Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17159 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 21/07/2010), n.17159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle

Belle Arti 1, presso l’avv. De Paola Gabriele, che la rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 344, del

12 gennaio 2006, nel procedimento n. 51382/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 8 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dott. FITTIPALDI Onofrio;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del

sostituto procuratore generale, dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con Decreto 12 gennaio 2006 la Corte d’appello di Roma pronunciando sul ricorso con il quale A.M. aveva chiesto la corresponsione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, di una somma a titolo di equa riparazione per i danni non patrimoniali, sofferti in relazione alla irragionevole durata di un giudizio da lei promosso, in tema di riliquidazione e pagamento dell’indennità penitenziaria, con ricorso introdotto il 28 dicembre 1991 davanti al TAR Toscana nei confronti del Ministero della giustizia e definito, all’esito del giudizio di appello e di quello di revocazione, con sentenza depositata il 15 novembre 2004 – accoglieva detto ricorso e condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 3.000,00, oltre alle spese processuali. A fondamento della decisione, la Corte di merito affermava che soltanto il giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato si era protratto oltre il termine ragionevole di durata per un periodo di tre anni.

2. Per la cassazione di tale decreto la A. ricorre sulla base di tre motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sprovvisto di legittimazione passiva alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Con il primo motivo la ricorrente censura il decreto impugnato per non avere la Corte di merito tenuto conto, ai fini della determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, anche della fase della revocazione.

Con il secondo motivo si denuncia che il decreto impugnato non si è uniformato, nella determinazione del danno non patrimoniale, ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, anche con riferimento al bonus da riconoscersi per le cause pensionistiche.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole che la durata ragionevole del processo non sia stata determinata in maniera unitaria, tenendo conto di tutte le fasi processuali, compresa quella della revocazione.

2. Esaminati congiuntamente i motivi di impugnazione, attinenti a questioni strettamente connesse, ritiene il collegio che il ricorso sia manifestamente fondato. In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell’ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art, 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali occorre – secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all’unico processo da considerare (Cass. 2004/3143; 2005/28864).

La sentenza impugnata, valutando la durata ragionevole del processo presupposto non in maniera unitaria ma con riferimento a ciascuna fase processuale, non si è uniformata all’orientamento sopra indicato e deve essere pertanto sul punto annullata, restando assorbite le altre doglianze della ricorrente.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1. In particolare, determinata in dieci anni e sei mesi, alla stregua delle risultanze processuali., la durata complessiva del giudizio e stimato in sei anni, secondo i parametri cronologici elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. Cass. 2008/14), il periodo di ragionevole durata del processo articolatosi in tre fasi (primo grado, appello e revocazione), va stabilito in 4 anni e sei mesi il periodo di durata non ragionevole.

Il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Di conseguenza, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata. Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/21840; 2010/819). In base a quanto precede si deve riconoscere alla ricorrente l’indennizzo di Euro 3.750,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente.

Le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione, relativamente al rapporto tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione di quelle del giudizio di merito in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali concernenti il giudizio di cassazione tra la ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna detta Presidenza al pagamento in favore di A. M. della somma di Euro 3.750,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Dispone distrarsi le spese relative al giudizio di merito in favore del difensore della ricorrente, avv. Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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