Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17158 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Ginfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1994/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/11/2006 R.G.N. 3468/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da L.A. nei confronti dell’Inps per ottenere la pensione di reversibilità sul trattamento pensionistico spettante alla madre deceduta il (OMISSIS). La Corte territoriale, premesso che l’accertamento della invalidità si deve riferire all’epoca del decesso del dante causa, con esclusione quindi degli aggravamenti verificatisi successivamente, rilevava che il CTU aveva verificato che la ricorrente era affetta da epilessia e da ritardo mentale di grado lieve medio, esiti di probabile encefalopatia ipossica neonatale e tiroidectomia totale senza significative ripercussioni cliniche. In assenza di documentazione comprovante la frequenza delle crisi epilettiche, la Corte faceva riferimento ai dati della Lega italiana contro l’epilessia secondo cui il 75%/80% dei casi è ben controllato da terapia specifica che la ricorrente seguiva. Inoltre, le affezioni riscontrate non impedivano l’espletamento di attività lavorative semplici e ripetitive cui la medesima ricorrente si era dedicata in passato, come dimostrato dalla titolarità dal maggio 1995, di trattamento pensionistico personale.

Escludeva quindi la Corte la presenza di piste probatorie che avrebbero potuto giustificare l’esercizio dei poteri ufficiosi. In ogni caso, concludeva la Corte territoriale, la percezione della pensione di inabilità civile prima dei decesso della madre rendeva inutile ogni questione circa la assunta incapacità di provvedere alle proprie esigenze di vita. Avverso detta sentenza a soccombente ricorre con due motivi. Resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta difetto di motivazione in relazione alla L. n. 218 del 1952, art. 13 come sostituito dalla L. n. 153 del 1969, art. 22 e della L. n. 222 del 1984, art. 8 non avendo i Giudici di merito considerato che la prova del suo stato di inabilità totale era ben desumibile dal fatto che godeva della pensione di invalidità civile, anteriormente al decesso della madre, e comunque non sarebbe stato considerata la pericolosità della insorgenza delle improvvise crisi convulsive.

Con il secondo si censura la sentenza per violazione delle medesime disposizioni, per non avere considerato che la pensione di reversibilità INPS concessa ai figli inabili avrebbe finalità diverse da pensione di invalidità civile.

Il ricorso non merita accoglimento.

La L. n. 903 del 1965, art. 22 in tema di pensione ai superstiti a favore del figli inabili prevede che detta prestazione spetta se costoro “sono a carico del genitore al momento del decesso di questi.” La disposizione prosegue nel senso che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti i figli inabili si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. La pensione ai superstiti è quindi condizionata per i figli maggiorenni non solo allo stato di inabilità, ma anche al fatto che questi ricevessero il sostentamento in via continuativa da parte del pensionato prima della morte, di talchè la pensione di reversibilità sostituisce detto sostentamento.

La sentenza impugnata ha affermato che il godimento della pensione di invalidità civile rendeva inutile ogni questione sulla assunta incapacità di provvedere alle proprie esigenze di vita. Si è quindi ritenuto che il godimento di detta pensione, da parte della figlia inabile, conducesse ad escludere che la medesima fosse a carico della madre prima del suo decesso. Questa parte della sentenza non è stata censurata, non si è cioè dedotto che il godimento di detta pensione non escludeva, ma anzi rendeva ugualmente necessario il sostentamento da parte del genitore defunto. Pertanto, anche ove fossero accertati errori sul giudizio di inabilità al lavoro, resterebbe comunque ferma, in quanto non censurata, la ritenuta esclusione della vivenza a carico, il che, in ogni caso preclude il diritto alla pensione di reversibilità della ricorrente. Il ricorso va quindi rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in 20,00 Euro per esborsi ed in Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA..

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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