggetto garantito, originario creditore (che viene soddisfatto da Sace, il quale si surroga nei suoi diritti), ma solo a favore di Sace; “in questo caso il privilegio derogherebbe”, allora, “ai principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, perchè attribuirebbe al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il credito del creditore originario”.

6.- Avverso questo provvedimento propone ricorso la s.p.a. Sace, esponendo cinque motivi di cassazione.

Il Fallimento resiste con controricorso, anche assumendo l’inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente.

Il resistente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che qui di seguito si riportano.

Primo motivo: “violazione della L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5”.

Secondo motivo: “violazione della L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5”.

Terzo motivo: “violazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1 e 7, e del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5”.

Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1 e 7, e del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, e dell’art. 1 TUB, comma 2, lett. f), punto 6, e dell’art. 106 TUB, comma 3”.

Quinto motivo: “violazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, e dell’art. 1745 c.c., in combinato disposto”.

8.- In punto di inammissibilità del ricorso il controricorrente (sia in sede di controricorso, che in memoria) adduce due distinti rilievi.

Il primo attiene all’assunto difetto di autosufficienza dei primi due motivi, “non avendo controparte nè citato con precisione, nè indicate con il richiamo alla numerazione del fascicolo dell’opposizione le due comunicazioni pec rilevanti ai fini dell’impugnativa”.

Il secondo, che appare riferita al ricorso in quanto tale, “ripropone l’eccezione… per cui non è vera (nè vi è alcun preciso riferimento documentale) l’affermazione avversaria per cui Sace avrebbe accertato l’inadempimento dell’impresa beneficiaria alle obbligazioni assunte nella lettera di manleva “ivi inclusi la veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 10, e il rispetto degli impegni di comunicazione”.

9. Le eccezioni di inammissibilità svolte dal controricorrente vanno disattese.

In ordine al primo rilievo, va osservato che, nell’ambito dei primi due motivi, il ricorrente si limita a richiamare alla sussistenza, in fattispecie, di un atto di “revoca” del beneficio: atto la cui esistenza – e consistenza – è assunto come a presupposto della motivazione svolta dal decreto impugnato (cfr. sopra, n. 4, primo capoverso).

Il secondo rilievo fa riferimento ad aspetti (veridicità delle dichiarazioni e rispetto degli impegni di comunicazione), che risultano estranei all’ambito del presente giudizio, posto se non altro che il decreto impugnato ha ritenuto che, nella specie, la revoca del beneficio sia stata determinata dall’inadempimento del beneficiario all’obbligo di restituzione del mutuo erogato da BNL.

10.- Il primo motivo del ricorso svolto da Sace sostiene che il Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni della L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5, “in quanto, pur formalmente dichiarando di disapplicare meramente il provvedimento di revoca, ha invero sostanzialmente annullato lo stesso”. “Delle due l’una”, si rileva: “o l’atto non costituisce provvedimento amministrativo, rientrando quindi nella cognizione piena del giudice ordinario, il quale potrebbe pertanto astrattamente annullarlo o dichiaralo nullo, ma non certo disapplicarlo; oppure la revoca ha natura amministrativa e, conseguentemente, sfugge dall’annullamento diretto del giudice ordinario e può essere solo disapplicata dallo stesso”.

In ogni caso, pur a volere ritenere l’atto di revoca un provvedimento amministrativo, il decreto non ha comunque fatto uso corretto del potere di disapplicazione: posto che tale atto, “assolutamente legittimo non essendo stato impugnato nelle sedi dovute”, “non è venuto in rilievo, nella vicenda in esame, in via meramente incidentale, ma come oggetto di decisione”.

11.- Il secondo motivo di ricorso si sostanzia, a sua volta, nel rilevare che il decreto impugnato “si è arrogato un potere – quello dell’annullamento in via diretta del provvedimento, ovvero di disapplicazione di un atto iure privatorum – che è precluso dalla legge in ragione del riparto di giurisdizione sancito dalla L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5”.

12.- Il terzo motivo di ricorso rileva che il Tribunale ha errato nel ritenere escluso dal privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, l’intervento di sostegno pubblico realizzato a mezzo di rilascio di garanzia personale.

“Non vi sono validi motivi per discriminare, tra le varie forme di sostegno pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1 e 7, il rilascio di garanzie”. “Sarebbe del tutto illogico, al punto di esporre la norma in esame a profili di illegittimità costituzionale difficilmente superabili, ritenere che il legislatore abbia inteso discriminare la concessione di un credito di firma (concessione in garanzia) da quello di credito per cassa (finanziamento in contanti), trattandosi di interventi aventi la medesima ratio di sostegno alle imprese, seppure in forme diverse”.

13.- Il quarto motivo assume, ancora, che l’applicazione del privilegio anche agli interventi di garanzia non comporta nessuna applicazione analogica dell’art. 9, comma 5, preclusa nella materia dei privilegi, ma solo una consentita “interpretazione estensiva”.

14.- I motivi appena riassunti, che danno corpo al ricorso, risultano suscettibili di esame unitario.

15.- Nell’avviare l’esame del ricorso, appare opportuno richiamare, prima di ogni altra cosa, taluni degli accertamenti effettuati, nel contesto del decreto impugnato, dal giudice del merito.

Può dunque dirsi senz’altro acquisita, per quanto concerne la sua consistenza fenomenica, la sussistenza della revoca del beneficio da parte del garante Sace (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4: “è pacifico il sopravvenuto provvedimento di revoca”).

Non diversamente è da ritenere acquisito che tale revoca si colleghi all’avvenuto inadempimento della società ora fallita agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo erogatole dalla BNL e alla connessa escussione della garanzia, all’uopo prestata da Sace, da parte del mutuante insoddisfatto (cfr. nell’ultimo capoverso del già richiamato n. 4: “l’avvio del procedimento di revoca è… fondato sul dedotto inadempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione”).

16.- Posti questi dati, si deve ora osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la “revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, … si limita ad accertare il venire meno di un presupposto previso in modo puntuale dalla legge, senza che l’atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva” (cfr. Cass., 4 febbraio 2020, n. 2457; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664).

Tant’è vero che la revoca – si è altresì puntualizzato – resta opponibile al fallimento del beneficiario anche se intervenuta dopo la relativa sentenza dichiarativa (cfr. Cass., n. 2664/2019; Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510; Cass., 3 luglio 2015, n. 13763).

17.- Appare poi opportuno precisare, inoltre, che i controlli previsti dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 8, comma 1, (“il soggetto competente… può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione”) risultano previsti – nel contesto del sistema normativo di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, in esame – in funzione diretta e propria del mantenimento, o per contro della revoca, del beneficio che è stato concesso (cfr. il citato D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 1).

18.- Ancora è da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non solo le patologie diversamente attinenti alla fase genetica della concessione del sostegno pubblico, ma pure gli inadempimenti del beneficiario agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento vengono a riflettersi sulla causa giustificativa dell’intervento di sostegno e costituiscono perciò “presupposto alla revoca del beneficio erogato”.

Anche la patologia inerente alla successiva fase di gestione del rapporto di credito, insorto per effetto della concessione, viene dunque a incidere su quest’ultima, determinando il venire meno del beneficio (cfr., in particolare, Cass., 28 aprile 2018, n. 9926; Cass., 20 settembre 2017, n. 21841).

19.- Alla serie di osservazioni appena svolte segue che un ipotetico vizio della revoca del beneficio per “eccesso di potere” – che l’impugnato provvedimento predica ricorrere nel presente caso – non potrebbe comunque venire a interferire sui termini di applicabilità alla fattispecie in esame della norma del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, e, quindi, del privilegio che ivi viene previsto.

Si può senz’altro procedere, di conseguenza, a considerare il punto dell’applicabilità previsione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, gli interventi di sostegno attuati per il mezzo di un negozio di garanzia posto a presidio di un finanziamento bancario.

20.- Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che si è ormai venuto a consolidare, “in sede fallimentare gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, perchè le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un unitario disegno normativo” e pure perchè occorre “comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione”. In questa direzione, si vedano in particolare le pronunce di Cass., n. 2664/2019, già citata; Cass., 31 maggio 2019, n. 14915; Cass., 26 giugno 2019, n. 17101; Cass., 25 novembre 2019, n. 30621; Cass., 26 novembre 2019, n. 30739; Cass., n. 2457/2020.

21.- Con riferimento alla nozione di “finanziamento”, che il Tribunale in modo non condivisibile circoscrive alle sole erogazioni dirette di danaro (sopra, nel n. 5, primo capoverso), questa Corte ha rilevato, in specie, che il D.Lgs. n. 123 del 1998, non detta una definizione del termine “finanziamento”. Sì che lo stesso si pone, in tale contesto, come un’incognita, più che come uno strumento per risolvere i problemi applicativi della relativa disciplina. Anche perchè nel quadro del diritto vigente il termine “finanziamento” non assume un significato costante o in ogni caso pregnante. Tanto meno può essere identificato con l’operazione di mutuo ovvero con l’erogazione diretta di somme di danaro, secondo quanto sembrano ritenere i ricorrenti”.

In realtà, le “diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998, (e descritte nella norma dell’art. 7) appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla “razionalizzazione” e riorganizzazione dell’intero settore (cfr., tra l’altro, la norma dell’art. 1). E portatore di una disciplina di segno unitario delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi” (così, in particolare, la già richiamata pronuncia di Cass., n. 2664/2019).

Il tutto nel segno uniformante – si è anche precisato – delle finalità proprie dei finanziamenti in discorso e, nel contempo, delle necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito: anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, per potere realizzare l’interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi poi frustrati dall’inadempimento delle medesime agli obblighi assunti (sul punto si confronti, in specie, Cass., n. 9926/2018).

Il che pure spiega perchè, nell’ipotesi d’intervento di garanzia che non copra l’intera misura del diritto del creditore garantito, la previsione dell’art. 9, in ordine alla sussistenza del privilegio, venga senz’altro a prevalere anche sulla peculiare disciplina dettata nella L. Fall., art. 61.

22.- Quanto all’ulteriore rilievo addotto dal Tribunale, per cui non è possibile che la posizione del soggetto che si surroga sia migliore di quella del creditore originario (sopra, nel n. 5, secondo capoverso), questa Corte ha rilevato, in particolare, che il “garante che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, posto che è su quest’ultimo – non già sul garante solvens – che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un “debito”. Si tratta, in effetti, di un diritto proprio del solvens (c.d. rivalsa), che il relativo comportamento (di effettuare il pagamento, appunto) tenga perchè garante”. E’ da “da aggiungere che, in ogni caso, il richiamo alla figura della surroga non potrebbe mai fare “cadere” un diritto proprio del solvens, perchè estraneo alla posizione del creditore accipiens. La norma dell’art. 1203 c.c., è univoca nel dichiararsi “a vantaggio”, e non già a danno, del solvens: la stessa, perciò, non potrebbe comunque togliere a questi dei “vantaggi”, che risultano connessi alla posizione propria di questo” (così, in particolare, Cass., 25 novembre 2019, n. 30621).

22.- Il ricorso va dunque accolto.

23.- Di conseguenza, va cassata la pronuncia impugnata e la controversia rinviata al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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