Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17158 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14518/2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Antonio

Angelelli, in virtù di mandato in calce al ricorso per cassazione,

presso il cui studio in Roma, via Alberico II; n. 4, ha eletto

domicilio.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di ROMA n. 20/2019,

pubblicata in data 8 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello presentato da M.M., nato il (OMISSIS), avvero l’ordinanza del 5 giugno 2017 con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva raccontato di essere fuggito dal Senegal perchè nell’ambiente di lavoro dove svolgeva la guida turistica si vociferava che lui fosse omosessuale in quanto era amico di un turista francese gay con il quale aveva consumato un rapporto a pagamento, pur essendo eterosessuale e che temeva per questo di essere perseguito penalmente dalle Autorità.

3. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale in tutte le sue tre forme, ritenendo inverosimile il racconto del richiedente asilo, che non ricorreva alcuna ipotesi considerata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e che il richiedente non rientrava fra le categorie di soggetti vulnerabili ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 19.

4. La Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha rilevato che le reali inclinazioni sessuali del richiedente non lo esponevano ad alcun pericolo e che era poco verosimile che un solo rapporto consumato potesse avere ingenerato il clamore riferito ed essere causa delle paventate persecuzioni; che non si ravvisavano danni gravi e specificamente una minaccia grave alla vita o alla persona, nè una situazione di conflitto armato generalizzato; che non vi era una situazione legittimante la protezione umanitaria e che la stessa non poteva essere ravvisabile sulla base del lavoro di collaboratore domestico di ottanta ore mensili che poteva cessare in qualsiasi momento e non offriva alcuna garanzia di stabilità.

5. M.M. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a cinque motivi.

6. L’Amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e artt. 7 e 8; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27: il ricorrente lamenta, in particolare, la mancata applicazione da parte della Corte di appello del principio dell’onere probatorio attenuato e la mancata valutazione delle persecuzioni subite in ragione dell’orientamento sessuale allo stesso attribuito, anche in relazione alle leggi del Senegal riguardo alle relazioni omosessuali e alla realtà socio-politica del paese di provenienza.

1.1. La censura è inammissibile.

1.2 Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Alla luce di quanto sopra è evidente che il dovere del Giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente, anche se non suffragato da prove, richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. c) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. e).

La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti, prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone affatto al Giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia inverosimile, anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie aperte che lasciano ampio margine di valutazione al Giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, ed è sufficiente richiamare i concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Quanto poi al dovere di cooperazione istruttoria del Giudice, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925).

Va, al riguardo, precisato che il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va sostenuto con riferimento al racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); mentre il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016).

1.3 Nel caso in esame, la Corte di appello, oltre ad evidenziare che appariva poco verosimile che un solo rapporto consumato in segreto e non seguito da alcuna denuncia potesse avere ingenerato il clamore di essere soggetto a persecuzioni, ha precisato che il richiedente, per quanto dallo stesso dichiarato, non era omosessuale e che le reali inclinazioni sessuali del medesimo non lo esponevano ad alcuna situazione di pericolo, in quanto era sufficiente, al rientro in patria, trasferirsi in altro luogo o in un differente contesto lavorativo in cui non sussisteva l’equivoco riferito.

Ne consegue che la Corte territoriale non ha violato gli enunciati principi, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituivano un ostacolo al rimpatrio nè integravano un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

Peraltro, in ordine alla condizione di omosessualità questa Corte ha affermato che “ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclamare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale” (Cass., 14 ottobre 2019, n. 25885; Cass., 20 settembre 2012, n. 15981 del 20/09/2012).

Nel caso in esame, tuttavia, la circostanza che il richiedente, per sua stessa ammissione, non sia omosessuale, non consente la concessione della richiesta protezione mancando alla base ogni prova di appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, quello di omosessuale, sottoposto agli atti di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, od oggetto di minaccia grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè la Corte di appello non aveva riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino senegalese derivante dalla situazione di grave instabilità politica, economica e sociale e dal mandato rispetto delle libertà democratiche e dei diritti civili e non aveva esaminato la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese dal quale il richiedente fuggiva.

2.1 Il motivo è fondato.

2.2 Ciò che rileva, infatti, è la mancata indicazione delle fonti internazionali, a fronte delle specifiche fonti indicate dal ricorrente, in ragione delle quali la Corte di appello ha escluso che vi fosse un conflitto armato rilevante per il riconoscimento eventuale della protezione sussidiaria, dovendosi applicare il principio secondo il quale “In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.” (Cass. n. 11312 del 26/04/2019).

Chiara è, sul punto, anche la più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” va interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (Cass., 20 aprile 2019, n. 9842; Cass., 21 novembre 2018, n. 30105).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione ” (Cass. n. 13449 del 17/05/2019).

2.3 Nel caso in esame, la statuizione sul punto, richiamando genericamente rapporti ufficiali più recenti, risulta assertiva e priva di sia pur minimi riferimenti alle fonti consultate, con la conseguenza che la doglianza va accolta.

3. Il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (con il quale il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge degli artt. 3 e 8 CEDU, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27) e il quarto motivo proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con il quale il ricorrente denuncia motivazione apparente nella richiesta di protezione umanitaria e omesso esame della prova dell’integrazione in Italia rappresentata dalla conoscenza delle lingua italiana) devono ritenersi assorbiti.

4. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge e in particolare dell’art. 10 Cost., perchè era stato rifiutato lo status di rifugiato a un soggetto a cui non erano garantite le libertà democratiche tutelate dalla Costituzione italiana.

4.1 Il motivo è infondato.

Come reiteratamente affermato da questa Corte il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con il conseguente corollario che vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Cass., 19 aprile 2019, n. 11110).

5. In conclusione la decisione impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, infondato il quinto motivo e, assorbiti il terzo e il quarto, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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