Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17159 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2017, (ud. 19/10/2016, dep.12/07/2017),  n. 17159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11958-2014 proposto da:

ROMI NAVONA S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA CUTELLE’, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

N.I.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA AVENTINA 3-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PALOMBI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

Z.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9521/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2014 R.G.N. 7304/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato CUTELLE’ ANDREA;

udito l’Avvocato CASULLI SAVERIO per delega Avvocato PALOMBI

ALESSANDRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 22/1/2014, accogliendo il gravame interposto da N.I.R., nei confronti della Roma Navona S.r.l. e Z.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice da Z.A., titolare della gelateria (OMISSIS), in data 15/5/2009 e, accertata l’intervenuta cessione di azienda, condannava la Romi Navona S.r.l. – cui, con contratto in data 29/4/2009, la (OMISSIS) era stata concessa in affitto – a corrispondere alla Nita Ionela le retribuzioni maturate dall’1/5/2009 sino all’effettivo ripristino del rapporto, oltre accessori di legge.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Romi Navona S.r.l. articolando due motivi.

N.I.R. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Z.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’assoluta inattività della Romi Navona S.r.l. al tempo dei fatti di causa, nonchè in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54: in particolare, la ricorrente lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità presenti un difetto di motivazione nel procedimento logico-deduttivo – in base al quale i giudici di appello hanno fatto derivare l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. – pur avendo accertato il non effettivo proseguimento dell’attività aziendale da parte della cessionaria. Quindi, a parere della ricorrente, i giudici del gravarne. omettendo di valutare la presenza agli atti di scontrini ad importo zero, ha ignorato un fatto decisivo per il giudizio in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, così facendo, ha errato nell’applicazione dell’art. 2112 c.c. al caso di specie, perchè, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “il presupposto di fatto per l’operatività delle disposizioni di cui all’art. 2112 c.c. a favore del lavoratore è che egli sia stato assunto alle dipendenze dell’imprenditore cedente in un momento anteriore al trasferimento, cosicchè il cessionario abbia acquisito, quale successore nella titolarità dell’azienda, la qualità di datore di lavoro e che. al tempo del trasferimento stesso persista un rapporto valido ed efficace (Cass. nn. 515/89; 2697/87)”.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente censura la sentenza di seconda istanza, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, codice di rito, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al comportamento concludente tenuto dalla N.I. che non ha mai lavorato per la Romi Navona S.r.l.., osservando che, nella fattispecie, possono affermarsi come avvenuti i fatti oggettivi, dimostrati e non contestati che. tuttavia, a parere della società, non sono stati analizzati dalla Corte d’Appello in modo coerente con le risultanze del giudizio, “con evidente errore di motivazione della sentenza oggetto di impugnazione”.

1.1.; 2.1 I motivi, da trattare congiuntamente, data l’evidente connessione, non sono possono essere accolti.

Invero, relativamente al vizio di motivazione dedotto in entrambi i motivi, va osservato che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014). per effetto della riforma del 2012. per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 22/1/2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. N, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, i motivi di ricorso che denunciano il vizio motivazionale non indicano con precisione il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014). con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fanno riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con – quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione-.

E. dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte. Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue e pertinenti in ordine alla sussunzione della fattispecie nella norma di cui all’art. 2112 c.c..Infatti, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, la Corte ha rettamente declinato le ipotesi alle quali si applica la disciplina dettata dal citato articolo, con puntuali riferimenti agli arresti giurisprudenziali di legittimità, ed ha spiegato i motivi per i quali la risoluzione del rapporto di lavoro della N.I. sia nullo perchè avvenuto in violazione del divieto di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 vizio ritenuto motivatamente prevalente “sulla pure evidente assenza di giustificato motivo”.

Quanto sin qui osservato vale anche a dimostrare la non fondatezza della seconda censura articolata con il primo mezzo di impugnazione (violazione dell’art. 2112 c.c. e del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54), posto che, come già messo innanzi in rilievo, la Corte territoriale ha operato una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in indicando che la parte ricorrente lamenta.

Pertanto, deve affermarsi che la Corte territoriale, attraverso un iter motivazionale ineccepibile, basato. come innanzi rilevato, sulla sequenza temporale dei fatti e sulla documentazione posta a sostegno della motivazione, ha operato la corretta sussunzione di tali fatti nelle norme da applicare.

A fronte di ciò, la società ricorrente non ha invece indicato con precisione le affermazioni di diritto contenute nella sentenza oggetto di impugnazione che si reputano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, nè quella che avrebbe dovuto essere la corretta interpretazione della legge (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7394/2010; 8106/2006).

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che i mezzi di impugnazione non sono idonei a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito.

Per tutto quanto esposto il ricorso va quindi respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100.00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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